Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ) n. q. di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
( ), con l'Avv. Rosario Garozzo;
C.F._2
contro
(partita IVA ) – contumace. Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 31 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE “CONCISA” E “SUCCINTA”
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c. sì come modificati dall'art. 45, comma 17, e dall'art. 52, l. 18 giugno 2009, n. 69.)
______________
La domanda ex art. 2051 c. c. di parte attrice, già ritenuta completa e coerente in fase istruttoria anche in punto di nesso eziologico (secondo quanto indicato da SS. UU. 20943/2022), all'esito della prova orale raccolta all'udienza del
17 maggio 2024 con la teste , la quale ha del tutto Tes_1
1
Essa va pertanto accolta, secondo quanto accertato dal c. t. u. medico legale, dott. ssa in ordine al conseguente danno alla salute e alla congruità CP_2
delle spese mediche sostenute a causa del sinistro.
Secondo le più recenti tabelle milanesi e avuto riguardo alle sole spese che il c. t. u. ha ritenuto giustificate, competono conseguentemente alla danneggiata, , complessivi Euro 5.354,75. Persona_1
Debito di valore, tale somma, devalutata avuto riguardo al tempo del sinistro, va rivalutata anno per anno fino al giorno di pubblicazione di questa decisione secondo gli indici Istat di riferimento;
su ciascun importo annuale vanno altresì applicati gli interessi compensativi, nella misura legale vigente nell'anno di riferimento.
Secondo soccombenza, il va condannato a rifondere parte Controparte_1
attrice delle spese di lite.
I compensi vanno liquidati in Euro 4.835,00, in base ai parametri previsti dal
D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., come da dispositivo.
Le spese di c. t. u. vanno poste definitivamente a carico del CP_1
soccombente, donde, ove anticipate in tutto o in parte da parte attrice, il
è condannato alla corrispondente rifusione. CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritte al n. in epigrafe, condanna il a pagare a la somma di Euro 5.354,75, Controparte_1 Persona_1
con devalutazione, rivalutazione e interessi come da parte motiva;
condanna altresì il a rifondere la sig.ra delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in Euro 4.835,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.; spese di c. t. u. come da parte motiva.
2 Catania 2 febbraio 2025.
Il Giudice - Dott. Gaetano Cataldo
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