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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3160/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Marilena Riggirello, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetano Gucciardo, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 9-6/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato l'11/3/2024, premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con (ad Agrigento il 29/9/1989), in Controparte_1 costanza del quale non sono nati figli, ha aggiunto di aver adottato, col marito, il figlio PE
(nato il [...] a [...], oggi maggiorenne con _1
“sindrome autistica ad alto funzionamento”). Ha dedotto, altresì, di non essersi più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 4707/2020 del
24-30/11/2020. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione omologato da questo
Tribunale, limitatamente ai punti sub A, D, F, G, capoverso 1, 3, 4 e 6.
Con comparsa di costituzione del 27/6/2024, si è costituito aderendo Controparte_1
alla domanda della ricorrente e chiedendo, con le note depositate in data 6/12/2024, la conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione, come indicati dalla ricorrente stessa in ricorso.
Scaduto il termine del 16/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno pertanto chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
In particolare, hanno chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare le condizioni concordate in sede di separazione ed omologate dal Tribunale di Palermo, limitatamente ai punti sub A, D, F, G, capoverso 1, 3, 4 e 6, come di seguito trascritti:
2 3 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile ad Agrigento, il 29/9/1989;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 4707/2020, del 24-30/11/2020, emesso a definizione del procedimento n. 2802/2020.
• le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 29/9/1989, da , Parte_1 nata ad [...] il [...], e nato ad [...] il [...], Controparte_1
trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 564, parte II, anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile del
Tribunale, 16 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3160/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Marilena Riggirello, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetano Gucciardo, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 9-6/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato l'11/3/2024, premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con (ad Agrigento il 29/9/1989), in Controparte_1 costanza del quale non sono nati figli, ha aggiunto di aver adottato, col marito, il figlio PE
(nato il [...] a [...], oggi maggiorenne con _1
“sindrome autistica ad alto funzionamento”). Ha dedotto, altresì, di non essersi più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 4707/2020 del
24-30/11/2020. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione omologato da questo
Tribunale, limitatamente ai punti sub A, D, F, G, capoverso 1, 3, 4 e 6.
Con comparsa di costituzione del 27/6/2024, si è costituito aderendo Controparte_1
alla domanda della ricorrente e chiedendo, con le note depositate in data 6/12/2024, la conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione, come indicati dalla ricorrente stessa in ricorso.
Scaduto il termine del 16/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno pertanto chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
In particolare, hanno chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare le condizioni concordate in sede di separazione ed omologate dal Tribunale di Palermo, limitatamente ai punti sub A, D, F, G, capoverso 1, 3, 4 e 6, come di seguito trascritti:
2 3 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile ad Agrigento, il 29/9/1989;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 4707/2020, del 24-30/11/2020, emesso a definizione del procedimento n. 2802/2020.
• le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 29/9/1989, da , Parte_1 nata ad [...] il [...], e nato ad [...] il [...], Controparte_1
trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 564, parte II, anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile del
Tribunale, 16 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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