Articolo 9 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 aprile 1963
Art. 9.
Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi comuni del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, terminato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la meta' del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963