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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8513/2024 R.G. promossa da
, n. il 07/04/1969 a FRATTAMAGGIORE (NA), rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. RUSSO CARMELA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 07.05.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 02.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 50%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 10.06.2024 e l'opposizione depositata in data 02.07.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede.
Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
In particolare, in relazione alla bronchite cronica da cui sarebbe affetto la ricorrente, il CTU ha chiarito che: “è del tutto assente dalla produzione documentale!
Clinicamente v'è riscontro di: “emitoraci normoespansibili. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. MV fisiologico su tutto l'ambito”.
Il CTU, con riferimento alla patologia Neuroma di Morton, ha precisato: “è riportata laconicamente in diagnosi di commissione di prima istanza ed è menzionata
ESCLUSIVAMENTE in certificazione del 15 OTTOBRE 2019, in cui si dà contezza di
DIFFICOLTA' alla deambulazione ed alla stazione eretta prolungata. V'è difetto di diagnosi strumentali (manca ecografia dinamica, laddove alla RM PIEDE-CAVIGLIA
SX del 24 giugno 2020 non v'è menzione della patologia). Trattasi ad ogni buon conto di una condizione dolorosa del piede che interessa uno dei nervi tra le dita dei piedi. In questa patologia un nervo del piede si irrita e si comprime, causando dolore. I primi trattamenti sono di natura non chirurgica e risultano piuttosto semplici. Possono comprendere la variazione delle calzature o l'ortesi plantare. Tali trattamenti si sono dimostrati abbastanza efficaci nelle fasi iniziali della patologia mentre sono insufficienti negli stadi più avanzati. La patologia è comunque emendabile con un semplice intervento chirurgico che consiste nell'asportazione del nervo interessato (neurectomia) in anestesia locale. I disturbi residui tendono a sparire nell'arco di 1-2 mesi. Nel caso che ricorre è stata riscontrata DEAMBULAZIONE FISIOLOGICA”.
In relazione alla sindrome depressiva reattiva, che secondo parte ricorrente andrebbe qualificata come grave, nell'elaborato peritale viene evidenziato: “Nel caso in esame: ✓ non si riscontra una "storia naturale": dal momento che ogni disturbo psichiatrico, anche minore, ha una propria nosodromia (decorso clinico peculiare), dovrebbe trovare riscontro in una documentazione adeguata alla realtà clinica;
✓ la
4 ricorrente non è in carico ad una struttura psichiatrica pubblica o privata di salute mentale;
✓ manca un chiaro inquadramento dell'elemento di riferimento, ossia l'evento scatenante;
✓ nel libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, non sono emersi elementi indispensabili quali la profonda riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima, le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante: in altre parole è modesta l'alterazione dell'area affettivo/emotiva, psicomotoria e somato-vegetativa. Alla luce delle considerazioni esposte le caratteristiche cliniche riscontrate non orientano che per una “sindrome depressiva endoreattiva media”.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
5 n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 08.05.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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