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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. ELISABETTA MANTOVANI
e
Controparte_1
Con l'avv. LUISA FABRIS
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 17 dicembre 2024: “Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge, richiamando, con relativa ritrascrizione dal ricorso già sottoscritto dalle parti,
Per_ le relative CONDIZIONI 1. I figli ora maggiorenni e , non economicamente Per_1
autosufficienti, permangono a vivere prevalentemente presso la casa materna in San Donà di Piave (VE) via Roma 21. 2. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma di euro 415,00 (quattrocentoquindici) entro il giorno 5 Per_1
1 di ogni mese mediante versamento sul di lei c/c con IBAN [...]
Per_ e direttamente al figlio sul c/c al medesimo intestato la somma di euro 415,00
(quattrocentoquindici), così come già avviene da ottobre 2023. Detti importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT con base settembre 2023. 3. Il padre, come già avviene dal 2022, continuerà fino a dicembre 2024 ad anticipare per l'intero i costi Per_ dell'immobile in Padova locato da , senza alcuna richiesta di rimborso contributivo pro quota da parte materna, come concordato tra le parti, per consentire al figlio di vivere anche non continuativamente nella città in cui studia. Dal mese di gennaio 2025 ogni costo relativo
Per_ alla permanenza – anche non continuativa - di nella città in cui studia graverà al 50% su ciascun genitore.
4. I genitori ripartiranno nella misura dell'50% tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli così come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, dando atto che, per il pregresso, hanno estinto ogni loro ragione di credito-debito anche con riferimento all'iscrizione al corso di OSS di .
5. Ogni Per_1
detrazione fiscale per figli a carico sarà suddivisa fra genitori al 50%.
6. Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie anche di natura contributiva e perequativa da intendersi con ciò tacitate come da dichiarazione sottoscritta in data 21/02/2024 da intendersi qui richiamata. Le parti danno quindi atto che ogni rapporto patrimoniale ed economico relativo al loro vincolo matrimoniale è da intendersi tacitato e dichiarano che null'altro hanno pertanto reciprocamente a pretendere avendo definito anche con il presente atto ogni divisione patrimoniale con quanto sopra previsto e regolamentato con estinzione di ogni pretesa e reciproca richiesta economica e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali.
7. Le parti hanno già rilasciato contestuale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza di accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza.
8. Compensarsi integralmente le spese di lite” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 17/05/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 09/09/1995 nel Comune di San Donà di Piave e dalla cui unione sono nati i
2 figli (01/12/1998) e (11/01/2003), ad oggi entrambi maggiorenni ma Per_1 Persona_3
non economicamente indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota del 09/07/2024 in atti e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 12/12/2026, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli e anche agli interessi materiali degli stessi. Per_1 Persona_3
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Donà di Piave il 09/09/1995 tra e Parte_1
3 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Donà Controparte_1
di Piave (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, Parte 2, Serie A, n. 72.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale del 05/12/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto così dispone:
- I figli ora maggiorenni e non economicamente autosufficienti, permangono a Per_1 Per_2
vivere prevalentemente presso la casa materna in San Donà di Piave (VE) via Roma 21.
- Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Per_1
euro 415,00 (quattrocentoquindici) entro il giorno 5 di ogni mese mediante versamento sul di lei c/c con IBAN [...] e direttamente al figlio sul c/c al Per_2
medesimo intestato la somma di euro 415,00 (quattrocentoquindici), così come già avviene da ottobre 2023. Detti importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT con base settembre 2023.
- Il padre, come già avviene dal 2022, continuerà fino a dicembre 2024 ad anticipare per l'intero i costi dell'immobile in Padova locato da senza alcuna richiesta di rimborso Per_2
contributivo pro quota da parte materna, come concordato tra le parti, per consentire al figlio di vivere anche non continuativamente nella città in cui studia. Dal mese di gennaio 2025 ogni costo relativo alla permanenza – anche non continuativa - di nella città in cui studia Per_2
graverà al 50% su ciascun genitore.
- I genitori ripartiranno nella misura dell'50% tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli così come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
- Ogni detrazione fiscale per figli a carico sarà suddivisa fra genitori al 50%.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di San Donà di Piave per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. ELISABETTA MANTOVANI
e
Controparte_1
Con l'avv. LUISA FABRIS
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 17 dicembre 2024: “Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge, richiamando, con relativa ritrascrizione dal ricorso già sottoscritto dalle parti,
Per_ le relative CONDIZIONI 1. I figli ora maggiorenni e , non economicamente Per_1
autosufficienti, permangono a vivere prevalentemente presso la casa materna in San Donà di Piave (VE) via Roma 21. 2. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma di euro 415,00 (quattrocentoquindici) entro il giorno 5 Per_1
1 di ogni mese mediante versamento sul di lei c/c con IBAN [...]
Per_ e direttamente al figlio sul c/c al medesimo intestato la somma di euro 415,00
(quattrocentoquindici), così come già avviene da ottobre 2023. Detti importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT con base settembre 2023. 3. Il padre, come già avviene dal 2022, continuerà fino a dicembre 2024 ad anticipare per l'intero i costi Per_ dell'immobile in Padova locato da , senza alcuna richiesta di rimborso contributivo pro quota da parte materna, come concordato tra le parti, per consentire al figlio di vivere anche non continuativamente nella città in cui studia. Dal mese di gennaio 2025 ogni costo relativo
Per_ alla permanenza – anche non continuativa - di nella città in cui studia graverà al 50% su ciascun genitore.
4. I genitori ripartiranno nella misura dell'50% tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli così come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, dando atto che, per il pregresso, hanno estinto ogni loro ragione di credito-debito anche con riferimento all'iscrizione al corso di OSS di .
5. Ogni Per_1
detrazione fiscale per figli a carico sarà suddivisa fra genitori al 50%.
6. Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie anche di natura contributiva e perequativa da intendersi con ciò tacitate come da dichiarazione sottoscritta in data 21/02/2024 da intendersi qui richiamata. Le parti danno quindi atto che ogni rapporto patrimoniale ed economico relativo al loro vincolo matrimoniale è da intendersi tacitato e dichiarano che null'altro hanno pertanto reciprocamente a pretendere avendo definito anche con il presente atto ogni divisione patrimoniale con quanto sopra previsto e regolamentato con estinzione di ogni pretesa e reciproca richiesta economica e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali.
7. Le parti hanno già rilasciato contestuale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza di accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza.
8. Compensarsi integralmente le spese di lite” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 17/05/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 09/09/1995 nel Comune di San Donà di Piave e dalla cui unione sono nati i
2 figli (01/12/1998) e (11/01/2003), ad oggi entrambi maggiorenni ma Per_1 Persona_3
non economicamente indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota del 09/07/2024 in atti e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 12/12/2026, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli e anche agli interessi materiali degli stessi. Per_1 Persona_3
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Donà di Piave il 09/09/1995 tra e Parte_1
3 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Donà Controparte_1
di Piave (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, Parte 2, Serie A, n. 72.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale del 05/12/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto così dispone:
- I figli ora maggiorenni e non economicamente autosufficienti, permangono a Per_1 Per_2
vivere prevalentemente presso la casa materna in San Donà di Piave (VE) via Roma 21.
- Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Per_1
euro 415,00 (quattrocentoquindici) entro il giorno 5 di ogni mese mediante versamento sul di lei c/c con IBAN [...] e direttamente al figlio sul c/c al Per_2
medesimo intestato la somma di euro 415,00 (quattrocentoquindici), così come già avviene da ottobre 2023. Detti importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT con base settembre 2023.
- Il padre, come già avviene dal 2022, continuerà fino a dicembre 2024 ad anticipare per l'intero i costi dell'immobile in Padova locato da senza alcuna richiesta di rimborso Per_2
contributivo pro quota da parte materna, come concordato tra le parti, per consentire al figlio di vivere anche non continuativamente nella città in cui studia. Dal mese di gennaio 2025 ogni costo relativo alla permanenza – anche non continuativa - di nella città in cui studia Per_2
graverà al 50% su ciascun genitore.
- I genitori ripartiranno nella misura dell'50% tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli così come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
- Ogni detrazione fiscale per figli a carico sarà suddivisa fra genitori al 50%.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di San Donà di Piave per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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