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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3403 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 24/11/2025
Il giorno 24/11/2025 alle ore 09,55 innanzi al Giudice CA VO viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3403 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Gianluca Saeva per parte opponente e l'avv. Donatella Miceli per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive già depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,05.
Il Giudice onorario
CA VO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice CA VO al termine dell'udienza del giorno 24/11/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:05 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:00, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3403 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, con sede in Agrigento e ivi elettivamente domiciliata in via Papa Giovanni XXIII n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) Parte_2 P.IVA_2 con sede in San Giovanni NI (AG), in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
NI (AG) il 14/10/1965 e ivi residente, elettivamente domiciliata in San Giovanni NI
(AG), contrada Piano di Corte snc, presso lo studio dell'avv. Donatella Miceli che la rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata in data 03.01.2022 unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
* CONVENUTA OPPOSTA *
2 OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 27 ottobre 2020 la ditta Parte_2
ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. 833/2020 -
[...]
R.G. n. 1859/2020) per la somma di € 21.589,06, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti della società quale saldo ancora dovuto relativamente alle fatture emesse in forza del Parte_3 contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 04.12.2018.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 04 novembre 2020, la Pt_3 ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 11 dicembre 2020 atto di
[...] citazione con il quale ha dedotto i seguenti motivi: “1) non debenza delle somme ingiunte con il
d.i. opposto: sul diritto della società alla restituzione, ex art. 2033, delle somme pagate in Pt_3 esubero alla 2) non debenza delle somme ingiunte con il d.i. opposto: Parte_2 sull'inadempimento contrattuale posto in essere dalla 3) sul ritardo Parte_2 nell'esecuzione della fornitura oggetto di contratto;
4) sul diritto della ad essere risarcita Pt_3 del danno conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla
[...]
”. Parte_4
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1) preliminarmente, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) nel merito ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte …; 3) ritenere e dichiarare esistente il diritto della società ad essere risarcita del danno derivante Pt_3 dall'inadempimento contrattuale della 4) per l'effetto condannare la
Parte_2 [...] al pagamento in favore delle della complessiva somma di euro 28.760,00, o
Parte_2 Pt_3 nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) in subordine, condannare la alla restituzione, ex art. 2033 c.c. della somma di euro 13.760,00 corrisposte,
Parte_2 dalla , in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute;
6) condannare, altresì, la società Pt_3 al risarcimento del danno, ex art. 1226 c.c., in via equitativa, tenuto conto del ritardo
Parte_2 nell'adempiere alla propria prestazione contrattuale;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori”.
Radicatasi la lite, si è costituita in giudizio la ditta Parte_2
depositando in data 09 marzo 2021 comparsa di risposta con la
[...]
3 quale ha resistito all'avversa opposizione, contestandone i motivi, e ha domandato al Tribunale di
“A) in via preliminare: … concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
833/2020 (R.G. 1859/2020) ai sensi dell'art.648 c.p.c.; B) nel merito: … rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo opposto oltre ad interessi come da domanda dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
C) condannare pagamento dei Controparte_1 compensi e delle spese di lite del presente giudizio di opposizione”.
Il presente procedimento è stato istruito con la produzione documentale delle parti e con prova per testi con i sig.ri , , (escussi all'udienza del Tes_1 Tes_2 Testimone_3
18.01.2022), (02.05.2022) e (06.02.2023). Testimone_4 Testimone_5
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
2. Innanzi tutto, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice
4 della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza 30 ottobre
2001 n. 13533).
3. Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che parte opponente non ha affatto contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dall'opposta con il procedimento monitorio (e quindi l'esistenza e l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura del 04.12.2008) ma ha eccepito l'inadempimento da parte della ditta opposta delle obbligazioni assunte con detto contratto e il ritardo nelle forniture;
ha quindi avanzato domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali relative al cappotto di isolamento (€
13.760,00) e di rimborso della spesa (€ 15.000,00) che “si è vista costretta a dover corrispondere ad altra ditta per la fornitura della merce mai consegnata da parte opposta”.
