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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
ZO, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 791/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Valignani n. 223, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo
opponente e
C.F. e P.IVA ), con sede a Milano in via Valtellina n. Controparte_1 P.IVA_1
15/17, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale rappresentante di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede a Milano in via Valtellina n. 15/17, in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di C.F. e P. IVA ), con Controparte_3 P.IVA_3
sede a Conegliano in via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Armiento del Foro di Roma
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria del
caso in rito, così giudicare: In via preliminare: - Dichiarare l'Improcedibilità della domanda avanzata da CP_3
per omesso esperimento della procedura di mediazione di cui al d.lgs. 28/10 e ss.mm.; - Accertare e dichiarare il
[...]
difetto di titolarità attiva di e carenza di legittimazione processuale della stessa nei confronti del sig. CP_3
e della sig.ra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Chieti in data 9 maggio 2024 n. 194/2024 (r.g.n. 526/2024), oggetto di opposizione con tutte le conseguenze di legge;
-
Accertare e dichiarare che la società procuratrice non risulta iscritta nell'albo unico di Controparte_2
cui all'art. 106 TUB, per cui detta società è priva dei requisiti per poter promuovere le azioni tese al recupero del credito
e quindi dichiarare il difetto di capacità di stare in giudizio in capo a Nel merito: - Controparte_2
Accogliere la presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso
dal Tribunale di Chieti in data 9 maggio 2024 n. 194/2024 (r.g.n. 526/2024) nei confronti del sig. e Parte_1
della sig. perché infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo in toto le argomentazioni contenute nel Parte_2
presente atto, dichiarando che nulla è dovuto alla società - Dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, CP_3 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
-
Accertare e dichiarare l'inesistenza di un inadempimento da parte degli esponenti alla data della risoluzione del
contratto e della decadenza del beneficio del termine intimata dalla Banca, per le ragioni spiegate in narrativa e per
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chieti in data 9 maggio
2024 n. 194/2024 (r.g.n. 526/2024); - Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto la risoluzione ope legis del
contratto di mutuo ex art. 1456 c.c. operata dalla Banca, e la decadenza del beneficio del termine e per l'effetto
ripristinare il contratto di mutuo fondiario ex D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; - Accertare e dichiarare la sussistenza
di usura “ex ante” in sede pattizia sotto ipotesi di anticipata estinzione nel contratto di mutuo fondiario per cui è causa;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali determinanti la corresponsione di interessi
corrispettivi e di mora in riferimento al contratto di mutuo determinate in violazione della Legge n. 108 del 07.03.1996
e degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c..: per l'effetto dichiarare, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., l'esclusione del
diritto dell'istituto di credito a percepire interessi corrispettivi e di mora;
- Accertare e dichiarare la debenza da parte
degli esponenti delle sole quote capitali, con esclusione degli interessi di qualsivoglia natura, a causa della presenza di
usura come esplicato nei motivi in narrativa, previa effettuazione del ricalcolo di ogni singola rata del mutuo;
-
Rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti;
- In subordine, accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni
del mutuo per la presenza di criticità giurimetriche, e per l'effetto applicare l'Art. 117 TUB;
- Accertare e dichiarare la
nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/90 (legge Parte_2
Antritrust) e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo nei confronti della stessa dichiarando che nulla è dovuto, in
subordine dichiarare la nullità delle clausole fideiussorie sottoscritte dalla sig.ra evidenziate nella Parte_2
narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare la decadenza della Banca dell'azione nei confronti del fideiussore
ai sensi dell'art. 1957 c.c. e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso Parte_2
dichiarando che nulla è dovuto;
- Dichiarare la prescrizione dell'azione nei confronti del garante ai sensi dell'art. 1957
comma 4 c.c. e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso dichiarando che nulla è dovuto;
-
Accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia prestata dalla sig.ra e di conseguenza revocare il Parte_2
decreto ingiuntivo nei confronti della stessa dichiarando che nulla è dovuto;
- Accertare e dichiarare la nullità del
mutuo fondiario ex art. 1418 c.c. per sviamento della finalità propria prevista dalla legge per il mutuo fondiario con
conseguente. conversione del finanziamento da oneroso a gratuito, con la conseguente non debenza di alcun interesse
(né corrispettivo, né moratorio) e di nessuna voce commissionale, a nessun titolo;
In via riconvenzionale: - Condannare
la società alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla vendita dei beni all'asta in seguito a CP_3
pignoramento nullo, quanto al sig. la somma di € 50.448,44, quanto alla sig.ra la Parte_1 Parte_2
somma di € 10.627,15; - Accertare e dichiarare la responsabilità da pignoramento illegittimo in capo alla società
[...]
