Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Concetta Cacciola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Siracusa e Questura di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto del Prefetto di Siracusa prot.-OMISSIS-del 23/01/2026, notificato in data 27.01.2026, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Siracusa cat-OMISSIS- e notificato al sig. -OMISSIS- in data 06.11.2025, con il quale si è decretato “il respingimento dell’istanza di rinnovo della licenza porto fucile uso caccia presentata da -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso per quanto di ragione il provvedimento del Questore della Provincia di Siracusa cat-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Siracusa e della Questura di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AG LL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con provvedimento del 30 ottobre 2025 il Questore della Provincia di Siracusa ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia presentata dal ricorrente, “per la presenza a suo carico di una condanna che in assenza di riabilitazione ex art. 179 del C.P., risulta ostativa all’ottenimento di autorizzazioni in materia di armi atteso che fa venir meno i requisiti soggettivi della buona condotta e dell’affidabilità sul buon uso delle armi”.
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. -OMISSIS-, il ricorrente è stato condannato, invero, alla pena di mesi quattro di reclusione ed alla multa di 120,00 per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. (furto aggravato di energia elettrica).
La Questura, comunicato l’avvio del procedimento e preso atto delle memorie difensive presentate dal ricorrente, ha ritenuto che la circostanza che la condanna fosse stata disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di riabilitazione, non facesse venir meno il carattere ostativo della stessa.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico alla Prefettura di Siracusa che ha confermato il disposto rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi.
2. Con ricorso notificato il 27 marzo 2026 e depositato il successivo 30 marzo, il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti evidenziando che l’unica ragione posta a fondamento degli stessi è una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) per il furto di energia elettrica con l’aggravante ex art. 625 c.p., non per l’utilizzo di violenza sulle cose, ma esclusivamente per l’utilizzo del mezzo fraudolento ( “mediante allaccio diretto alla rete realizzato collocando un magnete sul gruppo di misura in modo tale da alterare la registrazione del gruppo di misura” ).
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. Sulla violazione delle norme del procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 .
Assume il ricorrente che il decreto questorile si fonda su un elemento nuovo (nota informativa del 23 settembre 2025) rispetto a quanto comunicato con l’avvio del procedimento, risultando conseguentemente leso il giusto contraddittorio procedimentale.
Le osservazioni presentate in riscontro all’avvio del procedimento, peraltro, non sarebbero state oggetto della giusta attività istruttoria e il provvedimento di rigetto non conterrebbe una congrua motivazione circa le ragioni per cui le stesse non siano state ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Nonostante tale rilievo abbia, poi, costituito oggetto del ricorso gerarchico, il Prefetto si sarebbe limitato a confermare la legittimità del provvedimento del Questore.
II. Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione e di istruttoria sotto plurimi profili. Omessa considera zione della posizione del ricorrente. Violazione dell’art. 11 e 43 del TULPS. Illegittimità per insussistenza dei presupposti.
I provvedimenti impugnati non contengono una vera e propria motivazione limitandosi a fare riferimento al carattere ostativo della condanna.
Tale condanna, con sentenza di patteggiamento per il reato di furto di energia elettrica, tuttavia, non è sintomatica di pericolosità ed è risalente nel tempo.
Il diniego di rinnovo del porto d’armi sarebbe, pertanto, illegittimo per carenza dei presupposti e parimenti illegittimo sarebbe il decreto prefettizio che si è limitato a confermarne la legittimità.
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non può essere considerata, invero, automaticamente ostativa al rilascio del porto d’armi atteso che l’art. 445, comma 1 bis c.p.p. (come modificato dall’art. 25, lett. b) del D.lgs. n. 150/2022) ha sancito l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giudiziario diverso da quello penale.
Non potendo farsi derivare, pertanto, alcun effetto automaticamente ostativo dalla predetta sentenza, occorrerebbe tener conto del fatto che non sussiste a carico del ricorrente (che ha provveduto tempestivamente a risarcire integralmente il danno pagando quanto dovuto al Servizio Elettrico Nazionale) alcun indice di inaffidabilità o pericolosità tale da escludere il rinnovo del porto d’armi.
La ritenuta insussistenza del requisito di affidabilità e di buona condotta avrebbe dovuto, inoltre, essere oggetto di una attenta istruttoria e di una congrua motivazione, che, nel caso di specie, sarebbero del tutto assenti.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Siracusa insistendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili contestati con il secondo motivo.
Deve innanzitutto premettersi che ai sensi dell’art. 43 del T.u.l.p.s. il diniego di porto d’armi, oltre a quanto stabilito dall'art. 11, è atto dovuto nei confronti di: a) chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può, invece, essere discrezionalmente ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 1993, n. 440, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta).
Nel caso in esame il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. (furto aggravato di energia elettrica) alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa, con sentenza ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.
Il reato per il quale è stato condannato (furto aggravato) rientra pertanto tra quelli elencati nel sopra richiamato art. 43.
La giurisprudenza più risalente ha costantemente affermato che la nozione di condanna rilevante ai sensi dell’art. 43, comma 1, T.u.l.p.s., deve estendersi anche all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. anche ove condizionalmente sospesa (Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2016, n. 1620).
Il predetto automatismo, ancorato anche alla sentenza ex artt. 444, c.p.p., deve ritenersi, tuttavia, eliminato dal novellato (ad opera dell’art. 25, lett. b) d.lgs. n. 150/2022) art. 445, comma 1- bis c.p.p. (secondo cui “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile ” e che per la giurisprudenza prevalente si applica anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore [cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 524]) che ha escluso ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 295).
Dovendo considerarsi, pertanto, venuto meno il predetto automatismo, ritiene il Collegio, in linea con un orientamento già fatto proprio da questo Tribunale (cfr. sez. I, sentenza n. 1736 del 3 giugno 2025), che il mero ed esclusivo riferimento al furto di energia elettrica che abbia costituito oggetto di condanna con sentenza ex art. 444 c.p.p., non sia da solo idoneo a fondare il diniego impugnato, trattandosi di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all’uso delle armi e non implicante, ex se, l’esercizio di una attività posta in essere con violenza.
La Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 4096, 25 ottobre 2024, n. 3477) come, allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.a.r. per la Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
E invero, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s. onde escludere la buona condotta o l’affidamento circa il buon uso delle armi. Qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi , sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi (o, come nel caso di specie, il diniego di rinnovo del porto d’armi) è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83)» (Tar Catania, sez. I, sentenza n. 1736/2025 cit.).
Nel caso di specie, posto che, come chiarito, nessun automatico effetto ostativo ai sensi dell’art. 43, comma 1, T.u.l.p.s. può derivare da una condanna disposta con sentenza ex art. 444 c.p.p. e non essendo evidente la correlazione fra il reato ascritto all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il diniego di rinnovo del porto d’armi.
6. Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso - previo assorbimento delle censure non espressamente esaminate, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe comunque trarre una maggiore utilità - deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.
La natura interpretativa delle ragioni del ricorso consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO MA VA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AG LL CA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AG LL CA | IO MA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.