Art. 9.
Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi comuni del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, terminato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la meta' del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.
Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi comuni del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, terminato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la meta' del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.