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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3791 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/9/2025 da:
1) nato il [...] in [...] – C.F. – Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
2) nata a [...] il [...] - C.F. – Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Loredana Maso presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- C.F. – nato a [...] il [...]; Persona_1 CodiceFiscale_3
- C.F. – nato a [...] l'[...] CP_1 CodiceFiscale_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/9/25, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento e collocazione minori. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Caneva (PN) alla via San Michele n. 38; Per l'effetto, ferme le decisioni fino ad oggi assunte concordemente da entrambi i genitori nell'interesse dei figli, le scelte relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute continueranno ad essere deliberate di comune accordo da entrambi i genitori, tenute conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione 1 naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con essa;
2) Casa familiare La casa familiare con il relativo mobilio viene assegnata alla signora che vi abiterà con i Pt_2 figli;
3) Assegno di mantenimento minori. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei minori la somma di euro 300,00= per ciascun figlio per un totale di euro 600,00= mensili mediante bonifico bancario alla data del 12 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta ad aggiornamento istat;
4) Spese straordinarie. I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le sostenende spese straordinarie per i minori, secondo quanto indicato e previsto dal Protocollo del diritto di famiglia del tribunale di Pordenone e pertanto, beneficeranno al 50% delle relative detrazioni fiscali;
5) Assegno Unico e Universale L'assegno Unico e Universale verrà percepito interamente dalla madre e, conseguentemente, il signor si impegna ed obbliga alla sottoscrizione di ogni documentazione necessaria alla Pt_1 scopo;
6) Visite del padre. I genitori convengono che i minori trascorreranno ogni mercoledì della settimana con il padre dalle ore 18,30 fino alla mattina seguente quando verranno riportati alla madre verso le sette circa del mattino;
Il padre starà con i minori un week-end a ogni 15 giorni da sabato alle ore 18,30 fino al lunedì con riaccompagno dei figli alla madre alle sette circa del mattino;
I minori trascorreranno con la madre un periodo di ferie estive di almeno due settimane all'anno, anche non consecutive;
con il padre 10 giorni consecutivi a cavallo di Ferragosto;
in ogni caso, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo il diritto di visita resterà sospeso;
i minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi del periodo.
7) Visite ai nonni Il diritto dei minori di frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale verrà esercitato nei periodi in cuigli stessi staranno con il rispettivo genitore.
8) Cessione quota di proprietà immobiliare e accollo del mutuo ipotecario Il signor si obbliga a cedere alla signora che si obbliga ad Parte_1 Parte_2 accettare, la propria quota del 50% della casa familiare sita in Caneva (PN) alla via San Michele n. 38 e catastalmente censita come segue: Comune di Caneva Fabbricato ad uso civile abitazione ai piani terra e primo composto da quattro vani ed accessori con pertinenziale garage al piano terra, il tutto su area di sedime e pertinenza distinta al Catasto Terreni al figlio 31 m. n. 177 ente urbano di metriquadrati 980 ed individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 31, m. n. 177 sub. 1 –
2 via San Michele n. 38, pieno T-1, Cat. A/3, Cl. 4, vani 7, R.C. euro 469,98=; Foglio 31, m. n. 177 sub.
2- via San Michele n. 38, piano T,Cat. C/6, Cl. 1, mq. 26, R.C. euro 38,94=. I signori
[...]
e con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbligano a stipulare Parte_1 Parte_2
l'atto di cessione notarile, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, tramite notaio scelto dalla signora (notaio che si farà carico di tutte le spese, nessuna esclusa, Parte_2 Persona_2 relative alla cessione degli immobili in questione, di qualsivoglia natura, sia prodromica alla stipula sia ai fini della stessa. Le parti convengono che la signora si accolli in via Parte_2 esclusiva l'intero debito residuo che i ricorrenti hanno verso la Popolare Friuladria CP_2 [...] per il mutuo originario di euro 165.000,00= di cui al contratto di mutuo fondiario datato CP_3
28 maggio 2015 Rep. 28087 Notaio Per tali effetti la signora Persona_2 Parte_2 si dichiara subentrata al signor verso la Banca mutuante e si obbliga a Parte_1 pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuale che regolano il mutuo in parola. Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi della loro relazione more exorio e chiedono la applicazione delle esenzione fiscali conseguenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/9/2025 da:
1) nato il [...] in [...] – C.F. – Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
2) nata a [...] il [...] - C.F. – Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Loredana Maso presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- C.F. – nato a [...] il [...]; Persona_1 CodiceFiscale_3
- C.F. – nato a [...] l'[...] CP_1 CodiceFiscale_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/9/25, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento e collocazione minori. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Caneva (PN) alla via San Michele n. 38; Per l'effetto, ferme le decisioni fino ad oggi assunte concordemente da entrambi i genitori nell'interesse dei figli, le scelte relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute continueranno ad essere deliberate di comune accordo da entrambi i genitori, tenute conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione 1 naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con essa;
2) Casa familiare La casa familiare con il relativo mobilio viene assegnata alla signora che vi abiterà con i Pt_2 figli;
3) Assegno di mantenimento minori. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei minori la somma di euro 300,00= per ciascun figlio per un totale di euro 600,00= mensili mediante bonifico bancario alla data del 12 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta ad aggiornamento istat;
4) Spese straordinarie. I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le sostenende spese straordinarie per i minori, secondo quanto indicato e previsto dal Protocollo del diritto di famiglia del tribunale di Pordenone e pertanto, beneficeranno al 50% delle relative detrazioni fiscali;
5) Assegno Unico e Universale L'assegno Unico e Universale verrà percepito interamente dalla madre e, conseguentemente, il signor si impegna ed obbliga alla sottoscrizione di ogni documentazione necessaria alla Pt_1 scopo;
6) Visite del padre. I genitori convengono che i minori trascorreranno ogni mercoledì della settimana con il padre dalle ore 18,30 fino alla mattina seguente quando verranno riportati alla madre verso le sette circa del mattino;
Il padre starà con i minori un week-end a ogni 15 giorni da sabato alle ore 18,30 fino al lunedì con riaccompagno dei figli alla madre alle sette circa del mattino;
I minori trascorreranno con la madre un periodo di ferie estive di almeno due settimane all'anno, anche non consecutive;
con il padre 10 giorni consecutivi a cavallo di Ferragosto;
in ogni caso, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo il diritto di visita resterà sospeso;
i minori trascorreranno, altresì, con ciascun genitore le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi del periodo.
7) Visite ai nonni Il diritto dei minori di frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale verrà esercitato nei periodi in cuigli stessi staranno con il rispettivo genitore.
8) Cessione quota di proprietà immobiliare e accollo del mutuo ipotecario Il signor si obbliga a cedere alla signora che si obbliga ad Parte_1 Parte_2 accettare, la propria quota del 50% della casa familiare sita in Caneva (PN) alla via San Michele n. 38 e catastalmente censita come segue: Comune di Caneva Fabbricato ad uso civile abitazione ai piani terra e primo composto da quattro vani ed accessori con pertinenziale garage al piano terra, il tutto su area di sedime e pertinenza distinta al Catasto Terreni al figlio 31 m. n. 177 ente urbano di metriquadrati 980 ed individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 31, m. n. 177 sub. 1 –
2 via San Michele n. 38, pieno T-1, Cat. A/3, Cl. 4, vani 7, R.C. euro 469,98=; Foglio 31, m. n. 177 sub.
2- via San Michele n. 38, piano T,Cat. C/6, Cl. 1, mq. 26, R.C. euro 38,94=. I signori
[...]
e con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbligano a stipulare Parte_1 Parte_2
l'atto di cessione notarile, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, tramite notaio scelto dalla signora (notaio che si farà carico di tutte le spese, nessuna esclusa, Parte_2 Persona_2 relative alla cessione degli immobili in questione, di qualsivoglia natura, sia prodromica alla stipula sia ai fini della stessa. Le parti convengono che la signora si accolli in via Parte_2 esclusiva l'intero debito residuo che i ricorrenti hanno verso la Popolare Friuladria CP_2 [...] per il mutuo originario di euro 165.000,00= di cui al contratto di mutuo fondiario datato CP_3
28 maggio 2015 Rep. 28087 Notaio Per tali effetti la signora Persona_2 Parte_2 si dichiara subentrata al signor verso la Banca mutuante e si obbliga a Parte_1 pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuale che regolano il mutuo in parola. Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi della loro relazione more exorio e chiedono la applicazione delle esenzione fiscali conseguenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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