Ordinanza cautelare 9 luglio 2021
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2021, proposto da
Comune di LF, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difeso dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;
nei confronti
Comune di Cotronei, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva” ;
- dei verbali di valutazione della Commissione esaminatrice, in parte qua , posti alla base della graduatoria definitiva impugnata, nella parte in cui l'odierno ricorrente viene collocato in posizione non utile alla finanziabilità della domanda;
- della graduatoria provvisoria adottata da Regione Calabria;
- ogni altro atto amministrativo presupposto, conseguente e connesso al predetto atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. CE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. – Con il decreto meglio indicato in epigrafe, la Regione Calabria ha determinato i progetti, tra quelli presentati dai Comuni calabresi, ammessi al finanziamento previsto dall’avviso pubblico finalizzato alla valorizzazione dei borghi.
Il progetto presentato dal Comune di LF, inteso all’acquisito del palazzo Serrao e alla realizzazione delle opere necessarie alla definizione di un lotto funzionale, avendo ricevuto da parte della commissione valutatrice un punteggio di 25,20, è risultato ammesso alla graduatoria, ma non finanziabile per mancanza di fondi.
2. – L’Ente locale, quindi, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare gli esiti della procedura.
2.1. – In punto di fatto, ha illustrato che, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria,
il sindaco del Comune di LF era stato convocato presso la sede dell’amministrazione regionale in data 20 novembre 2019, al fine di discutere della possibilità di ottenere un finanziamento di € 250.000,00, rimodulando il progetto presentato, che invece prevedeva un finanziamento maggiore.
Il Comune, dal canto suo, aveva comunicato che la somma minima necessaria per l’avvio del progetto era di € 650.000,00.
Esso non aveva, quindi, ricevuto altra comunicazione dalla Regione, se non il decreto impugnato.
2.2. – Questo sarebbe stato illegittimo sotto plurimi profili.
Infatti, l’operato della commissione di valutazione si sarebbe manifestato erroneo, illogico, irrazionale e ingiusto nell’attribuzione del punteggio al progetto presentato, uno dei pochi ad avere avuto anche il sostegno “certificato” della Sovraintendenza dei beni archeologici della Regione Calabria.
In particolare per il subcriterio A1, avrebbero dovuti essere attribuiti 5 punti in quanto LF è Paese Borgo della salute e altri 5 punti perché sono previste forme di partnerariato.
Per il subcriterio A3, il progetto avrebbe dovuto ottenere 7 punti per il riconoscimento della Sovrintendenza, essendovi quindi una vera e propria Disposizione di Tutela culturale .
Per il subcriterio B1, il progetto avrebbe dovuto ricevere il punteggio massimo di 5 punti, essendo stata stipulata un’apposita convenzione con NF.
Per il subcriterio B2, la commissione di valutazione avrebbe dovuto attribuire 10 punti, in ragione della congruità del progetto con l’analisi delle strutture e dei mezzi impugnati.
Per il subcriterio B3, il progetto avrebbe dovuto ricevere almeno 5 punti in ragione del grado di compartecipazione finanziaria del soggetto proponente.
Quanto al criterio C1, la valutazione avrebbe dovuto essere alta, essendo coinvolta una società leader nel settore nella gestione del processo realizzativo.
Il Comune di LF appartiene a un’area periferica, e quindi avrebbe dovuto ricevere i 4 punti previsti dal criterio D1.
In quanto appartenente al GAL Parco delle Serre, avrebbe dovuto ricevere i 4 punti del subcriterio D3.
In quanto Comune con centro storico o insediamento storico minore suscettibile di tutela e valorizzazione, avrebbe dovuto ricevere 4 punti del criterio D4.
In quanto Comune di 5.257 abitanti, avrebbe dovuto ricevere 4 punti 4 punti del criterio D5, Comune con popolazione residente fino a 5000 abitanti.
Quanto al criterio E1, il progetto contribuisce all’efficientamento energetico, cosicché avrebbe dovuto ricevere un punteggio elevato.
Anche quanto al criterio E2, il punteggio avrebbe dovuto essere elevato, essendo previsti protocolli d'intesa con associazioni ed Enti con l'indicazione della gestione delle infrastrutture e dei servizi culturali e turistici.
2.3. – Il decreto impugnato, di conseguenza, sarebbe stato adottato in violazione della legge speciale di cui all’avviso pubblico; sarebbe difettoso della motivazione; peccherebbe di eccesso di potere, basandosi su argomentazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti o comunque su una realtà che trascura aspetti rilevanti come la valutazione di dati e parametri oggettivi; sarebbe stato adottato in difetto di istruttoria e sarebbe intrinsecamente irragionevole, oltre che essere frutto di travisamento dei fatti.
3. – Si è costituita la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso. La graduatoria era già stata approvata con decreto del 16 gennaio 2020, n. 226, e quella più recente, del 21 dicembre 2020, n. 14118, oggetto di impugnativa, si era limitata a decidere sulle opposizioni degli Enti che avevano segnalato eventuali vizi o errori. Quindi, essa non era la fonte di eventuali lesioni degli interessi dell’Ente ricorrente.
In ogni caso, la difesa regionale ha sottolineato l’inammissibilità delle censure, volte a sostituire la valutazione discrezionale della commissione valutatrice con quella dell’Ente ricorrente, e, in ogni caso, la loro infondatezza.
4. – Rigettata, con ordinanza del 9 luglio 2021, n. 431, la domanda cautelare presentata dal Comune di LF, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026.
5. – Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del ricorso.
Infatti, è solo con la graduatoria definitiva, oggetto specifico dell’impugnativa, che si è cristallizzata la lesione lamentata dal Comune di LF. La precedente approvazione di una graduatoria esplicitamente definita come provvisoria, e destinata a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame ( «(stabilisce) in 30 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine utile entro il quale dovranno pervenire gli eventuali ricorsi, oltre i quali sarà approvata la graduatoria definitiva con i soggetti beneficiari », si legge nel decreto), va invece intesa come momento endoprocedimentale.
6. – Ciò posto, e sempre in via preliminare, il Tribunale rileva che non vi è ragione per disporre l’integrazione del contraddittorio con tutti i Comuni i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento con il decreto impugnato.
Infatti, come si vedrà subito, il ricorso è palesemente infondato.
7. – In proposito, va innanzitutto ricordato che, indetta una procedura concorrenziale per individuare i progetti, presentati dai Comuni, finalizzati alla valorizzazione dei borghi calabresi, da finanziare con risorse provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2000 2006, è sorto un autovincolo per l’amministrazione regionale di rispetto della procedura delineata con l’avviso pubblico, in particolare laddove, all’art. 12, determina le modalità di svolgimento dell’istruttoria delle domande di agevolazione e i criteri di valutazione dei progetti presentati.
Quindi, l’incontro sollecitato dall’amministrazione regionale e la proposta di rimodulazione del progetto al fine di ottenere il finanziamento rimangono fatti storici senza alcuna incidenza sulla vicenda amministrativa.
8. – Ciò posto, il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite dell'abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto ( ex multis, TAR Campania – Napoli, Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 407).
9. – Con riferimento alle specifiche critiche rivolte nel caso di specie all’operato della commissione,
il Tribunale rileva, innanzitutto, che l’attribuzione del punteggio per il subcriterio A1 è discrezionale e la commissione valutatrice ha comunque attribuito 4 punti sui 5 disponibili sia per la tematizzazione del progetto (Borgo della salute), sia per la previsione di forme di partnerariato.
Con riferimento al subcriterio A3, non risulta prodotto in atti il riconoscimento da parte della Soprintendenza della qualità culturale del progetto, di cui pure si parla nel ricorso. Quindi, non risulta comunque soddisfatto integrata la condizione cui l’avviso pubblico riconduce l’attribuzione del punteggio, e cioè il fatto che il progetto sia presentato «da Comuni che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale (quali ad es: adesione all'associazione I Borghi più belli d’Italia; conferimento del marchio di qualità Bandiera arancione del Touring Club Italiano; adesione a Borghi Autentici; città slow; ecc.), nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici» .
Anche quanto al criterio B1, la convenzione che sarebbe stata stipulata con NF non è stata prodotta in giudizio, per cui non si possono dire soddisfatte le condizioni di cui al subcriterio in questione.
La valutazione del subcriterio B2 ( Capacità del progetto di determinare un impatto socio-economico, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali ) e del subcriterio C1 ( «Efficacia del procedimento amministrativo comunale con riguardo alla gestione del processo realizzativo del Progetto Integrato. Rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo anche mediante la riorganizzazione degli uffici comunali, la qualificazione dei dipendenti e l’implementazione di strumenti informatici/informativi ai fini della ottimizzazione dei processi») è ampiamente discrezionale e la parte ricorrente si è limitata a sostenere inammissibilmente la necessità di sostituire la propria valutazione a quella dell’apposita commissione.
Occorre poi sottolineare che il progetto presentato dal Comune di LF ha ricevuto i punti reclamati per i subcriteri D1 e D4.
Non era dovuto alcun punteggio per il criterio D3, visto che la l.r. Calabria del 16 dicembre 2003, n. 138, non contempla il Comune di LF nel novero di quelli il cui territorio compone, anche parzialmente, il Parco Naturale Regionale delle Serre.
Quanto al criterio D5, è lo stesso Ente ricorrente a dichiarare in ricorso di aver un numero di residenti maggiore di 5.000.
Con riferimento ai subcriteri E1 ed E2, allo stato vi sono solo le asserzioni del Comune di LF, secondo cui il progetto contribuisce all’efficientamento energetico e sarebbero previsti protocolli d'intesa con associazioni ed Enti per la gestione delle infrastrutture e dei servizi culturali e turistici.
In conclusione, la valutazione di tutti i subcriteri sin qui esaminati sfugge alle censure mosse con il ricorso.
10. – Rimane la censura relativa al subcriterio B3, per il quale il Comune ricorrente reclama un punteggio elevato a fronte degli 0 punti assegnati.
Ebbene, come anticipato in sede cautelare, la censura è inammissibile per difetto di interesse, considerato che anche l’eventuale attribuzione del punteggio massimo ivi previsto non consentirebbe alla ricorrente di colmare il gap tra il punteggio ottenuto (punti 25.20) e il punteggio ottenuto dall’ultimo concorrente collocato in graduatoria come ammissibile a finanziamento (punti 39,60);
11. – Il ricorso è respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura pubblica dei contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC UR, Presidente
CE RO, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CE RO | IC UR |
IL SEGRETARIO