Art. 15. Indennita' forfettaria
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dal precedente art. 13, una indennita' forfettaria giornaliera di L.
2.550.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente primo comma, e' corrisposta questa ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Per l'adeguamento annuale della misura dell'indennita' forfettaria si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dal precedente art. 13, una indennita' forfettaria giornaliera di L.
2.550.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente primo comma, e' corrisposta questa ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Per l'adeguamento annuale della misura dell'indennita' forfettaria si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".