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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 881/2024
TRA
nato a [...] l'[...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gaetano Capasso, con cui elett. dom. in Capodrise alla Via Morandi n. 20
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, rappr. e dif., dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta alla Via Arena
Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, la parte ricorrente deduceva di aver presentato presso la sede di Sessa Aurunca domanda prot. n. 2036939300183, volta al conseguimento dell'assegno CP_1 sociale ex lege n. 335 del 1995; che l'Istituto previdenziale resistente respingeva la domanda di assegno sociale con la seguente motivazione: “il riconoscimento dell'Assegno Sociale è subordinato alla sussistenza dell'effettivo stato di bisogno, adeguatamente comprovato (art. 3 comma 6 Legge
335 del 08/08/1995). La richiesta di separazione con atto amministrativo allo stato civile del comune in prossimità del requisito dell'età pensionabile, la rinuncia tacita con tale atto ad assegno di mantenimento dal coniuge con reddito da attività artigiana in corso e titolare A.O.I., non comprova la non autosufficienza economica”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento senza, però, ricevere alcun riscontro da parte dell' . Tanto premesso, affermava CP_1 di avere il requisito reddituale richiesto dalla legge citata. Precisava che la sua ex coniuge svolgeva attività artigiana che le garantiva un reddito minimo bastevole, a stento, per sé e per la figlia convivente e che la pensione di invalidità percepita era sufficiente per le sole medicine e le cure necessarie non garantite dal servizio sanitario nazionale. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno sociale nella misura e con la decorrenza di legge.
Vinte le spese con distrazione. Si costituiva l' deducendo il difetto dei requisiti reddituali costitutivi del diritto, in quanto parte CP_1 ricorrente non avrebbe documentato lo stato di bisogno economico e dei redditi effettivamente percepiti. Per tali ragioni, l'ente convenuto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La legge n. 335/1995 ha introdotto nel sistema pensionistico nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, un assegno di base non reversibile, denominato assegno sociale, corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto, con riferimento all'anno 2016 (in cui fu effettuata la domanda) 65 anni e 7 mesi e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito
è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato.
In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sugli stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Tale il dettato della legge, occorre osservare che nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato il possesso del requisito reddituale richiesto per la percezione dell'assegno. E' stato versato in atti certificato dell'Agenzia delle Entrate da cui si desume l'assenza di redditi in capo all'istante negli anni 2021 e 2022.
Del tutto inconferente è la circostanza secondo la quale l'istante abbia effettuato una separazione consensuale e mancata previsione di un assegno di mantenimento atteso che, così come statuito dalla
S.C., con argomentazioni non disattese dal giudicante “Il diritto alla corresponsione dell' assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall' assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass. ord. n. 14513/2020). Questo principio è consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità atteso che la S.C. ha, successivamente, affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. sent. 24954/2021).
Ebbene è evidente che non essendo la rinuncia all'assegno di mantenimento un requisito della prestazione, in presenza dei requisiti fissati dalla legge la domanda, in assenza di specifiche contestazioni, non essendo stato dimostrato da parte resistente il superamento del limite reddituale minimo fondante la condizione di bisogno ed in presenza, quindi, dei requisiti previsti dalla legge, non può che essere accolta. E' rimasta, infatti, del tutto sfornita la deduzione dell'Ente della donazione in favore dei figli che avrebbe lasciato presumere il possesso di somme, di fatto non possedute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal 01.10.2022 con conseguente condanna del resistente alla corresponsione delle somme oltre interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda;
b) parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in euro
1685,00 di cui euro 1500,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 25.04.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 881/2024
TRA
nato a [...] l'[...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gaetano Capasso, con cui elett. dom. in Capodrise alla Via Morandi n. 20
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, rappr. e dif., dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta alla Via Arena
Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, la parte ricorrente deduceva di aver presentato presso la sede di Sessa Aurunca domanda prot. n. 2036939300183, volta al conseguimento dell'assegno CP_1 sociale ex lege n. 335 del 1995; che l'Istituto previdenziale resistente respingeva la domanda di assegno sociale con la seguente motivazione: “il riconoscimento dell'Assegno Sociale è subordinato alla sussistenza dell'effettivo stato di bisogno, adeguatamente comprovato (art. 3 comma 6 Legge
335 del 08/08/1995). La richiesta di separazione con atto amministrativo allo stato civile del comune in prossimità del requisito dell'età pensionabile, la rinuncia tacita con tale atto ad assegno di mantenimento dal coniuge con reddito da attività artigiana in corso e titolare A.O.I., non comprova la non autosufficienza economica”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento senza, però, ricevere alcun riscontro da parte dell' . Tanto premesso, affermava CP_1 di avere il requisito reddituale richiesto dalla legge citata. Precisava che la sua ex coniuge svolgeva attività artigiana che le garantiva un reddito minimo bastevole, a stento, per sé e per la figlia convivente e che la pensione di invalidità percepita era sufficiente per le sole medicine e le cure necessarie non garantite dal servizio sanitario nazionale. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno sociale nella misura e con la decorrenza di legge.
Vinte le spese con distrazione. Si costituiva l' deducendo il difetto dei requisiti reddituali costitutivi del diritto, in quanto parte CP_1 ricorrente non avrebbe documentato lo stato di bisogno economico e dei redditi effettivamente percepiti. Per tali ragioni, l'ente convenuto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La legge n. 335/1995 ha introdotto nel sistema pensionistico nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, un assegno di base non reversibile, denominato assegno sociale, corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto, con riferimento all'anno 2016 (in cui fu effettuata la domanda) 65 anni e 7 mesi e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito
è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato.
In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sugli stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Tale il dettato della legge, occorre osservare che nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato il possesso del requisito reddituale richiesto per la percezione dell'assegno. E' stato versato in atti certificato dell'Agenzia delle Entrate da cui si desume l'assenza di redditi in capo all'istante negli anni 2021 e 2022.
Del tutto inconferente è la circostanza secondo la quale l'istante abbia effettuato una separazione consensuale e mancata previsione di un assegno di mantenimento atteso che, così come statuito dalla
S.C., con argomentazioni non disattese dal giudicante “Il diritto alla corresponsione dell' assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall' assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass. ord. n. 14513/2020). Questo principio è consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità atteso che la S.C. ha, successivamente, affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. sent. 24954/2021).
Ebbene è evidente che non essendo la rinuncia all'assegno di mantenimento un requisito della prestazione, in presenza dei requisiti fissati dalla legge la domanda, in assenza di specifiche contestazioni, non essendo stato dimostrato da parte resistente il superamento del limite reddituale minimo fondante la condizione di bisogno ed in presenza, quindi, dei requisiti previsti dalla legge, non può che essere accolta. E' rimasta, infatti, del tutto sfornita la deduzione dell'Ente della donazione in favore dei figli che avrebbe lasciato presumere il possesso di somme, di fatto non possedute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal 01.10.2022 con conseguente condanna del resistente alla corresponsione delle somme oltre interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda;
b) parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in euro
1685,00 di cui euro 1500,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 25.04.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza