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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2024 tra le parti:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EMILIO SERENA, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del loro difensore in Scandicci (FI), Via Pantin n. 1/D
RICORRENTI
e
Avv. PAOLO CANTINELLI (C.F. ), in proprio e con il patrocinio degli C.F._3 avv.ti LAURA CANTINELLI (C.F. ) ed ENZO CANTINELLI (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato in VIA VIA DEI CONTI 3 FIRENZE presso lo C.F._5 studio dei suoi difensori in Firenze, Via dei Conti n. 3
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI PER LE PARTI ATTRICI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della spiegata opposizione, di revocare e/o di annullare, dichiarare nullo o inefficace il parere espresso ai sensi dell'art. 7 della Legge 49/2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 20/03/2024 su istanza dell'Avv. Paolo CANTINELLI
(proc. 191/2023 R.N.) relativamente alle undici notule ivi indicate, per i motivi espressi nel ricorso sub
1), dichiarando che nulla gli è dovuto da parte degli opponenti;
NEL MERITO: in accoglimento della spiegata opposizione, di revocare e/o di annullare, dichiarare
pagina 1 di 6 nullo o inefficace il parere espresso ai sensi dell'art. 7 della Legge 49/2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 20/03/2024 su istanza dell'Avv. Paolo CANTINELLI (proc. 191/2023
R.N.) relativamente alle undici notule ivi indicate, per i motivi espressi nel ricorso sub 2) e per quelli dedotti in corso di causa, dichiarando che nulla gli è dovuto da parte degli opponenti, ovvero limitando il suo credito a quanto dallo stesso rigorosamente provato in giudizio, sia nell'an che nel quantum.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio invocata da parte opposta, in quanto inutile ed esplorativa.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia a questo Tribunale, ogni istanza contraria reietta, in tesi, accolte le eccezioni e deduzioni di parte convenuta, anche in riconvenzionale, voglia condannare parte opponente a rifondere al convenuto competenze e spese come opinate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con rivalutazione ed interessi dalla espletata riconvenzionale al saldo, e vittoria di spese, diritti ed onorari secondo giustizia;
in ipotesi istruttoria disporre CTU a verifica della documentazione dell'Esecutore Testamentario nei vari giudizi come richiamati nel procedimento di cui al RGVG 11292/07 Tribunale di Firenze, sezione Pontassieve ed oggetto dell'opinamento del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 20/3/2024.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024, ai sensi dell'art. 7 L. 49/2023, Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il parare di congruità emesso in
[...] Parte_2 data 20 marzo 2024, proc. n. 191/2023, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, su istanza dell'avv. PAOLO CANTINELLI.
In particolare, i ricorrenti, chiedendo preliminarmente la revoca e/o l'annullamento del suddetto parere di conformità, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 L. 49/2023 alla fattispecie concreta, hanno rilevato l'infondatezza delle pretese avanzate dall'odierno resistente, evidenziando:
- che, e non hanno mai conferito alcun incarico giudiziale o Parte_1 Parte_2 stragiudiziale all'avv. Paolo LI;
- che nessuna procura è mai stata rilasciata dai ricorrenti nei confronti dell'odierna parte resistente;
- che, stando alla documentazione sottoposta al vaglio dell'Ordine degli Avvocati, parte dell'attività di cui l'avv. Paolo LI chiede il pagamento risulta essere stata prestata nell'interesse di Per_1
nonno dei ricorrenti, deceduto in data 1° maggio 2007;
[...]
- che e hanno accettato l'eredità di con beneficio Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagina 2 di 6 d'inventario;
- che i restanti crediti vantati dal resistente, oltre a risultare in buona parte ormai prescritti, paiono relativi ad attività prestata dall'avv. LI quale esecutore testamentario di;
Persona_1
- che, tuttavia, secondo le volontà testamentarie di l'incarico conferito all'avv. Paolo Persona_1
LI, quale esecutore testamentario, doveva intendersi limitato alla sola esecuzione di cinque legati di denaro;
- che il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 18 ottobre 2021, ha riconosciuto come esorbitanti le azioni giudiziarie intraprese da parte resistente;
Costituitosi in giudizio, l'avv. Paolo LI, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, domandandone, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento degli onorari di cui al parare di congruità emesso in data 20 marzo 2024, proc. n. 191/2023, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze, nella misura di euro 48.047,00.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 2 settembre 2025, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
1. Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, sollevata dall'avv. Paolo LI.
Secondo la prospettazione offerta da parte resistente, e avrebbero dovuto Parte_1 Parte_2 evocare in giudizio anche nella sua qualità di coerede. Controparte_1
La tesi dell'avv. LI, tuttavia, non pare condivisibile, in quanto nella fattispecie in esame, che attiene ad un'opposizione al parere di congruità emesso dall'Ordine degli Avvocati, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
L'eccezione, di conseguenza, non merita accoglimento.
2. Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
L'art. 7 della Legge n. 49/2023 dispone che “in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre pagina 3 di 6 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
Tuttavia, il precedente art. 2, di cui al medesimo testo normativo, precisa che “La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né
a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.”.
Ed invero, il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 21 febbraio 2024, ha sottolineato che l'istituto in esame non ha portata generale e, conseguentemente, si può applicare alle sole tipologie di rapporti espressamente indicate nel già citato art. 2 L. 49/2023.
Pertanto, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato, che le prestazioni professionali oggetto del contendere attengono all'incarico svolto dall'avv. Paolo LI quale esecutore testamentario di
, è chiaro che l'art. 7 di cui alla Legge n. 49 del 2023 non è applicabile alla fattispecie in Persona_1 esame.
Va da sé che il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data pagina 4 di 6 20 marzo 2024, proc. n. 191/2023, non può ritenersi validamente formato e, pertanto, non può costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 L. 49/2023.
3. È quindi necessario esaminare la domanda svolta in via riconvenzionale da parte resistente.
Anzitutto si osserva che la medesima deve ritenersi ammissibile.
Difatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.”.
Ed invero, il comma secondo dell'art.7 della Legge n. 49 del 2023, stabilisce che “Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda vada rigettata.
Dall'esame della documentazione in atti e, segnatamente, dalla lettura delle disposizioni testamentarie di si evince chiaramente che l'avv. Paolo LI è stato nominato esecutore Persona_1 testamentario limitatamente all'erogazione di cinque legati di denaro, per un ammontare complessivo di euro 45.000,00 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Il Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi sul punto, con provvedimento del 18 ottobre 2021, ha accertato che “come si evince dal primo rendiconto del 30.4.08 (pag. 5) l'esecutore testamentario dava atto di avere accantonato e consegnato le somme ai beneficiari per un totale di euro 45.000,00.” ed ha conseguentemente rilevato che “Pertanto tutte le attività compiute dall'Avv. Paolo LI relative alla gestione degli immobili del compendio ereditario e le azioni giudiziarie intraprese, così come i provvedimenti giudiziari autorizzativi e di proroga dell'incarico all'esecutore testamentario, sono da ritenersi nell'ambito del presente procedimento esorbitanti.” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Tali statuizioni hanno trovato conferma anche all'esito del reclamo presentato dall'odierno resistente.
In conclusione, quindi, l'avv. Paolo LI non può chiedere il pagamento dei compensi per cui è causa, essendo dimostrato che gli stessi afferiscono ad attività che esulano dall'incarico conferitogli quale esecutore testamentario di Persona_1
4. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dai ricorrenti vengono poste a pagina 5 di 6 carico del resistente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, attesa la semplicità delle difese ed il mancato espletamento della fase istruttoria.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore dei ricorrenti, in quanto e Parte_1 sono stati assistiti dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha Parte_2 svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. n.
29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno defensionale.
Le anticipazioni sostenute dai ricorrenti in relazione al procedimento di mediazione, pari a complessivi euro 273,28, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da Parte_1 Parte_2
2) rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale dall'avv. PAOLO CANTINELLI;
3) condanna l'avv. PAOLO CANTINELLI, a rimborsare a e Parte_1 Pt_2
e spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella
[...] misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) condanna l'avv. PAOLO CANTINELLI, a rimborsare a e Parte_1 Pt_2 le anticipazioni sostenute in relazione al procedimento di mediazione, pari a complessivi
[...] euro 273,28.
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2024 tra le parti:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EMILIO SERENA, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del loro difensore in Scandicci (FI), Via Pantin n. 1/D
RICORRENTI
e
Avv. PAOLO CANTINELLI (C.F. ), in proprio e con il patrocinio degli C.F._3 avv.ti LAURA CANTINELLI (C.F. ) ed ENZO CANTINELLI (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato in VIA VIA DEI CONTI 3 FIRENZE presso lo C.F._5 studio dei suoi difensori in Firenze, Via dei Conti n. 3
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI PER LE PARTI ATTRICI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della spiegata opposizione, di revocare e/o di annullare, dichiarare nullo o inefficace il parere espresso ai sensi dell'art. 7 della Legge 49/2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 20/03/2024 su istanza dell'Avv. Paolo CANTINELLI
(proc. 191/2023 R.N.) relativamente alle undici notule ivi indicate, per i motivi espressi nel ricorso sub
1), dichiarando che nulla gli è dovuto da parte degli opponenti;
NEL MERITO: in accoglimento della spiegata opposizione, di revocare e/o di annullare, dichiarare
pagina 1 di 6 nullo o inefficace il parere espresso ai sensi dell'art. 7 della Legge 49/2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 20/03/2024 su istanza dell'Avv. Paolo CANTINELLI (proc. 191/2023
R.N.) relativamente alle undici notule ivi indicate, per i motivi espressi nel ricorso sub 2) e per quelli dedotti in corso di causa, dichiarando che nulla gli è dovuto da parte degli opponenti, ovvero limitando il suo credito a quanto dallo stesso rigorosamente provato in giudizio, sia nell'an che nel quantum.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio invocata da parte opposta, in quanto inutile ed esplorativa.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia a questo Tribunale, ogni istanza contraria reietta, in tesi, accolte le eccezioni e deduzioni di parte convenuta, anche in riconvenzionale, voglia condannare parte opponente a rifondere al convenuto competenze e spese come opinate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con rivalutazione ed interessi dalla espletata riconvenzionale al saldo, e vittoria di spese, diritti ed onorari secondo giustizia;
in ipotesi istruttoria disporre CTU a verifica della documentazione dell'Esecutore Testamentario nei vari giudizi come richiamati nel procedimento di cui al RGVG 11292/07 Tribunale di Firenze, sezione Pontassieve ed oggetto dell'opinamento del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 20/3/2024.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024, ai sensi dell'art. 7 L. 49/2023, Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il parare di congruità emesso in
[...] Parte_2 data 20 marzo 2024, proc. n. 191/2023, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, su istanza dell'avv. PAOLO CANTINELLI.
In particolare, i ricorrenti, chiedendo preliminarmente la revoca e/o l'annullamento del suddetto parere di conformità, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 L. 49/2023 alla fattispecie concreta, hanno rilevato l'infondatezza delle pretese avanzate dall'odierno resistente, evidenziando:
- che, e non hanno mai conferito alcun incarico giudiziale o Parte_1 Parte_2 stragiudiziale all'avv. Paolo LI;
- che nessuna procura è mai stata rilasciata dai ricorrenti nei confronti dell'odierna parte resistente;
- che, stando alla documentazione sottoposta al vaglio dell'Ordine degli Avvocati, parte dell'attività di cui l'avv. Paolo LI chiede il pagamento risulta essere stata prestata nell'interesse di Per_1
nonno dei ricorrenti, deceduto in data 1° maggio 2007;
[...]
- che e hanno accettato l'eredità di con beneficio Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagina 2 di 6 d'inventario;
- che i restanti crediti vantati dal resistente, oltre a risultare in buona parte ormai prescritti, paiono relativi ad attività prestata dall'avv. LI quale esecutore testamentario di;
Persona_1
- che, tuttavia, secondo le volontà testamentarie di l'incarico conferito all'avv. Paolo Persona_1
LI, quale esecutore testamentario, doveva intendersi limitato alla sola esecuzione di cinque legati di denaro;
- che il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 18 ottobre 2021, ha riconosciuto come esorbitanti le azioni giudiziarie intraprese da parte resistente;
Costituitosi in giudizio, l'avv. Paolo LI, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, domandandone, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento degli onorari di cui al parare di congruità emesso in data 20 marzo 2024, proc. n. 191/2023, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze, nella misura di euro 48.047,00.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 2 settembre 2025, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
1. Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
Di conseguenza, in quanto logicamente preliminare, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, sollevata dall'avv. Paolo LI.