e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti e patiti dal sig. quantificati quanto a CP_3 Parte_1
quelli patrimoniali quantificati in € 40.545,45 e quanto a quelli non patrimoniali per € 230.806,00, o nella maggiore o
minore somma ricompresa nello scaglione di riferimento che sarà ritenuta di Giustizia e liquidabile anche in via
equitativa; - Accertare e dichiarare la responsabilità da pignoramento illegittimo in capo alla società e CP_3 condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti e patiti dalla sig.ra quantificati quanto a quelli Parte_2
patrimoniali quantificati in € 5.378,98 e quanto a quelli non patrimoniali per € 49.908,00, o nella maggiore o minore
somma ricompresa nello scaglione di riferimento che sarà ritenuta di Giustizia e liquidabile anche in via equitativa;
-
Condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto
professionista che si dichiara antistatario”. In Via Istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non
ammessi e formulati nelle memorie integrative secondo termine, in particolare: a) Prova documentale: - Si chiede
l'esibizione e la produzione in forma cartacea (ritirata a mani dell'Avv. Armiento dal Notaio rogante), da parte
dell'avversaria, dell'allegato n. 7 (atto di mutuo fondiario del 07/08/2008, n. di Rep. 43044, n. di Racc. 7540) al Ricorso
per decreto ingiuntivo, in quanto la produzione analogica risulta mancante di alcune parti e pagine. - Si chiede
l'esibizione e la produzione in forma cartacea, da parte dell'avversaria, della quietanza di erogazione del mutuo
ipotecario (documento parte del contratto di mutuo – allegato n. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) per accertare e
verificare la data presente su tale documento, in quanto, vi è un timbro con data certa del 04/08/2008, mentre il
contenuto dello stesso fa riferimento al rilascio della quietanza per l'accredito conseguente alla stipula del mutuo
avvenuto il 07/08/2008. b. espletamento delle seguenti CTU:
1. CTU Tecnico-contabile volta a determinare l'esatto
dare-avere tra le parti, in particolare al calcolo ed alla quantificazione degli interessi moratori;
2. CTU Tecnico-contabile
volta ad accertare l'applicazione da parte della di interessi usurai pattuiti ex-ante, anche con riferimento alle CP_4
clausole che disciplinano la risoluzione anticipata del rapporto sul mutuo oggetto del presente giudizio e volta a
rideterminare e ricalcolare l'esatto saldo dare/avere tra le parti in causa.
3. Nomina di un CTU specialista in medicina
legale con competenze in psichiatria, affinchè accerti sulla persona del sig. la sussistenza di una Parte_1
patologia psichiatrica con particolare riferimento al “disturbo depressivo maggiore persistente grave”, il nesso causale
tra tale patologia e l'evento giudiziario – pignoramento immobiliare;
la quantificazione del danno biologico permanente,
le conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla qualità della vita”.