A fronte di tali contestazioni e domande riconvenzionali svolte dalla società opponente, la ditta opposta ha insistito nella richiesta di pagamento del saldo delle fatture oggetto del procedimento monitorio, evidenziando che le maggiori somme richieste risultano dovute per le ulteriori lavorazioni e forniture richieste dalla non comprese nel contratto per cui è causa e Pt_3 che nessun ritardo vi è stato nella consegna della merce poiché il differimento delle date è stato determinato da una richiesta espressa dell'opponente, ricollegata alla necessità di rifare il massetto.
Entrambe le parti hanno deciso di supportare le rispettive istanze con la sola produzione documentale (contratto, fatture, ricevute, corrispondenza, …), nonché con l'espletata prova testimoniale.
Nessuna di loro ha fornito una consulenza di parte o richiesto disporsi quella d'ufficio, al fine di accertare l'inadempimento della rispettiva controparte alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura sottoscritto in data 04 dicembre 2018, lamentato nei rispettivi atti difensivi.
3.a La prima problematica da esaminare, su cui entrambe le parti lamentano l'inadempimento dell'altra, è quella relativa al cappotto di isolamento termico.
In particolare, da un lato la parte ingiungente - opposta lamenta il mancato versamento del saldo dovuto di € 3.432,36 per il cappotto (pari alla differenza dell'importo fatturato di €
5 30.851,02 e la somma di € 27.419,16 effettivamente corrisposta dalla ) e, dall'altro, la Pt_3 parte opponente richiede la restituzione dell'importo di € 13.760,00 corrisposto in più rispetto alla previsione contrattuale di € 20,00 per mq (e quindi € 13.660,00 per 683 mq effettivi).
Nonostante la previsione in contratto di un importo (seppure stimato) nettamente inferiore a quello richiesto dalla ditta opposta con le fatture nn. 47/2018, 02-03-04-11-12 e 13/2019, all'esito della prova per testi esperita deve ritenersi accertata la ricostruzione degli accadimenti fornita dalla in comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
Invero, la circostanza dell'avvenuta realizzazione da parte della di “un muro Pt_3 perimetrale sul terrazzo” dell'immobile di circa 100 metri lineari, con la conseguente maggiore fornitura (non prevista nel contratto del 04.12.2018) di maggiori prodotti da parte della ditta
[...]
– oltre a non essere stata oggetto di contestazione dell'opponente che anzi l'ha Pt_2 confermata – ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dai sigg.ri
[...]
(dipendente della ditta opposta) e Tes_1 Testimone_4
In particolare, quest'ultimo, titolare dell'omonima impresa edile individuale che si è occupata, tra l'altro, della realizzazione proprio del cappotto in questione e del muretto perimetrale sul terrazzo - teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - sentito nell'udienza del
02.05.2022, oltre a confermare le dette circostanze del maggiore impiego di materiali forniti dall'opposta ha fornito le seguenti precisazioni: “ricordo che la mia ditta ha realizzato un muretto perimetrale sul terrazzo;
non ricordo se è stato realizzato il cappotto sul muretto;
ricordo che il cappotto sull'edificio è stato realizzato dalla mia ditta;
ricordo che è stata effettuata la finitura come per tutto il prospetto;
non ricordo se prima della finitura è stato inserito il cappotto;
ricordo che per il muretto è stato utilizzato il materiale isolante EPS (classico polistirolo); per quanto attiene ai materiali indicati nel quesito preciso che 100 metri lineari non sono sicuramente sufficienti per l'intero edificio e non ricordo quanto fosse alto il muretto e quindi quanto materiale
è stato utilizzato per questo;
preciso che nell'edificio dove è stato fatto il cappotto è stato utilizzato un pannello XPS come zoccolo, se non ricordo male per i primi 50 cm;
preciso che mi è stato chiesto di montare questo pannello XPS e questo ho montato;
non so cosa era previsto nell'appalto e se il pannello montato avesse costi diversi da quello previsto;
… ricordo che il muro era grezzo e che quindi è stato necessario usare un po' di collante in più (non ricordo la quantità); alla posa ha provveduto la mia ditta;
… ricordo che sotto il massetto della pavimentazione e nell'intradosso dei balconi ho messo l'isolante; in particolare sotto il massetto e Cont nella parte superiore del balcone ho messo XPS, mentre nella parte inferiore del balcone ricordo che l'EPS è stato fornito da mentre per quanto riguarda XPS, messo sopra Parte_2
6 i balconi e sotto il massetto, non ricordo chi lo ha fornito” (v. verbale udienza 02.05.2022).
A ciò aggiungasi che nella nota datata 08 febbraio 2020 - con cui la , riscontrando Pt_3 la richiesta di pagamento inviata dalla il 18 dicembre 2019, comunicava la Parte_2 risoluzione del contratto di appalto del 04.12.2018 - non vi è alcun cenno o contestazione con riguardo ai maggiori esborsi effettuati e richiesti per la fornitura del cappotto di isolamento, oggetto della domanda riconvenzionale di restituzione.
3.b Con il secondo motivo di opposizione la ha lamentato che “non sono mai state Pt_3 consegnate alla società opponente: a) le pompe di calore;
b) l'impianto fotovoltaico;
c) gli impianti tecnologici;
d) gli infissi” relativamente ai quali “la era anche tenuta Parte_2 alla relativa installazione” e che è “errata, anche la richiesta di pagamento relativa alla fornitura e posa in opera di raccorderia montanti di tutta la parte idraulica, posto che: a) parte della raccorderia è stata acquistata direttamente dalla Ditta Edisole e b) la ditta si è Parte_2 limitata alla mera fornitura e non al montaggio di tutte le opere contrattualmente previste” (cfr. pagg. 11 e 13 atto di citazione).
A tale contestazione è, poi, collegata la domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 15.000,00 corrisposto in forza del contratto di sub-appalto stipulato in data 05 dicembre 2019 con “l'Impresa per la fornitura dei materiali che la Testimone_3 [...] non ha mai consegnato alla ”. Parte_2 Pt_3
Anche tale motivo di opposizione, unitamente alla connessa domanda riconvenzionale, non può essere accolto non avendo trovato adeguato riscontro all'esito della fase istruttoria.
Sul punto deve innanzi rutto rilevarsi che tra le fatture emesse dall'opposta non si rinviene
(né è stata fornita alcuna indicazione al riguardo da parte della ) la merce non fornita dalla Pt_3
(pompe di calore … impianto fotovoltaico …; impianti tecnologici … gli infissi). Parte_2
Con riguardo, poi, alla “fornitura e posa in opera di raccorderia montanti di tutta la parte idraulica” lo stesso - teste di parte opponente che ha lavorato per entrambe le Testimone_3 parti in causa - in sede di escussione all'udienza del 18.01.2022 ha confermato di avere “iniziato i lavori per conto della (senza un contratto) prima di sottoscrivere con il Parte_2 Pt_3 contratto”. Ha, poi, chiarito le lavorazioni effettuate sul medesimo immobile per contro delle due parti in causa affermando quanto segue: “il contratto con fu sottoscritto a dicembre e i Pt_3 lavori furono fatti successivamente e terminarono circa alla fine dell'estate 2020 poiché c'è stata la pandemia da Covid-19; in precedenza dall'estate del 2019 (circa da maggio) ad ottobre 2019 avevo lavorato presso lo stesso immobile per conto della CA …; preciso che per conto Pt_4 della ho effettuato lavori di messa in posa della tubazione e di installazione dei 6 Parte_4
7 fancoil; mentre per la ho completato l'opera montando le pompe di calore, per Pt_3 riscaldamento e per acqua sanitaria, autoclave per rendere tutto completo e funzionante;
… preciso che per quanto riguarda la collocazione di n. 6 apparecchi di ventilazione VMC i lavori li avevo iniziati ad ottobre 2019 per conto di ma li ho completati nel 2020 con il Parte_2 contratto di ” (v. verbale udienza del 18.01.2022). Pt_3
Conferma dell'avvenuta fornitura alla della raccorderia e dell'impianto di CP_3 ventilazione da parte della ditta opposta si rinviene poi nelle dichiarazioni - ritenute dall'odierno decidente pienamente attendibili – rese dai testi e , sentiti Testimone_4 Testimone_5 rispettivamente alle udienze del 02.05.2022 e del 06.02.2023.
Il secondo, in particolare, dipendente della di Vicenza - società dalla quale l'opposta Parte_5 ha acquistato la merce per l'impianto di ventilazione poi fornita alla - ha confermato Pt_3
l'avvenuta consegna dei materiali a fine ottobre 2019, di avere riscontrato la presenza degli stessi nel cantiere nel corso di un sopralluogo, la presenza delle tubazioni sotto il massetto e la completa installazione dell'impianto di ventilazione (quest'ultima circostanza è stata confermata anche da
. Lo stesso teste ha inoltre chiaramente illustrato che la consegna dei cd. Testimone_4 Tes_5 plenum (raccordi tra tubazioni e pompe di calore) non è avvenuta in ritardo - come sostenuto da parte opponente - ma è stata effettuata secondo prassi in un momento successivo perché, trattandosi di pezzi da realizzare su misura, era necessario attendere il completamento dell'installazione dei tubi e delle pompe da collegare.
Orbene sull'evidenza del mancato rispetto dei pagamenti da parte dell'opponente per come concordati con il contratto di fornitura intercorso tra le parti, nessuna responsabilità può essere addebitata alla per la mancata fornitura delle pompe di calore e di parte delle altre Parte_2 forniture previste in detto contratto.
Per costante giurisprudenza, l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione delle forniture e dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, e in particolare del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c.
In ragione di quanto appena esposto e in assenza di prova (neanche labiale) in ordine a duplicazione di voci di spesa tra quelle richieste dalla con le fatture opposte e quelle Parte_2 corrisposte alla ditta , il presente motivo di opposizione e la conseguente domanda Tes_3 riconvenzionale non possono trovare accoglimento.
3.c L'esperita prova testimoniale ha anche attribuito all'opponente la causa del ritardo nelle
8 forniture da parte dell'opposta.
Il teste titolare dell'omonima impresa individuale che si è occupata della Testimone_4 realizzazione delle opere di muratura nell'immobile di cui trattasi, ha, infatti, confermato l'insorgenza di problematiche nel massetto realizzato che ne hanno reso necessario l'eliminazione e la nuova realizzazione. Afferma, infatti, il citato teste: “ricordo che effettivamente vi fu un problema di quote e la necessità di rimuovere il massetto e rifarlo;
… preciso che in quel periodo lavoravo nel cantiere in subappalto di e mi occupavo dei lavori di muratura;
preciso che Pt_3 il primo massetto è stato realizzato dalla mia ditta;
per la sua rimozione abbiamo provveduto noi insieme agli operai della;
il secondo massetto è stato realizzato dalla mia ditta, non Pt_3 ricordo se insieme agli operai della o meno” (cfr. verbale di udienza del 02.05.2022). Pt_3
Tale circostanza è stata anche confermata dai testi e (dipendenti Tes_1 Tes_2 dell'opposta escussi all'udienza del 18.01.2022) i quali hanno altresì ricordato la presenza dei materiali, non potuti consegnare a causa di detti problemi al massetto, presso la ditta opposta già nel luglio-agosto 2019 (v. verbale udienza del 18.01.2022).
Deve ritenersi, quindi, accertato che la merce fu trattenuta presso i locali della
[...] su richiesta e nell'interesse dell'opponente e consegnata a quest'ultima solo Pt_2 Pt_3 successivamente alla nuova realizzazione del secondo massetto.
Le contestazioni formulate dall'opponente sono, quindi, risultate smentite Parte_3 all'esito del presente giudizio e deve essere, pertanto, rigettata l'opposizione da questa società promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 833 emesso dal Tribunale di Agrigento il 27 ottobre
2020.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che
nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.201 e 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CA VO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3403/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
9 833/2020 (R.G. n. 1859/2020) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27.10.2020 che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_3 delle spese del presente giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge, in favore dell'avv. Donatella Miceli, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 24/11/2025.
