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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 695 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, avv. NOCCO MICHELA GABRIELLA Parte_1
- ricorrente -
E
avv. BORRELLI GIUSEPPE Controparte_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a CP_ conseguire l'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo alla domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI, 14-03-2014, n. 6084).
2. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un grave complesso morboso che lo rende inabile al 100% ed al compimento degli atti quotidiani della vita dal 06/12/2024, dunque con decorrenza successiva alla domanda giudiziaria sommaria ex art. 445 bis.
3. Le spese di causa vanno compensate in toto atteso il riconoscimento del beneficio da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario della fase sommaria CP_ ex art. 445 bis cpc. Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: CP_ accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal 06/12/2024; spese compensate;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 27/10/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 695 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, avv. NOCCO MICHELA GABRIELLA Parte_1
- ricorrente -
E
avv. BORRELLI GIUSEPPE Controparte_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a CP_ conseguire l'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo alla domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI, 14-03-2014, n. 6084).
2. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un grave complesso morboso che lo rende inabile al 100% ed al compimento degli atti quotidiani della vita dal 06/12/2024, dunque con decorrenza successiva alla domanda giudiziaria sommaria ex art. 445 bis.
3. Le spese di causa vanno compensate in toto atteso il riconoscimento del beneficio da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario della fase sommaria CP_ ex art. 445 bis cpc. Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: CP_ accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal 06/12/2024; spese compensate;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 27/10/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini