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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239004836627/000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239004836627/000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239004836627/000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 s.n.c. di Rappresentante_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento n.09520239004836627/000, notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione alla ricorrente in data
26.7.2023, chiedendone l'annullamento per i seguenti cinque motivi:
invalidità dell'atto impugnato, per mancanza della firma digitale dell'atto impugnato, in violazione dell'art. art. 3bis comma 4bis D.Lvo n. 82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
invalidità o inesistenza dell'atto impugnato, per mancanza di attestazione di conformità, al documento informatico originale, della copia informatica notificata, in violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 cit.;
omessa indicazione, nell'atto impugnato, del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente, omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, dell'atto di conferimento dell'incarico per la riscossione da Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e omessa indicazione delle generalità del responsabile per la richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente e dell' “organo” o dell' “autorità amministrativa” presso i quali “è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela” e relativo termine, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nonché mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento e della relativa sottoscrizione;
invalidità dell'atto impugnato per omessa notifica, all' odierna parte ricorrente, dell'avviso di presa in carico, quale atto della riscossione presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, ex art. 29 lett. b) D.L.
78/2020;
invalidità dell'atto impugnato per omessa indicazione del numero delle rate in cui il ruolo di riferimento deve essere riscosso, l'importo degli interessi, i criteri di calcolo degli interessi, l'importo totale di ciascuna rata e le rispettive cadenze, in violazione degli artt. 1 lett. c) e lett. i) e 6 D.M. 321/1999.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, quanto alla dedotta mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento, nonché della relativa sottoscrizione, si ritiene che poiché la Pec, con la quale è stata eseguita la notificazione dell'atto impugnato, è pervenuta all'indirizzo di ST, si ritiene che essa sia infondata, posto che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ex art.156, terzo comma, c.p.c.
Con riguardo alla dedotta invalidità dell'atto di intimazione perché privo di firma digitale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il difetto di sottoscrizione non vizia l'intimazione di pagamento, quando non vi è alcun dubbio sulla sua provenienza e sulla sua riferibilità all'autorità che l'ha emessa (Cass. ord. n. 4180/2025), come nel caso di specie.
Quanto alla dedotta invalidità o inesistenza dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che impone espressamente che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, si ritiene che la norma sia inconferente, posto che l'atto allegato al messaggio Pec ricevuto dalla contribuente non è una copia su supporto analogico di documento informatico.
Con riguardo alla dedotta omessa indicazione del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente se ne rileva l'irrilevanza, dal momento che la contribuente ha proposto tempestivo ricorso innanzi al giudice competente.
In merito alla dedotta omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, ed alle carenze informative, lamentate nell'atto medesimo e sopra esposte, si osserva che gli atti presupposti (avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento) risultano essere stati notificati alla ricorrente nelle date indicate nell'atto impugnato e, sulle notificazioni dei suddetti atti non è stata sollevata contestazione alcuna.
Quanto alla forma dell'intimazione di pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale (Cass. ord. n. 21065/2022). Poiché, nel caso concreto, il modello ministeriale risulta essere stato rispettato, di conseguenza, l'atto impugnato non è annullabile per i vizi di forma che parte ricorrente asserisce essere sussistenti.
Con riguardo alla dedotta invalidità dell'atto impugnato per omessa notifica, alla odierna parte ricorrente, dell'avviso di presa in carico, quale atto della riscossione presupposto all'intimazione di pagamento, si ritiene che il motivo sia infondato, posto che l'avviso di presa in carico rileva giuridicamente solo quando non sia stato, esso, preceduto dalla notificazione dell'atto presupposto, divenendo solo in questo caso, autonomamente impugnabile (Cass n. 21254/2023).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239004836627/000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239004836627/000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520239004836627/000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 s.n.c. di Rappresentante_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento n.09520239004836627/000, notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione alla ricorrente in data
26.7.2023, chiedendone l'annullamento per i seguenti cinque motivi:
invalidità dell'atto impugnato, per mancanza della firma digitale dell'atto impugnato, in violazione dell'art. art. 3bis comma 4bis D.Lvo n. 82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
invalidità o inesistenza dell'atto impugnato, per mancanza di attestazione di conformità, al documento informatico originale, della copia informatica notificata, in violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 cit.;
omessa indicazione, nell'atto impugnato, del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente, omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, dell'atto di conferimento dell'incarico per la riscossione da Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e omessa indicazione delle generalità del responsabile per la richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente e dell' “organo” o dell' “autorità amministrativa” presso i quali “è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela” e relativo termine, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nonché mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento e della relativa sottoscrizione;
invalidità dell'atto impugnato per omessa notifica, all' odierna parte ricorrente, dell'avviso di presa in carico, quale atto della riscossione presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, ex art. 29 lett. b) D.L.
78/2020;
invalidità dell'atto impugnato per omessa indicazione del numero delle rate in cui il ruolo di riferimento deve essere riscosso, l'importo degli interessi, i criteri di calcolo degli interessi, l'importo totale di ciascuna rata e le rispettive cadenze, in violazione degli artt. 1 lett. c) e lett. i) e 6 D.M. 321/1999.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, quanto alla dedotta mancanza della relata di notifica dell'atto di intimazione di pagamento, nonché della relativa sottoscrizione, si ritiene che poiché la Pec, con la quale è stata eseguita la notificazione dell'atto impugnato, è pervenuta all'indirizzo di ST, si ritiene che essa sia infondata, posto che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ex art.156, terzo comma, c.p.c.
Con riguardo alla dedotta invalidità dell'atto di intimazione perché privo di firma digitale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il difetto di sottoscrizione non vizia l'intimazione di pagamento, quando non vi è alcun dubbio sulla sua provenienza e sulla sua riferibilità all'autorità che l'ha emessa (Cass. ord. n. 4180/2025), come nel caso di specie.
Quanto alla dedotta invalidità o inesistenza dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 23 D.Lvo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che impone espressamente che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, si ritiene che la norma sia inconferente, posto che l'atto allegato al messaggio Pec ricevuto dalla contribuente non è una copia su supporto analogico di documento informatico.
Con riguardo alla dedotta omessa indicazione del termine per promuovere il ricorso e del giudice competente se ne rileva l'irrilevanza, dal momento che la contribuente ha proposto tempestivo ricorso innanzi al giudice competente.
In merito alla dedotta omessa allegazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato, ed alle carenze informative, lamentate nell'atto medesimo e sopra esposte, si osserva che gli atti presupposti (avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento) risultano essere stati notificati alla ricorrente nelle date indicate nell'atto impugnato e, sulle notificazioni dei suddetti atti non è stata sollevata contestazione alcuna.
Quanto alla forma dell'intimazione di pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale (Cass. ord. n. 21065/2022). Poiché, nel caso concreto, il modello ministeriale risulta essere stato rispettato, di conseguenza, l'atto impugnato non è annullabile per i vizi di forma che parte ricorrente asserisce essere sussistenti.
Con riguardo alla dedotta invalidità dell'atto impugnato per omessa notifica, alla odierna parte ricorrente, dell'avviso di presa in carico, quale atto della riscossione presupposto all'intimazione di pagamento, si ritiene che il motivo sia infondato, posto che l'avviso di presa in carico rileva giuridicamente solo quando non sia stato, esso, preceduto dalla notificazione dell'atto presupposto, divenendo solo in questo caso, autonomamente impugnabile (Cass n. 21254/2023).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00.