Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1966, n. 63
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1966
Art. 1.
E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389 , per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1966