Il Giudice onorario
CA VO
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 24/11/2025
Il giorno 24/11/2025 alle ore 09,55 innanzi al Giudice CA VO viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3403 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Gianluca Saeva per parte opponente e l'avv. Donatella Miceli per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive già depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,05.
Il Giudice onorario
CA VO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice CA VO al termine dell'udienza del giorno 24/11/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:05 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:00, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3403 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, con sede in Agrigento e ivi elettivamente domiciliata in via Papa Giovanni XXIII n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) Parte_2 P.IVA_2 con sede in San Giovanni NI (AG), in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
NI (AG) il 14/10/1965 e ivi residente, elettivamente domiciliata in San Giovanni NI
(AG), contrada Piano di Corte snc, presso lo studio dell'avv. Donatella Miceli che la rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata in data 03.01.2022 unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
* CONVENUTA OPPOSTA *
2 OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 27 ottobre 2020 la ditta Parte_2
ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. 833/2020 -
[...]
R.G. n. 1859/2020) per la somma di € 21.589,06, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti della società quale saldo ancora dovuto relativamente alle fatture emesse in forza del Parte_3 contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 04.12.2018.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 04 novembre 2020, la Pt_3 ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 11 dicembre 2020 atto di
[...] citazione con il quale ha dedotto i seguenti motivi: “1) non debenza delle somme ingiunte con il
d.i. opposto: sul diritto della società alla restituzione, ex art. 2033, delle somme pagate in Pt_3 esubero alla 2) non debenza delle somme ingiunte con il d.i. opposto: Parte_2 sull'inadempimento contrattuale posto in essere dalla 3) sul ritardo Parte_2 nell'esecuzione della fornitura oggetto di contratto;
4) sul diritto della ad essere risarcita Pt_3 del danno conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla
[...]
”. Parte_4
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1) preliminarmente, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) nel merito ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte …; 3) ritenere e dichiarare esistente il diritto della società ad essere risarcita del danno derivante Pt_3 dall'inadempimento contrattuale della 4) per l'effetto condannare la
Parte_2 [...] al pagamento in favore delle della complessiva somma di euro 28.760,00, o
Parte_2 Pt_3 nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) in subordine, condannare la alla restituzione, ex art. 2033 c.c. della somma di euro 13.760,00 corrisposte,
Parte_2 dalla , in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute;
6) condannare, altresì, la società Pt_3 al risarcimento del danno, ex art. 1226 c.c., in via equitativa, tenuto conto del ritardo
Parte_2 nell'adempiere alla propria prestazione contrattuale;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori”.
Radicatasi la lite, si è costituita in giudizio la ditta Parte_2
depositando in data 09 marzo 2021 comparsa di risposta con la
[...]
3 quale ha resistito all'avversa opposizione, contestandone i motivi, e ha domandato al Tribunale di
“A) in via preliminare: … concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
833/2020 (R.G. 1859/2020) ai sensi dell'art.648 c.p.c.; B) nel merito: … rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo opposto oltre ad interessi come da domanda dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
C) condannare pagamento dei Controparte_1 compensi e delle spese di lite del presente giudizio di opposizione”.
Il presente procedimento è stato istruito con la produzione documentale delle parti e con prova per testi con i sig.ri , , (escussi all'udienza del Tes_1 Tes_2 Testimone_3
18.01.2022), (02.05.2022) e (06.02.2023). Testimone_4 Testimone_5
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
2. Innanzi tutto, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice
4 della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza 30 ottobre
2001 n. 13533).
3. Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che parte opponente non ha affatto contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dall'opposta con il procedimento monitorio (e quindi l'esistenza e l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura del 04.12.2008) ma ha eccepito l'inadempimento da parte della ditta opposta delle obbligazioni assunte con detto contratto e il ritardo nelle forniture;
ha quindi avanzato domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali relative al cappotto di isolamento (€
13.760,00) e di rimborso della spesa (€ 15.000,00) che “si è vista costretta a dover corrispondere ad altra ditta per la fornitura della merce mai consegnata da parte opposta”.
A fronte di tali contestazioni e domande riconvenzionali svolte dalla società opponente, la ditta opposta ha insistito nella richiesta di pagamento del saldo delle fatture oggetto del procedimento monitorio, evidenziando che le maggiori somme richieste risultano dovute per le ulteriori lavorazioni e forniture richieste dalla non comprese nel contratto per cui è causa e Pt_3 che nessun ritardo vi è stato nella consegna della merce poiché il differimento delle date è stato determinato da una richiesta espressa dell'opponente, ricollegata alla necessità di rifare il massetto.
Entrambe le parti hanno deciso di supportare le rispettive istanze con la sola produzione documentale (contratto, fatture, ricevute, corrispondenza, …), nonché con l'espletata prova testimoniale.
Nessuna di loro ha fornito una consulenza di parte o richiesto disporsi quella d'ufficio, al fine di accertare l'inadempimento della rispettiva controparte alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura sottoscritto in data 04 dicembre 2018, lamentato nei rispettivi atti difensivi.
3.a La prima problematica da esaminare, su cui entrambe le parti lamentano l'inadempimento dell'altra, è quella relativa al cappotto di isolamento termico.
In particolare, da un lato la parte ingiungente - opposta lamenta il mancato versamento del saldo dovuto di € 3.432,36 per il cappotto (pari alla differenza dell'importo fatturato di €
5 30.851,02 e la somma di € 27.419,16 effettivamente corrisposta dalla ) e, dall'altro, la Pt_3 parte opponente richiede la restituzione dell'importo di € 13.760,00 corrisposto in più rispetto alla previsione contrattuale di € 20,00 per mq (e quindi € 13.660,00 per 683 mq effettivi).
Nonostante la previsione in contratto di un importo (seppure stimato) nettamente inferiore a quello richiesto dalla ditta opposta con le fatture nn. 47/2018, 02-03-04-11-12 e 13/2019, all'esito della prova per testi esperita deve ritenersi accertata la ricostruzione degli accadimenti fornita dalla in comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
Invero, la circostanza dell'avvenuta realizzazione da parte della di “un muro Pt_3 perimetrale sul terrazzo” dell'immobile di circa 100 metri lineari, con la conseguente maggiore fornitura (non prevista nel contratto del 04.12.2018) di maggiori prodotti da parte della ditta
[...]
– oltre a non essere stata oggetto di contestazione dell'opponente che anzi l'ha Pt_2 confermata – ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dai sigg.ri
[...]
(dipendente della ditta opposta) e Tes_1 Testimone_4
In particolare, quest'ultimo, titolare dell'omonima impresa edile individuale che si è occupata, tra l'altro, della realizzazione proprio del cappotto in questione e del muretto perimetrale sul terrazzo - teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - sentito nell'udienza del
02.05.2022, oltre a confermare le dette circostanze del maggiore impiego di materiali forniti dall'opposta ha fornito le seguenti precisazioni: “ricordo che la mia ditta ha realizzato un muretto perimetrale sul terrazzo;
non ricordo se è stato realizzato il cappotto sul muretto;
ricordo che il cappotto sull'edificio è stato realizzato dalla mia ditta;
ricordo che è stata effettuata la finitura come per tutto il prospetto;
non ricordo se prima della finitura è stato inserito il cappotto;
ricordo che per il muretto è stato utilizzato il materiale isolante EPS (classico polistirolo); per quanto attiene ai materiali indicati nel quesito preciso che 100 metri lineari non sono sicuramente sufficienti per l'intero edificio e non ricordo quanto fosse alto il muretto e quindi quanto materiale
è stato utilizzato per questo;
preciso che nell'edificio dove è stato fatto il cappotto è stato utilizzato un pannello XPS come zoccolo, se non ricordo male per i primi 50 cm;
preciso che mi è stato chiesto di montare questo pannello XPS e questo ho montato;
non so cosa era previsto nell'appalto e se il pannello montato avesse costi diversi da quello previsto;
… ricordo che il muro era grezzo e che quindi è stato necessario usare un po' di collante in più (non ricordo la quantità); alla posa ha provveduto la mia ditta;
… ricordo che sotto il massetto della pavimentazione e nell'intradosso dei balconi ho messo l'isolante; in particolare sotto il massetto e Cont nella parte superiore del balcone ho messo XPS, mentre nella parte inferiore del balcone ricordo che l'EPS è stato fornito da mentre per quanto riguarda XPS, messo sopra Parte_2
6 i balconi e sotto il massetto, non ricordo chi lo ha fornito” (v. verbale udienza 02.05.2022).
