Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 18/02/2026, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2026, proposto da
Umbra Servizi s.r.l. unipersonale e Imperial s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , in relazione alla procedura CIG B7A98B3AC2, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano e Andrea Carafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ekogeo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Angelucci e Gerardo Macrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ipomagi s.r.l., Ge.Co.S. s.r.l., E-Green s.r.l., Impresa AN CA & C. s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione di esclusione PI271000-25 del 17 dicembre 2025, disposta dal r.u.p. nella seduta pubblica del 17 dicembre 2025, notificata in pari data a mezzo pec e tramite piattaforma di gara “STELLA”;
- del verbale di prosecuzione della procedura aperta del 17 dicembre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dalla gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di un “Accordo dell’appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di ATER del Comune di Roma” - COD. AZ. GARA GS202536SMO - CIG: B7A98B3AC2, nonché formulata una proposta di aggiudicazione in favore degli altri concorrenti presenti in graduatoria;
- ove occorra, di ogni altro atto connesso, conseguenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto, con particolare ma non esclusivo riferimento:
a) al verbale di seduta pubblica della Commissione del 15 dicembre 2025 nel corso della quale è stato disposto il rinvio della seduta per l’esame delle giustificazioni fornite dalle ricorrenti e della nota prot. PI268752-25 del 15 dicembre 2025 del r.u.p. di rinvio della seduta del 15 dicembre 2025 al 17 dicembre 2025;
b) al verbale di seduta riservata della Commissione del 4 dicembre 2025, in quanto richiamato nel verbale di seduta pubblica del 17 dicembre 2025, ancorché non conosciuto;
c) alla nota prot. U-2025-0078225 del 4 novembre 2025 del r.u.p. avente ad oggetto “richiesta spiegazioni ex art. 110 codice dei contratti pubblici” e alla nota prot. U-2025-0083946 del 19 novembre 2025 del r.u.p. avente ad oggetto “convocazione per audizione orale (ex art. 26 Disciplinare di gara)” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ater del Comune di Roma e di Ekogeo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 16.1.2026 e depositato il successivo 19.1.2026, Umbra Servizi s.r.l. unipersonale e Imperial s.r.l. hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, censurandoli per violazione di legge ed eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irrazionalità e disparità di trattamento;
- l’Ater intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso;
- si è costituita altresì, con atto formale, la controinteressata Ekogeo s.r.l.;
- in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, l’Amministrazione resistente - nel depositare il verbale del 5 febbraio 2026 con cui, in esecuzione delle sentenze della Sezione nn. 1938 e 1954 del 2 febbraio 2026, la Commissione giudicatrice ha annullato l’esclusione dalla gara del Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle odierne ricorrenti - ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della propria pronta adesione al dispositivo delle predette sentenze;
- all’odierna camera di consiglio – in cui il procuratore dell’Ater ha ribadito la posizione già espressa per iscritto e il procuratore di parte ricorrente, nell’aderire alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ha invece insistito per la condanna dell’Amministrazione alle spese – la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
- l’atto di autotutela che ha riammesso alla procedura il Raggruppamento composto dalle società ricorrenti abiliti il Collegio al rilievo di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. ( “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” );
- in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, vada condannata alle spese l’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, che, peraltro, tiene conto della condotta tenuta dalla Commissione di gara immediatamente dopo la pubblicazione delle sentenze nn. 1938 e 1954/2026;
- vadano compensate le spese nei confronti della controinteressata costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
b) condanna l’Ater del Comune di Roma a corrispondere alle società ricorrenti, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di euro 1.500 (millecinquecento//00), oltre iva e cpa come per legge;
c) compensa le spese nei confronti della controinteressata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI TO di NE, Presidente
SA IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IC | RI TO di NE |
IL SEGRETARIO