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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2115/2024 tra già , con sede in Terzo (Al), Regione Domini n.24 (p. Parte_1 Parte_2
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_3
( ), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Acqui Terme (Al), C.F._1
Corso Italia n.3 presso lo studio dell'avv. ( ) del Foro di Parte_4 C.F._2
Alessandria, p.e.c. Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
(N.I.F. ESB98945116), con sede legale in Valencia (Spagna), Calle Mendez Nunez, 40, CP_1
414, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dagli CP_2
Avv.ti Walter Limongi (C.F. PEC e C.F._3 Email_2
AB ON (C.F. , PEC del Foro di C.F._4 Email_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 39
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 9,54 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore opponente l'avv. Parte_4
Per la convenuta opposta l'avv. AB ON. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale, evidenziando alcuni profili dei propri atti.
L'avv. ON evidenzia che neppure la transazione possa ritenersi raggiunta atteso che in qualità di difensore risulta una proposta antecedente differente e che, ove ammesso che sia intervenuta la transazione, il convenuto opposto avrebbe revocato il mandato.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,35
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2115/2024 promossa da: già , con sede in Terzo (Al), Regione Domini n.24 (p. Parte_1 Parte_2
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_3
( ), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Acqui Terme (Al), C.F._1
Corso Italia n.3 presso lo studio dell'avv. ( ) del Foro di Parte_4 C.F._2
Alessandria, p.e.c. Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
(N.I.F. ESB98945116), con sede legale in Valencia (Spagna), Calle Mendez Nunez, 40, CP_1
414, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dagli CP_2
Avv.ti Walter Limongi (C.F. PEC e C.F._3 Email_2
AB ON (C.F. , PEC del Foro di C.F._4 Email_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 39
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: contrariis reiectis, previa ammissione della prova per interpello e testi come formulata in memoria ex art. 171 ter 2) e con i testi ivi indicati, solo in parte ammessa, stante l'avvenuto accordo transattivo raggiunto in sede di udienza 18 giugno 2025, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo adito Giudice:
- in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta conciliazione giudiziale tra le parti, che, rese pienamente edotte del contenuto degli accordi raggiunti e verbalizzati ad esito dell'udienza del 18 giugno 2025, anche a mezzo interprete, hanno accettato di rinunciare alle reciproche domande a spese compensate e conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 – del 10 luglio 2024, notificato il 23 luglio 2024, emesso dal
Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli;
- in via preliminare in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta transazione tra le parti in sede di udienza 18 giugno 2025 con rinuncia alle reciproche domande e spese compensate, e conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 del 10 luglio 2024, notificato il 23 luglio 2024, emesso dal Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli;
pagina 2 di 7 - in subordine nel merito dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 – del 10 luglio 2024, notificato il 23 luglio 2024, emesso dal Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ad emettere a favore della nota di credito per la merce di cui al Parte_1
d.d.t. di reso n.8038 del 3/10/2023;
- in ogni caso accertare e dichiarare il credito della nei confronti di Parte_1 CP_1 per la merce di cui al d.d.t. di reso n.8038 del 3/10/2023 e l'avvenuta compensazione dei rispettivi crediti/debiti delle parti per la concorrente somma di Euro 13.992,00 o veriore come emergente in corso di causa;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare al versamento alla CP_1 Parte_1 della somma di Euro 7.811,90 o veriore accertanda in corso di causa;
[...]
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'avvenuto indebito arricchimento di per il CP_1 ritiro della merce di cui al d.d.t. di reso n.8038 del 3/10/2023, regolarmente pagata da Parte_1 per il complessivo importo di Euro 21.803,90, senza emissione di relativa nota di credito e senza
[...] offerta di restituzione, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare ad CP_1 indennizzare per la relativa perdita patrimoniale o a riconsegnare alla medesima tale Parte_1 merce;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche in via istruttoria,
1. In via del tutto preliminare 1.1. Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non è di pronta soluzione, concedere alla convenuta opposta la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c.
2. Ancora in via preliminare 2.1. Accertato, per i motivi di cui in atti, il difetto di procura rispetto dalla domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente, dichiararla inammissibile e/o improcedibile.
2.2. Accertato, per i motivi di cui in atti, che la domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente non trae origine dal medesimo titolo posto a base del decreto ingiuntivo, dichiararla inammissibile.
3. Nel merito
3.1. Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che l'opposizione è infondata, mentre il credito della convenuta opposta è fondato, confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande ed eccezioni svolte dall'attrice opponente, anche in via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa.
3.2. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che il credito della convenuta opposta è fondato, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di € 13.992,00 o della diversa somma risultante in CP_1 corso di causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo, respingendo tutte le domande ed eccezioni svolte dall'attrice opponente, anche in via riconvenzionale. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge (incluso il 15% per
, da liquidarsi in misura aumentata rispetto ai in Controparte_3 CP_4 vigore (di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 e al D.M. 110/2023) del 30 %, in ragione degli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (cfr. art. 4, comma 1 bis).
pagina 3 di 7 In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria, formulare capitoli di prova e indicare testi, anche a prova contraria, entro i termini di cui all'art. 171 ter, nn. 2) e 3) c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione del 27.9.2024, notificato in pari data, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 – del 10
[...] luglio 2024, emesso dal Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli e notificato il 23 luglio 2024, invocando un contro credito compensabile, di importo maggiore rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto, e quindi un residuo credito a suo favore.
2. si è ritualmente costituita offrendo una diversa ricostruzione dei fatti intercorsi tra le CP_1 parti e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, comunque l'accertamento del credito posto a base del relativo ricorso, nonché preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
3. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed il Giudice, a seguito della prima udienza del 20.2.2025 e di rimessione nel termine per il deposito della terza memoria, con ordinanza 11.4.2025 a scioglimento della riserva respingeva l'istanza di provvisoria esecutività e rinviava al 18.4.2025 per il tentativo di conciliazione.
4. All'udienza del 18.6.2025, il Giudice previo incarico dato all'interprete di lingua spagnola, per l'assunzione delle prove ed in particolare per l'interrogatorio formale, escussi i testi presenti, stante la presenza personale di entrambe le parti, previa richiesta ed accettazione da parte delle medesime, ha tentato la conciliazione, ad esito della quale i legali rappresentanti delle parti si sono dichiarati disponibili “a definire amichevolmente rinunciando reciprocamente alle domande a spese compensate”. Alla luce dell'intervenuto accordo i difensori hanno rinunciato all'escussione di ulteriori testi e il Giudice ha rinviato all'udienza del 30.7.2025 per consentire la formalizzazione del raggiunto accordo con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
5. Il Giudice, preso atto delle note scritte sostitutive dell'udienza, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 29.10.2025, concedendo termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
Il giudizio andrà deciso in virtù del principio, oramai consolidato da tempo, della c.d. ragione più liquida, che nella specie ancorchè non sia di diretta derivazione delle domande poste inizialmente dalle parti, di fatto è infine divenuta quella più liquida.
La riforma Cartabia, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione, maggior efficienza e sinteticità delle procedure ha modificato, tra gli altri anche l'art. 185 c.p.c.. La conciliazione, infatti, è un metodo di risoluzione delle controversie che permette alle parti di raggiungere un accordo in tempi brevi e con costi inferiori rispetto al processo.
In seguito alla riforma pertanto l'art. 185 c.p.c. è stato modificato inserendo al secondo comma, dopo le parole «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione», le seguenti: “nel rispetto del calendario del processo”. La modifica dell'art. 185 c.p.c. è stata necessaria per una migliore coordinazione con il calendario del processo. Al giudice è ora consentito rinnovare tale tentativo di conciliazione in qualsiasi fase, nel rispetto del calendario. L'art. 185 c.p.c. ha lo scopo di incentivare la risoluzione amichevole della controversia, evitando il protrarsi del contenzioso. Il pagina 4 di 7 giudice tenta la conciliazione su istanza di parte ovvero anche di propria iniziativa.
Il tentativo di conciliazione, ritenuto dalla dottrina un esperimento di amichevole composizione della controversia in atto, fallito nella fase introduttiva del processo, può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, in ossequio al favor conciliationis. La rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, quando ritenga che il tentativo possa essere esperito con nuove probabilità di successo (REDENTI, Diritto processuale civile, II, Milano, 1953, 200; BRIGUGLIO, Conciliazione giudiziale, in Digesto civ., III, Torino, 1988, 203 ss.).
