Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Decreto collegiale 25 gennaio 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Anna Maria Paladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Paladino in Catanzaro, via VA Jannoni, 68;
Settore Attività Economiche e Suap del Comune di Catanzaro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Catanzaro n° -OMISSIS- (notificata il -OMISSIS-) del Settore Attività Economiche e SUAP nonché di ogni atto presupposto e consequenziale compreso il processo verbale di contestazione (atto endoprocedimentale) per violazione amministrativa del -OMISSIS- e la relativa comunicazione di “Sommario Processo Verbale” datata -OMISSIS- per la violazione amministrativa di cui al processo verbale di contestazione del -OMISSIS- (notificata parimenti il -OMISSIS-) nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. VA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la controversia ha ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazione delle norme che regolano gli esercizi artigianali e commerciali, in quanto è stato accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di -OMISSIS-.
I motivi di ricorso sono, in sostanza, i seguenti: carenza dei presupposti ed errata applicazione dell’art. 10 della legge 05.2.1992 n° 122, dell’art. 49 della l. 122 del 30.7.2010 e del d.p.r. 14.12.1999 n° 558, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il respingimento del ricorso, evidenziando i numerosi elementi che confermano l’accertamento operato.
3. In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata respinta.
4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
6. Appare dirimente ed assorbente, ai fini della soluzione della controversia, la circostanza che il complesso ed articolato insieme degli elementi fattuali puntualmente descritti nel verbale ispettivo posto a fondamento del provvedimento impugnato, tra loro convergenti e coerenti, è idoneo, in maniera non irragionevole né arbitraria, a sostenere la valutazione dell’Amministrazione circa lo svolgimento, all’interno dei locali oggetto di verifica, di una vera e propria attività economica di -OMISSIS-.
In particolare, la presenza nei locali ispezionati di due ponteggi, di diversi set di chiavi, -OMISSIS-, -OMISSIS-. -OMISSIS, di banchi di lavoro, di cassette colme di numerosi strumenti -OMISSIS-, nonché di contenitori della raccolta dei rifiuti saturi di materiali riconducibili ad -OMISSIS-, si affianca al rinvenimento di -OMISSIS-.
A ciò si aggiunge la circostanza, non contestata, che l’odierno ricorrente sia stato trovato in tuta da lavoro, intento ad effettuare interventi di -OMISSIS-.
Tali elementi, valutati complessivamente, delineano un quadro indiziario che risulta verosimile a supporto della tesi che nei locali considerati fosse esercitata un’attività imprenditoriale soggetta a titoli autorizzativi o, quantomeno, a preventiva segnalazione certificata.
Al contrario, mancano elementi che dimostrino il possesso di qualsivoglia titolo abilitativo da parte del ricorrente.
Non appaiono pregnanti le deduzioni difensive, fondate, da un lato, sull’asserita assenza in loco di clienti, circostanza non decisiva, potendo l’attività essere svolta anche in momenti non coincidenti con l’accesso ispettivo, e, dall’altro, sull’affermazione che quanto rinvenuto sarebbe riconducibile esclusivamente alla coltivazione di un hobby -OMISSIS-, svolto in forma associata. Tale prospettazione, difatti, non risulta supportata da adeguati elementi oggettivi, considerando che non risulta essere stata dimostrata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. la sussistenza di una associazione dedita all’attività di studio e pratica nel campo dei -OMISSIS- alla quale il ricorrente aderisce e rispetto alla quale sarebbe strumentale quanto svolto nei locali oggetto di accertamento.
Tale profilo avrebbe dovuto essere oggetto di allegazione probatoria puntuale da parte del ricorrente sussistendo nel processo amministrativo il principio dispositivo sostanziale e processuale, per cui una volta prospettato un motivo di ricorso con determinati argomenti, deve altresì procedersi alla dimostrazione degli stessi, soprattutto quando si verte, come nella presente fattispecie, in una situazione di “vicinanza” rispetto alla prova.
Vale altresì chiarire, in consonanza con l’ordinanza cautelare, che i provvedimenti impugnati si limitano a vietare la prosecuzione dell’attività di -OMISSIS- all’interno dei locali ispezionati, senza tuttavia incidere sulla possibilità di mera permanenza nei locali o sulla coltivazione di semplici passioni personali, quali la -OMISSIS- a titolo amatoriale, qualora ciò non integri attività soggette a disciplina autorizzatoria.
Poiché lo stesso ricorrente afferma di non esercitare un’attività di -OMISSIS-, bensì unicamente di dedicarsi ad un hobby -OMISSIS-, ne consegue che, in base alla sua stessa prospettazione, è infondata altresì la richiesta, evocata nel ricorso, del risarcimento di “ tutti i danni patiti e patiendi da liquidarsi nella misura che sarà precisata in via istruttoria ovvero equitativamente ”. Anzi, dalla stessa prospettazione ricorsuale potrebbe emergere, sotto il profilo in parola dello svolgimento di un semplice passatempo, una carenza di interesse al ricorso.
Per completezza, si osserva che il ricorrente non ha neppure allegato ulteriori e diversi pregiudizi gravi, specifici e attuali, che possano dirsi compromessi dall’esecuzione degli atti impugnati, con la conseguenza che anche sotto tale profilo difettano le condizioni necessarie per valutare la predetta domanda risarcitoria, che conseguentemente va respinta.
7. Deve altresì prendersi atto, nella presente sede in via definitiva, della già intervenuta revoca del gratuito patrocinio concesso provvisoriamente in corso di causa.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CA | IV LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.