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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA RE SI, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2203/2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Di Parte_1
RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Tiberio come in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.1.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 7.1.2025 la notifica da parte dell' dell'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 097 2024 90827118 81/000 avente ad oggetto due avvisi di addebito relativi a contributi richiesti per l'iscrizione alla gestione CP_1 commerci el ricorrente relativa al periodo 2015 / 2022, che erano in realtà stati già annullati con sentenza del Tribunale di Roma n. 762/2024 del 23.1.2024. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed urgente ed inaudita altera parte 1) Sospendere l'esecutività della intimazione di pagamento impugnata n. 097 2024 90827118 81/000 per € 28.481,62 notificata il 07.01.2025 ed ogni altro atto esecutivo e connesso dal momento che il titolo esecutivo (avvisi di addebito n. 397 2022 00154269 25 000 e n. 397 2022 00322040 24 000, e iscrizione alla gestione commercianti) sul quale essa è fondata ne è stata dichiarata l'illegittimità e dichiarato come non dovuti i contributi richiesti come da sentenza del Tribunale Sez. Lav. di Roma RG 31486/2022 n. 762/2024.
2) Sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento de quo ed ogni altro atto esecutivo e connesso per l'importo di € 28.481,62 in ragione del grave pregiudizio che deriverebbe in capo all'istante. Ciò anche in considerazione della fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito
3) Annullare l'intimazione di pagamento per i motivi esposti, ovvero in ragione dell'accertamento e dichiarazione di nullità della iscrizione commercianti e degli avvisi di addebito, sul quale essa è fondata, come è stata dichiarata nulla dalla sentenza del Tribunale Sez. Lav. di Roma RG 31486/2022 n. 762/2024;
4) in ogni caso voglia il Sig. Giudice, dichiarare nulla o annullabile/improcedibile, con conseguente annullamento, l'intimazione di pagamento impugnata n. 097 90827118 Pt_2 per € 28.481,62 notificata il 07.01.2025 ed ogni altro atto esecutivo e connesso, Pt_3 per le motivazioni esposte;
5) voglia dichiarare, comunque, improcedibile ed inammissibile l'esecuzione/gli atti esecutivi nei confronti del Sig. per i motivi esposti con condanna ex art. 96 cpc sia dell'agente Pt_1 di riscossione che dell'ente impositore per i motivi Controparte_4 CP_1 esposti.
6) Con vittoria dei compensi di lite oltre rimborso spese generali Cassa Forense ed IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio l' esponendo di aver provveduto alla CP_1 cancellazione retroattiva della posizione del ricorrente nella Gestione Commercianti n. 21523693, in esecuzione a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 762/2024 del 23.01.2024, e che, conseguentemente gli avvisi di addebito n. 397 2022 00154269 25 000 e n. 397 2022 00322040 24 000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sono stati integralmente annullati come da provvedimento di sgravio allegato alla memoria di costituzione. L' ha quindi chiesto “dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese processuali”. Si costituiva in giudizio l' , osservando di Controparte_3 non avere alcuna respon intimazione al contribuente in quanto non era a conoscenza dell'annullamento degli avvisi di addebito in questione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza :
- nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 in ordine ai motivi di ricorso riferibili al solo Ente cre
[...]
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa stante l'assenza di provvedimenti di sospensione, sgravio e/o discarico dei ruoli, tenere
2 indenne l'Agente della Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio in caso di soccombenza, ponendole ad esclusivo carico del convenuto Ente Impositore. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La causa era decisa all'udienza del 3.7.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Ritiene il Tribunale che con lo sgravio degli avvisi di addebito da parte dell' come da provvedimento del 9.6.2025, sia venuta a cessare la materia CP_1 del contendere in merito alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
La domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. non può essere accolta, mancando la prova dei suoi presupposti oggetti e soggettivi.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell' il quale ha provveduto allo sgravio CP_1 pacificamene in data successiva alla notifica del ricorso, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra il ricorrente e si ritiene sussistano gravi ed eccezionali CP_5 ragioni per disporre la compe integrale delle spese, essendo pacifico che non fosse parte nel giudizio definito con sentenza n. 762/2024. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento e rigetta la domanda risarcitoria;
compensa integralmente le spese processuali tra il ricorrente e
[...]
; Controparte_3 agamento delle spese legali, che liquida in € 3.291,00 oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 04/07/2025
Il giudice
IA RE SI
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