A ciò aggiungasi che nella nota datata 08 febbraio 2020 - con cui la , riscontrando Pt_3 la richiesta di pagamento inviata dalla il 18 dicembre 2019, comunicava la Parte_2 risoluzione del contratto di appalto del 04.12.2018 - non vi è alcun cenno o contestazione con riguardo ai maggiori esborsi effettuati e richiesti per la fornitura del cappotto di isolamento, oggetto della domanda riconvenzionale di restituzione.
3.b Con il secondo motivo di opposizione la ha lamentato che “non sono mai state Pt_3 consegnate alla società opponente: a) le pompe di calore;
b) l'impianto fotovoltaico;
c) gli impianti tecnologici;
d) gli infissi” relativamente ai quali “la era anche tenuta Parte_2 alla relativa installazione” e che è “errata, anche la richiesta di pagamento relativa alla fornitura e posa in opera di raccorderia montanti di tutta la parte idraulica, posto che: a) parte della raccorderia è stata acquistata direttamente dalla Ditta Edisole e b) la ditta si è Parte_2 limitata alla mera fornitura e non al montaggio di tutte le opere contrattualmente previste” (cfr. pagg. 11 e 13 atto di citazione).
A tale contestazione è, poi, collegata la domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 15.000,00 corrisposto in forza del contratto di sub-appalto stipulato in data 05 dicembre 2019 con “l'Impresa per la fornitura dei materiali che la Testimone_3 [...] non ha mai consegnato alla ”. Parte_2 Pt_3
Anche tale motivo di opposizione, unitamente alla connessa domanda riconvenzionale, non può essere accolto non avendo trovato adeguato riscontro all'esito della fase istruttoria.
Sul punto deve innanzi rutto rilevarsi che tra le fatture emesse dall'opposta non si rinviene
(né è stata fornita alcuna indicazione al riguardo da parte della ) la merce non fornita dalla Pt_3
(pompe di calore … impianto fotovoltaico …; impianti tecnologici … gli infissi). Parte_2
Con riguardo, poi, alla “fornitura e posa in opera di raccorderia montanti di tutta la parte idraulica” lo stesso - teste di parte opponente che ha lavorato per entrambe le Testimone_3 parti in causa - in sede di escussione all'udienza del 18.01.2022 ha confermato di avere “iniziato i lavori per conto della (senza un contratto) prima di sottoscrivere con il Parte_2 Pt_3 contratto”. Ha, poi, chiarito le lavorazioni effettuate sul medesimo immobile per contro delle due parti in causa affermando quanto segue: “il contratto con fu sottoscritto a dicembre e i Pt_3 lavori furono fatti successivamente e terminarono circa alla fine dell'estate 2020 poiché c'è stata la pandemia da Covid-19; in precedenza dall'estate del 2019 (circa da maggio) ad ottobre 2019 avevo lavorato presso lo stesso immobile per conto della CA …; preciso che per conto Pt_4 della ho effettuato lavori di messa in posa della tubazione e di installazione dei 6 Parte_4
7 fancoil; mentre per la ho completato l'opera montando le pompe di calore, per Pt_3 riscaldamento e per acqua sanitaria, autoclave per rendere tutto completo e funzionante;
… preciso che per quanto riguarda la collocazione di n. 6 apparecchi di ventilazione VMC i lavori li avevo iniziati ad ottobre 2019 per conto di ma li ho completati nel 2020 con il Parte_2 contratto di ” (v. verbale udienza del 18.01.2022). Pt_3
Conferma dell'avvenuta fornitura alla della raccorderia e dell'impianto di CP_3 ventilazione da parte della ditta opposta si rinviene poi nelle dichiarazioni - ritenute dall'odierno decidente pienamente attendibili – rese dai testi e , sentiti Testimone_4 Testimone_5 rispettivamente alle udienze del 02.05.2022 e del 06.02.2023.
