Articolo 2 della Legge 14 marzo 1961, n. 173
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 aprile 1961
Art. 2.
Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457 , e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922 .
E' data facolta' al Ministro per le finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza.
Entrata in vigore il 20 aprile 1961