L'esperimento del tentativo di conciliazione ed il suo risultato, positivo o negativo, devono risultare dal verbale d'udienza redatto ai sensi dell'art. 130. Il contenuto della conciliazione, ove il tentativo abbia avuto esito positivo è, tuttavia, documentato in un apposito e separato processo verbale (art. 88 disp. att.), predisposto dal cancelliere e sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dalle parti (BRIGUGLIO,
Conciliazione giudiziale, 232). La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere non incide sulla validità della conciliazione non essendo tale formalità indispensabile per il collegamento del negozio al processo e per la qualificazione della conciliazione come giudiziale, come chiarito in più occasioni anche dalla Cassazione.
La redazione di tale separato processo verbale rileva sia ai fini della chiusura del processo e della produzione degli effetti, sostanziali e processuali che dalla conciliazione discendono, sia ai fini pratici della registrazione, conservazione e documentazione dell'accordo conciliativo. Circa le conseguenze della mancata redazione del processo verbale di conciliazione, le soluzioni prospettate sono divergenti: c'è chi propende per la validità della conciliazione giudiziaria, purché l'avvenuta conciliazione risulti dal verbale d'udienza (PAJARDI, Della trattazione, in Dizionario Giuridico,
Milano, 1990, 582; BRIGUGLIO, Conciliazione giudiziale, 233); chi, invece, propende per l'invalidità della stessa.
L'avvenuta conciliazione produce effetti sostanziali (composizione della controversia) e processuali
(cessazione del processo in corso ed efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione). Quanto alla chiusura del processo, si contendono varie soluzioni: secondo alcune pronunce, la cessazione del processo è automatica ( Diritto processuale civile, II, 20ª ed., Torino, 2009, 84; DE Parte_5
STEFANO, Contributo alla dottrina del componimento processuale, Milano, 1959, 161); altre pronunce, invece, riconnettono tale effetto ad un'ordinanza di estinzione o di cancellazione della causa dal ruolo (PAJARDI, 588).
La conciliazione giudiziale alla quale tende il tentativo non è né paragonabile ad un negozio di diritto privato né d'altra parte è assimilabile al negozio transattivo disciplinato dagli artt. 1965 ss. c.c., poiché oltre agli effetti sostanziali propri della transazione produce effetti processuali, i quali consistono nell'immediata ed irreversibile chiusura del processo con la pronuncia di cessazione della materia del contendere per mezzo dell'emanazione di una ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso (Cass. 7193/1986). La
Suprema Corte, con riferimento alla natura del verbale di conciliazione, ha tuttavia pure precisato che lo stesso, per quanto redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura negoziale, in quanto la conciliazione è frutto dell'incontro delle volontà delle parti, onde l'interpretazione del contenuto di detto verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto (Cass. 14911/2007).
La tesi prevalente è comunque che la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att.
e, funzionalmente, da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore;
la transazione, invece, negozio pagina 5 di 7 anch'esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità ad substantiam, essendo la forma scritta prevista dall'art. 1967 c.c. ai soli fini di prova (Cass. 25472/2017).
Il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 s.s.
c.c., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito.
In tema di interpretazione della volontà delle parti, all'accordo conciliativo di una controversia si applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 c.c., con la conseguenza che per l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si è obbligato uno dei contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 ss. c.c., con esclusione di dati interpretativi che non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi compresi i fatti notori
(Cass. 13613/2004).
Nella specie le parti in presenza hanno infatti così liberamente disposto all'udienza del 18.6.2025 dinanzi a questo Giudice: “Le parti confermano la disponibilità a definire amichevolmente rinunciando reciprocamente alle domande a spese compensate.”.
Per il dizionario CC “disponìbile” è (anche) agg. non com. Che si può disporre, ordinare.
Tant'è che risulta nel verbale che “I difensori rinunciano ad ulteriori testi.”. Con ciò ritenendo superflua ogni ulteriore istruttoria a fronte della definizione della lite.
Questo Giudice, ritenendo che potesse esserci qualche altro dettaglio marginale da definire (ad es. restituzione o meno di merce etc.) ha quindi fissato un'ultima udienza per “per consentire alle parti di confermare l'accordo”.
