Art. 1.
E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389 , per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389 , per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.