Secondo la prospettazione offerta da parte resistente, e avrebbero dovuto Parte_1 Parte_2 evocare in giudizio anche nella sua qualità di coerede. Controparte_1
La tesi dell'avv. LI, tuttavia, non pare condivisibile, in quanto nella fattispecie in esame, che attiene ad un'opposizione al parere di congruità emesso dall'Ordine degli Avvocati, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
L'eccezione, di conseguenza, non merita accoglimento.
2. Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
L'art. 7 della Legge n. 49/2023 dispone che “in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre pagina 3 di 6 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
Tuttavia, il precedente art. 2, di cui al medesimo testo normativo, precisa che “La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né
a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.”.
Ed invero, il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 21 febbraio 2024, ha sottolineato che l'istituto in esame non ha portata generale e, conseguentemente, si può applicare alle sole tipologie di rapporti espressamente indicate nel già citato art. 2 L. 49/2023.
Pertanto, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato, che le prestazioni professionali oggetto del contendere attengono all'incarico svolto dall'avv. Paolo LI quale esecutore testamentario di
, è chiaro che l'art. 7 di cui alla Legge n. 49 del 2023 non è applicabile alla fattispecie in Persona_1 esame.
Va da sé che il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data pagina 4 di 6 20 marzo 2024, proc. n. 191/2023, non può ritenersi validamente formato e, pertanto, non può costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 L. 49/2023.
3. È quindi necessario esaminare la domanda svolta in via riconvenzionale da parte resistente.
Anzitutto si osserva che la medesima deve ritenersi ammissibile.
Difatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.”.
Ed invero, il comma secondo dell'art.7 della Legge n. 49 del 2023, stabilisce che “Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda vada rigettata.
Dall'esame della documentazione in atti e, segnatamente, dalla lettura delle disposizioni testamentarie di si evince chiaramente che l'avv. Paolo LI è stato nominato esecutore Persona_1 testamentario limitatamente all'erogazione di cinque legati di denaro, per un ammontare complessivo di euro 45.000,00 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Il Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi sul punto, con provvedimento del 18 ottobre 2021, ha accertato che “come si evince dal primo rendiconto del 30.4.08 (pag. 5) l'esecutore testamentario dava atto di avere accantonato e consegnato le somme ai beneficiari per un totale di euro 45.000,00.” ed ha conseguentemente rilevato che “Pertanto tutte le attività compiute dall'Avv. Paolo LI relative alla gestione degli immobili del compendio ereditario e le azioni giudiziarie intraprese, così come i provvedimenti giudiziari autorizzativi e di proroga dell'incarico all'esecutore testamentario, sono da ritenersi nell'ambito del presente procedimento esorbitanti.” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Tali statuizioni hanno trovato conferma anche all'esito del reclamo presentato dall'odierno resistente.
In conclusione, quindi, l'avv. Paolo LI non può chiedere il pagamento dei compensi per cui è causa, essendo dimostrato che gli stessi afferiscono ad attività che esulano dall'incarico conferitogli quale esecutore testamentario di Persona_1
4. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dai ricorrenti vengono poste a pagina 5 di 6 carico del resistente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, attesa la semplicità delle difese ed il mancato espletamento della fase istruttoria.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore dei ricorrenti, in quanto e Parte_1 sono stati assistiti dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha Parte_2 svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. n.
29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno defensionale.
Le anticipazioni sostenute dai ricorrenti in relazione al procedimento di mediazione, pari a complessivi euro 273,28, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da Parte_1 Parte_2
2) rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale dall'avv. PAOLO CANTINELLI;
3) condanna l'avv. PAOLO CANTINELLI, a rimborsare a e Parte_1 Pt_2
e spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella
[...] misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) condanna l'avv. PAOLO CANTINELLI, a rimborsare a e Parte_1 Pt_2 le anticipazioni sostenute in relazione al procedimento di mediazione, pari a complessivi
[...] euro 273,28.
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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