TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 874
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2021
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TAR
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi della graduatoria provvisoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la graduatoria definitiva è l'atto che cristallizza la lesione, rendendo irrilevante l'impugnazione della graduatoria provvisoria.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'operato della commissione di valutazione nell'attribuzione del punteggio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attribuzione del punteggio per molti subcriteri è discrezionale e che il ricorrente si è limitato a sostenere la necessità di una sostituzione della propria valutazione a quella della commissione. Inoltre, per alcuni subcriteri (A3, B1), non sono stati prodotti in atti i documenti giustificativi richiesti dall'avviso pubblico. Per altri subcriteri (D3, D5), il ricorrente non aveva diritto al punteggio richiesto. Infine, per i subcriteri B2 e C1, la valutazione è ampiamente discrezionale e le censure sono inammissibili. Per i subcriteri E1 ed E2, sono state solo delle asserzioni senza produzione di prove.

  • Rigettato
    Violazione della legge speciale di cui all'avviso pubblico

    La contestazione sull'attribuzione dei punteggi è stata rigettata nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La contestazione sull'attribuzione dei punteggi è stata rigettata nel merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    La contestazione sull'attribuzione dei punteggi è stata rigettata nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    La contestazione sull'attribuzione dei punteggi è stata rigettata nel merito.

  • Rigettato
    Irragionevolezza

    La contestazione sull'attribuzione dei punteggi è stata rigettata nel merito.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione del punteggio

    La contestazione sull'attribuzione dei punteggi è stata rigettata nel merito.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti, conseguenti e connessi

    Il ricorso principale è stato rigettato nel merito.

  • Rigettato
    Inammissibilità per difetto di interesse

    Anche con l'attribuzione del punteggio massimo per il subcriterio B3, il punteggio totale del Comune di LF non sarebbe sufficiente per essere ammesso al finanziamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 874
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 874
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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