Accordo che secondo la difesa di parte opposta non sarebbe stato affatto raggiunto, a causa della maldestra traduzione dell'interprete nominata.
La tesi sostenuta dalla difesa di parte opposta non è condivisibile poiché la traduttrice è risultata adeguata ed in particolare il contenuto della transazione “definire amichevolmente rinunciando reciprocamente alle domande a spese compensate.” risulta di particolare semplicità e intellegibilità. Infatti, l'amministratore delegato di di madrelingua spagnola, era certamente a CP_1 conoscenza delle domande contenute negli atti processuali e non può non avere compreso appieno il significato di ciò che ha pronunciato dinanzi a questo Giudice.
Ciò che è avvenuto dinanzi a questo Giudice è infatti il perfezionamento tra le parti di una transazione,
- nel fedele rispetto dell'art. 1965, co. 1, secondo cui “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” – seppure scaturito a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal giudice a seguito dell'interrogatorio formale, stante l'inequivocabile coincidente manifestazione delle parti, avvenuta per iscritto in quanto tradotta pedissequamente nel verbale d'udienza, seppure non sia di fatto divenuta tale transazione una conciliazione giudiziale, non avendo avuto il suggello dei requisiti richiesti, tra cui appunto l'immediata conclusione processuale.
Come noto la transazione non può essere oggetto di revoca unilaterale e non necessita neppure di conferma, salvo appunto le parti non decidano entrambe di rimettere in discussione alcuni aspetti di essa.
La Cassazione ha peraltro precisato che la transazione non è annullabile anche se successivamente mutano le ragioni che hanno portato all' accordo (Cass., Sez. I, 7 ottobre-14 gennaio 2005, n. 690).
Per questi motivi
questo Tribunale deve limitarsi a dichiarare l'essere intervenuta nel corso del giudizio tra le parti la transazione e nel rispetto del contenuto di essa compensare le spese di questo giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che tra le parti è intervenuta la transazione all'udienza del 18.6.2025 e compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2115/2024 tra già , con sede in Terzo (Al), Regione Domini n.24 (p. Parte_1 Parte_2
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_3
( ), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Acqui Terme (Al), C.F._1
Corso Italia n.3 presso lo studio dell'avv. ( ) del Foro di Parte_4 C.F._2
Alessandria, p.e.c. Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
(N.I.F. ESB98945116), con sede legale in Valencia (Spagna), Calle Mendez Nunez, 40, CP_1
414, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dagli CP_2
Avv.ti Walter Limongi (C.F. PEC e C.F._3 Email_2
AB ON (C.F. , PEC del Foro di C.F._4 Email_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 39
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 9,54 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore opponente l'avv. Parte_4
Per la convenuta opposta l'avv. AB ON. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale, evidenziando alcuni profili dei propri atti.
L'avv. ON evidenzia che neppure la transazione possa ritenersi raggiunta atteso che in qualità di difensore risulta una proposta antecedente differente e che, ove ammesso che sia intervenuta la transazione, il convenuto opposto avrebbe revocato il mandato.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,35
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2115/2024 promossa da: già , con sede in Terzo (Al), Regione Domini n.24 (p. Parte_1 Parte_2
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_3
( ), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Acqui Terme (Al), C.F._1
Corso Italia n.3 presso lo studio dell'avv. ( ) del Foro di Parte_4 C.F._2
Alessandria, p.e.c. Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
(N.I.F. ESB98945116), con sede legale in Valencia (Spagna), Calle Mendez Nunez, 40, CP_1
414, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dagli CP_2
Avv.ti Walter Limongi (C.F. PEC e C.F._3 Email_2
AB ON (C.F. , PEC del Foro di C.F._4 Email_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Monforte n. 39
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: contrariis reiectis, previa ammissione della prova per interpello e testi come formulata in memoria ex art. 171 ter 2) e con i testi ivi indicati, solo in parte ammessa, stante l'avvenuto accordo transattivo raggiunto in sede di udienza 18 giugno 2025, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo adito Giudice:
- in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta conciliazione giudiziale tra le parti, che, rese pienamente edotte del contenuto degli accordi raggiunti e verbalizzati ad esito dell'udienza del 18 giugno 2025, anche a mezzo interprete, hanno accettato di rinunciare alle reciproche domande a spese compensate e conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 – del 10 luglio 2024, notificato il 23 luglio 2024, emesso dal
Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli;
- in via preliminare in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta transazione tra le parti in sede di udienza 18 giugno 2025 con rinuncia alle reciproche domande e spese compensate, e conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 del 10 luglio 2024, notificato il 23 luglio 2024, emesso dal Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli;
pagina 2 di 7 - in subordine nel merito dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 – del 10 luglio 2024, notificato il 23 luglio 2024, emesso dal Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ad emettere a favore della nota di credito per la merce di cui al Parte_1
d.d.t. di reso n.8038 del 3/10/2023;
- in ogni caso accertare e dichiarare il credito della nei confronti di Parte_1 CP_1 per la merce di cui al d.d.t. di reso n.8038 del 3/10/2023 e l'avvenuta compensazione dei rispettivi crediti/debiti delle parti per la concorrente somma di Euro 13.992,00 o veriore come emergente in corso di causa;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare al versamento alla CP_1 Parte_1 della somma di Euro 7.811,90 o veriore accertanda in corso di causa;
[...]