Il secondo, in particolare, dipendente della di Vicenza - società dalla quale l'opposta Parte_5 ha acquistato la merce per l'impianto di ventilazione poi fornita alla - ha confermato Pt_3
l'avvenuta consegna dei materiali a fine ottobre 2019, di avere riscontrato la presenza degli stessi nel cantiere nel corso di un sopralluogo, la presenza delle tubazioni sotto il massetto e la completa installazione dell'impianto di ventilazione (quest'ultima circostanza è stata confermata anche da
. Lo stesso teste ha inoltre chiaramente illustrato che la consegna dei cd. Testimone_4 Tes_5 plenum (raccordi tra tubazioni e pompe di calore) non è avvenuta in ritardo - come sostenuto da parte opponente - ma è stata effettuata secondo prassi in un momento successivo perché, trattandosi di pezzi da realizzare su misura, era necessario attendere il completamento dell'installazione dei tubi e delle pompe da collegare.
Orbene sull'evidenza del mancato rispetto dei pagamenti da parte dell'opponente per come concordati con il contratto di fornitura intercorso tra le parti, nessuna responsabilità può essere addebitata alla per la mancata fornitura delle pompe di calore e di parte delle altre Parte_2 forniture previste in detto contratto.
Per costante giurisprudenza, l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione delle forniture e dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, e in particolare del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c.
In ragione di quanto appena esposto e in assenza di prova (neanche labiale) in ordine a duplicazione di voci di spesa tra quelle richieste dalla con le fatture opposte e quelle Parte_2 corrisposte alla ditta , il presente motivo di opposizione e la conseguente domanda Tes_3 riconvenzionale non possono trovare accoglimento.
3.c L'esperita prova testimoniale ha anche attribuito all'opponente la causa del ritardo nelle
8 forniture da parte dell'opposta.
Il teste titolare dell'omonima impresa individuale che si è occupata della Testimone_4 realizzazione delle opere di muratura nell'immobile di cui trattasi, ha, infatti, confermato l'insorgenza di problematiche nel massetto realizzato che ne hanno reso necessario l'eliminazione e la nuova realizzazione. Afferma, infatti, il citato teste: “ricordo che effettivamente vi fu un problema di quote e la necessità di rimuovere il massetto e rifarlo;
… preciso che in quel periodo lavoravo nel cantiere in subappalto di e mi occupavo dei lavori di muratura;
preciso che Pt_3 il primo massetto è stato realizzato dalla mia ditta;
per la sua rimozione abbiamo provveduto noi insieme agli operai della;
il secondo massetto è stato realizzato dalla mia ditta, non Pt_3 ricordo se insieme agli operai della o meno” (cfr. verbale di udienza del 02.05.2022). Pt_3
Tale circostanza è stata anche confermata dai testi e (dipendenti Tes_1 Tes_2 dell'opposta escussi all'udienza del 18.01.2022) i quali hanno altresì ricordato la presenza dei materiali, non potuti consegnare a causa di detti problemi al massetto, presso la ditta opposta già nel luglio-agosto 2019 (v. verbale udienza del 18.01.2022).
Deve ritenersi, quindi, accertato che la merce fu trattenuta presso i locali della
[...] su richiesta e nell'interesse dell'opponente e consegnata a quest'ultima solo Pt_2 Pt_3 successivamente alla nuova realizzazione del secondo massetto.
Le contestazioni formulate dall'opponente sono, quindi, risultate smentite Parte_3 all'esito del presente giudizio e deve essere, pertanto, rigettata l'opposizione da questa società promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 833 emesso dal Tribunale di Agrigento il 27 ottobre
2020.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che
nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.201 e 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CA VO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3403/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
9 833/2020 (R.G. n. 1859/2020) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27.10.2020 che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_3 delle spese del presente giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge, in favore dell'avv. Donatella Miceli, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 24/11/2025.
Il Giudice onorario
CA VO
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