Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2024, proposto da
IC LL, TI AP, TO De CH, PP AP, IO AZ e CE PO, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto
al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso collettivo all’esame, notificato e depositato in data 11 aprile 2024, le persone fisiche in epigrafe individuate – premesso di essere ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, e di essere stati collocati a riposo a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per 35 anni – denunciano che illegittimamente l’INPS, nel corrispondere il trattamento di fine servizio, non ha loro riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ” (comma 1); b) “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2).
Inoltre, l’applicabilità delle norme richiamate al corpo della Guardia di Finanza e, in generale ai Corpi militari, sarebbe evidente alla luce del terzo comma dell’articolo 1911 del D.LGS. n. 66/2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare), secondo cui “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Si costituiva in giudizio l’Inps, eccependo preliminarmente la decadenza e, comunque, la prescrizione della pretesa creditoria per tutti i ricorrenti, fatta eccezione per il sig. AZ cessato dal servizio in data 31.12.2022, L’Istituto resistente, in ogni caso, instava nel merito per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 4 marzo 2026.
Il ricorso collettivo è fondato solo per quanto attiene alla domanda veicolata dal sig. AZ, siccome già plurimamente statuito da questo TAR in occasione delle scrutinio di analoghe controversie, dovendo per contro essere respinto per gli altri ricorrenti in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da Inps.
Non sono accoglibili, in limine, le eccezioni sollevata dall’INPS, di nessuna decadenza essendo a parlarsi nella fattispecie che ne occupa, siccome reiteratamente affermato, anche da questo TAR, per cui l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Fondata, come sopra preannunziato, è la sollevata eccezione di prescrizione, fatta salva la posizione del sig. AZ.
Come sopra anticipato, il Collegio condivide l'orientamento maggioritario del Consiglio di Stato secondo cui il termine di prescrizione per le azioni di riliquidazione del TFS decorre dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, atto che interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Tuttavia, l'applicazione di tale principio al caso di specie è preclusa dalla condotta processuale del ricorrente. La prescrizione è un'eccezione in senso stretto che, una volta sollevata dalla parte convenuta, impone all'attore l'onere di provare i fatti che ne paralizzano l'efficacia.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione dell'INPS, era onere dei ricorrenti allegare e provare una diversa e successiva decorrenza del termine prescrizionale, fornendo al giudice gli elementi necessari per la relativa verifica, quale la data di ricezione del prospetto di liquidazione o, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale più favorevole, la data di corresponsione dell'ultima rata del TFS.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che i ricorrenti si sono limitato a dedurre il proprio diritto nel merito, omettendo completamente di allegare, e ancor meno di provare, tale circostanza fattuale, pur essendo essa decisiva per superare l'eccezione di prescrizione..
Come affermato dalla giurisprudenza, "a fronte dell’eccezione di prescrizione è onere del creditore dare la prova, in sede processuale, dell’avvenuta interruzione della prescrizione medesima" e tale prova deve essere "idonea, solitamente documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni" (TAR per la Lombardia - Milano num. 2664/2022).
L'art. 64, comma 1, c.p.a. pone a carico delle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano "nella loro disponibilità", e la prova della data di un pagamento ricevuto è certamente nella disponibilità del creditore.
D’altronde, la costante giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. L'eccezione di prescrizione, difatti, proposta anche senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2025, n. 23352).
Nella specie, in assenza di qualsiasi elemento probatorio offerto dalla parte onerata, il Collegio non può che basare la propria decisione sulle uniche date certe risultanti dagli atti (collocamento in quiescenza e data degli ordinativi di pagamento siccome risultante dal prospetto versato in atti da Inps sub doc. 6). Non potendo il giudice sopperire d'ufficio alla carenza probatoria della parte, in ossequio al principio dispositivo, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS deve trovare accoglimento.
Essendo il ricorso stato notificato solo in data 11 aprile 2024, e in mancanza di prova di un dies a quo successivo, il diritto azionato deve ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione.
A diverse conclusioni, di contro, deve pervenirsi per ciò che attiene alla domanda azionata dal sig. AZ, cessato dal servizio solo nel dicembre 2022.
Fondata, di poi, è la pretesa da quest’ultimo ricorrente azionata.
Consolidato, ormai, è l’orientamento giurisprudenziale per cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a Forze di Polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo, CdS, II, 14 dicembre 20123, n. 10834; Id., id., 24 marzo 2023, n. 3041, id., 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2989, 2990).
La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
A fronte di questi pronunciamenti il Collegio ritiene quindi di adeguarsi a quanto statuito dal Giudice di appello alle cui conclusioni per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio (cfr., altresì, TAR Campania, VI, 11 aprile 2023, n. 2230).
Conclusivamente il ricorso del sig. IO AZ va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'Inps di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite per tutte le parti ricorrenti, nel mentre va disposta la condanna di Inps nei confronti del sig. AZ.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso collettivo, come in epigrafe proposto:
- respinge le domande azionate dai sigg. PO, AP, De CH, AP, LL, e compensa tra le parti le spese di lite;
- accoglie la domanda azionata dal sig. IO AZ, per l’effetto accertando il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21settembre 1987 n. 387 fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l’effetto, condannando l’Istituto resistente all’inclusione nella relativa base di calcolo del beneficio in questione, con la corrispondente maturazione degli interessi legali sulla somma dovuta.
Condanna Inps al pagamento delle spese di lite in favore del sig. AZ, che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione al suo difensore, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
SA LE, Presidente
CO VA, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | SA LE |
IL SEGRETARIO