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'avvenuto indebito arricchimento di per il CP_1 ritiro della merce di cui al d.d.t. di reso n.8038 del 3/10/2023, regolarmente pagata da Parte_1 per il complessivo importo di Euro 21.803,90, senza emissione di relativa nota di credito e senza
[...] offerta di restituzione, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare ad CP_1 indennizzare per la relativa perdita patrimoniale o a riconsegnare alla medesima tale Parte_1 merce;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche in via istruttoria,
1. In via del tutto preliminare 1.1. Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non è di pronta soluzione, concedere alla convenuta opposta la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c.
2. Ancora in via preliminare 2.1. Accertato, per i motivi di cui in atti, il difetto di procura rispetto dalla domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente, dichiararla inammissibile e/o improcedibile.
2.2. Accertato, per i motivi di cui in atti, che la domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente non trae origine dal medesimo titolo posto a base del decreto ingiuntivo, dichiararla inammissibile.
3. Nel merito
3.1. Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che l'opposizione è infondata, mentre il credito della convenuta opposta è fondato, confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande ed eccezioni svolte dall'attrice opponente, anche in via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa.
3.2. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che il credito della convenuta opposta è fondato, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di € 13.992,00 o della diversa somma risultante in CP_1 corso di causa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo, respingendo tutte le domande ed eccezioni svolte dall'attrice opponente, anche in via riconvenzionale. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge (incluso il 15% per
, da liquidarsi in misura aumentata rispetto ai in Controparte_3 CP_4 vigore (di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 e al D.M. 110/2023) del 30 %, in ragione degli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (cfr. art. 4, comma 1 bis).
pagina 3 di 7 In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria, formulare capitoli di prova e indicare testi, anche a prova contraria, entro i termini di cui all'art. 171 ter, nn. 2) e 3) c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione del 27.9.2024, notificato in pari data, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 702/2024 – R.G. 1584/2024 – del 10
[...] luglio 2024, emesso dal Tribunale di Alessandria in persona del dottor Delli Paoli e notificato il 23 luglio 2024, invocando un contro credito compensabile, di importo maggiore rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto, e quindi un residuo credito a suo favore.
2. si è ritualmente costituita offrendo una diversa ricostruzione dei fatti intercorsi tra le CP_1 parti e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, comunque l'accertamento del credito posto a base del relativo ricorso, nonché preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
3. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed il Giudice, a seguito della prima udienza del 20.2.2025 e di rimessione nel termine per il deposito della terza memoria, con ordinanza 11.4.2025 a scioglimento della riserva respingeva l'istanza di provvisoria esecutività e rinviava al 18.4.2025 per il tentativo di conciliazione.
4. All'udienza del 18.6.2025, il Giudice previo incarico dato all'interprete di lingua spagnola, per l'assunzione delle prove ed in particolare per l'interrogatorio formale, escussi i testi presenti, stante la presenza personale di entrambe le parti, previa richiesta ed accettazione da parte delle medesime, ha tentato la conciliazione, ad esito della quale i legali rappresentanti delle parti si sono dichiarati disponibili “a definire amichevolmente rinunciando reciprocamente alle domande a spese compensate”. Alla luce dell'intervenuto accordo i difensori hanno rinunciato all'escussione di ulteriori testi e il Giudice ha rinviato all'udienza del 30.7.2025 per consentire la formalizzazione del raggiunto accordo con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
5. Il Giudice, preso atto delle note scritte sostitutive dell'udienza, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 29.10.2025, concedendo termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
Il giudizio andrà deciso in virtù del principio, oramai consolidato da tempo, della c.d. ragione più liquida, che nella specie ancorchè non sia di diretta derivazione delle domande poste inizialmente dalle parti, di fatto è infine divenuta quella più liquida.
La riforma Cartabia, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione, maggior efficienza e sinteticità delle procedure ha modificato, tra gli altri anche l'art. 185 c.p.c.. La conciliazione, infatti, è un metodo di risoluzione delle controversie che permette alle parti di raggiungere un accordo in tempi brevi e con costi inferiori rispetto al processo.
In seguito alla riforma pertanto l'art. 185 c.p.c. è stato modificato inserendo al secondo comma, dopo le parole «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione», le seguenti: “nel rispetto del calendario del processo”. La modifica dell'art. 185 c.p.c. è stata necessaria per una migliore coordinazione con il calendario del processo. Al giudice è ora consentito rinnovare tale tentativo di conciliazione in qualsiasi fase, nel rispetto del calendario. L'art. 185 c.p.c. ha lo scopo di incentivare la risoluzione amichevole della controversia, evitando il protrarsi del contenzioso. Il pagina 4 di 7 giudice tenta la conciliazione su istanza di parte ovvero anche di propria iniziativa.
Il tentativo di conciliazione, ritenuto dalla dottrina un esperimento di amichevole composizione della controversia in atto, fallito nella fase introduttiva del processo, può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, in ossequio al favor conciliationis. La rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, quando ritenga che il tentativo possa essere esperito con nuove probabilità di successo (REDENTI, Diritto processuale civile, II, Milano, 1953, 200; BRIGUGLIO, Conciliazione giudiziale, in Digesto civ., III, Torino, 1988, 203 ss.).
L'esperimento del tentativo di conciliazione ed il suo risultato, positivo o negativo, devono risultare dal verbale d'udienza redatto ai sensi dell'art. 130. Il contenuto della conciliazione, ove il tentativo abbia avuto esito positivo è, tuttavia, documentato in un apposito e separato processo verbale (art. 88 disp. att.), predisposto dal cancelliere e sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dalle parti (BRIGUGLIO,
Conciliazione giudiziale, 232). La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere non incide sulla validità della conciliazione non essendo tale formalità indispensabile per il collegamento del negozio al processo e per la qualificazione della conciliazione come giudiziale, come chiarito in più occasioni anche dalla Cassazione.
La redazione di tale separato processo verbale rileva sia ai fini della chiusura del processo e della produzione degli effetti, sostanziali e processuali che dalla conciliazione discendono, sia ai fini pratici della registrazione, conservazione e documentazione dell'accordo conciliativo. Circa le conseguenze della mancata redazione del processo verbale di conciliazione, le soluzioni prospettate sono divergenti: c'è chi propende per la validità della conciliazione giudiziaria, purché l'avvenuta conciliazione risulti dal verbale d'udienza (PAJARDI, Della trattazione, in Dizionario Giuridico,
Milano, 1990, 582; BRIGUGLIO, Conciliazione giudiziale, 233); chi, invece, propende per l'invalidità della stessa.
L'avvenuta conciliazione produce effetti sostanziali (composizione della controversia) e processuali
(cessazione del processo in corso ed efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione). Quanto alla chiusura del processo, si contendono varie soluzioni: secondo alcune pronunce, la cessazione del processo è automatica ( Diritto processuale civile, II, 20ª ed., Torino, 2009, 84; DE Parte_5
STEFANO, Contributo alla dottrina del componimento processuale, Milano, 1959, 161); altre pronunce, invece, riconnettono tale effetto ad un'ordinanza di estinzione o di cancellazione della causa dal ruolo (PAJARDI, 588).
La conciliazione giudiziale alla quale tende il tentativo non è né paragonabile ad un negozio di diritto privato né d'altra parte è assimilabile al negozio transattivo disciplinato dagli artt. 1965 ss. c.c., poiché oltre agli effetti sostanziali propri della transazione produce effetti processuali, i quali consistono nell'immediata ed irreversibile chiusura del processo con la pronuncia di cessazione della materia del contendere per mezzo dell'emanazione di una ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso (Cass. 7193/1986). La
Suprema Corte, con riferimento alla natura del verbale di conciliazione, ha tuttavia pure precisato che lo stesso, per quanto redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura negoziale, in quanto la conciliazione è frutto dell'incontro delle volontà delle parti, onde l'interpretazione del contenuto di detto verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto (Cass. 14911/2007).
La tesi prevalente è comunque che la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att.
e, funzionalmente, da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore;
la transazione, invece, negozio pagina 5 di 7 anch'esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità ad substantiam, essendo la forma scritta prevista dall'art. 1967 c.c. ai soli fini di prova (Cass. 25472/2017).
Il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 s.s.
c.c., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito.
In tema di interpretazione della volontà delle parti, all'accordo conciliativo di una controversia si applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 c.c., con la conseguenza che per l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si è obbligato uno dei contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 ss. c.c., con esclusione di dati interpretativi che non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi compresi i fatti notori
(Cass. 13613/2004).
Nella specie le parti in presenza hanno infatti così liberamente disposto all'udienza del 18.6.2025 dinanzi a questo Giudice: “Le parti confermano la disponibilità a definire amichevolmente rinunciando reciprocamente alle domande a spese compensate.”.
Per il dizionario CC “disponìbile” è (anche) agg. non com. Che si può disporre, ordinare.
Tant'è che risulta nel verbale che “I difensori rinunciano ad ulteriori testi.”. Con ciò ritenendo superflua ogni ulteriore istruttoria a fronte della definizione della lite.
Questo Giudice, ritenendo che potesse esserci qualche altro dettaglio marginale da definire (ad es. restituzione o meno di merce etc.) ha quindi fissato un'ultima udienza per “per consentire alle parti di confermare l'accordo”.
Accordo che secondo la difesa di parte opposta non sarebbe stato affatto raggiunto, a causa della maldestra traduzione dell'interprete nominata.
La tesi sostenuta dalla difesa di parte opposta non è condivisibile poiché la traduttrice è risultata adeguata ed in particolare il contenuto della transazione “definire amichevolmente rinunciando reciprocamente alle domande a spese compensate.” risulta di particolare semplicità e intellegibilità. Infatti, l'amministratore delegato di di madrelingua spagnola, era certamente a CP_1 conoscenza delle domande contenute negli atti processuali e non può non avere compreso appieno il significato di ciò che ha pronunciato dinanzi a questo Giudice.
Ciò che è avvenuto dinanzi a questo Giudice è infatti il perfezionamento tra le parti di una transazione,
- nel fedele rispetto dell'art. 1965, co. 1, secondo cui “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” – seppure scaturito a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal giudice a seguito dell'interrogatorio formale, stante l'inequivocabile coincidente manifestazione delle parti, avvenuta per iscritto in quanto tradotta pedissequamente nel verbale d'udienza, seppure non sia di fatto divenuta tale transazione una conciliazione giudiziale, non avendo avuto il suggello dei requisiti richiesti, tra cui appunto l'immediata conclusione processuale.
Come noto la transazione non può essere oggetto di revoca unilaterale e non necessita neppure di conferma, salvo appunto le parti non decidano entrambe di rimettere in discussione alcuni aspetti di essa.
La Cassazione ha peraltro precisato che la transazione non è annullabile anche se successivamente mutano le ragioni che hanno portato all' accordo (Cass., Sez. I, 7 ottobre-14 gennaio 2005, n. 690).
Per questi motivi
questo Tribunale deve limitarsi a dichiarare l'essere intervenuta nel corso del giudizio tra le parti la transazione e nel rispetto del contenuto di essa compensare le spese di questo giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che tra le parti è intervenuta la transazione all'udienza del 18.6.2025 e compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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