Conclusioni dell'opposta: “In via preliminare Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, concedere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla
deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c., nonché concedere alle parti un termine per
l'attivazione della procedura di mediazione. Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente le
domande spiegate nei confronti di iccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate CP_3
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge, in forza di
quanto dedotto, eccepito, domandato e documentato con il presente atto. In via subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli
opponenti al pagamento in solido tra loro ed in favore della convenuta opposta della somma complessiva di €
108.724,30, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del
presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi
previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive. In via istruttoria: Si chiede la conferma del rigetto delle richieste istruttorie formulate dagli opponenti, in forza di tutto domandato, eccepito
e dedotto nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 194 del 9.5.2024 questo Tribunale ha ingiunto ai sig.ri , quale mutuatario, e Parte_1
quale fideiubente, il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 108.724,30 (oltre Parte_2
interessi e spese della procedura) alla quale residuo dovuto per un contratto di mutuo Controparte_3
fondiario del 7.8.2008 concluso con la Controparte_5
I sig.ri e si sono opposti al decreto, eccependo l'improcedibilità della domanda per Pt_1 Parte_2
mancato espletamento della procedura di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, la mancanza di prova da parte della della titolarità del credito, la mancata iscrizione della tramite CP_3 Controparte_2
la quale la aveva agito in sede monitoria, nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., l'illegittimità della CP_3
dichiarazione di sua decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione contrattuale (per inosservanza del termine concesso al mutuatario sig. con raccomandata del 9.5.2018, avente ad oggetto Pt_1
l'intimazione di pagamento di n. 13 rate scadute), la mancanza di prova del credito nell'an e nel quantum, con particolare riguardo agli interessi moratori, senza tenere conto delle somme incassate dalla creditrice nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 65/2021 r.g., la natura usuraria dei tassi contrattuali in caso di anticipata estinzione del mutuo, l'indeterminatezza del tasso per mancata indicazione delle modalità di gestione delle variazioni del tasso di interesse e per mancata indicazione dell'utilizzo del criterio della capitalizzazione composta, e per contrasto tra il documento di sintesi ed il piano di ammortamento con riguardo ai criteri di calcolo degli interessi (anno civile o anno commerciale), la nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra , per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990, in quanto conforme al cd. Modello Parte_2
Abi, censurato dalla Banca d'Italia nel 2005, l'estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.,
ed hanno segnalato incongruenze nel contenuto della quietanza di erogazione del mutuo, e con riguardo ad una comunicazione di avvenuta estinzione della garanzia prestata dalla sig.ra , da quest'ultima Parte_2
ricevuta il 24.5.2016.
In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della al pagamento della somma di € CP_3
61.075,69 (di cui € 50.448,44 in favore del sig. , ed € 10.627,15 in favore della sig.ra ), pari Pt_1 Parte_2
all'importo conseguito dalla medesima all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 65/2021 CP_3
r.g., scaturita da una notificazione di precetto la cui illegittimità è stata accertata da questo Tribunale con la sentenza n. 562/2023, passata in giudicato, ed il risarcimento del danno patrimoniale, pari alla differenza tra il valore di stima degli immobili oggetto della procedura esecutiva ed il prezzo cui sono stati aggiudicati (€
19.000,00 per il sig. , ed € 4.000,00 per la sig.ra ), alle spese sostenute per la procedura Pt_1 Parte_2
esecutiva (€ 6.545,42 per il sig. , € 1.378,98 per la sig.ra ), ed alle spese di locazione che il sig. Pt_1 Parte_2
sarà costretto a sostenere, pari ad € 15.000,00, ed il risarcimento del danno biologico e morale occorso Pt_1
loro per avere subito un'esecuzione immobiliare illegittima (pari ad € 230.806,00 per il sig. ed € Pt_1 49.908,00 per la sig.ra ). Parte_2
Hanno quindi chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda, la revoca del decreto opposto, la rideterminazione del saldo del rapporto, l'accertamento della nullità della fideiussione, ed in via riconvenzionale la ripetizione delle somme sopra indicate, ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sopra indicati.
Con la prima memoria istruttoria hanno chiesto anche dichiararsi la nullità, per difetto di causa, del contratto di mutuo, in quanto in parte destinato a ripianare debiti pregressi verso l'istituto mutuante.
Si è costituita in giudizio la quale rappresentante della Controparte_1 [...]
quale procuratrice della deducendo che la procedura di mediazione Controparte_2 Controparte_3
obbligatoria deve essere intrapresa successivamente all'adozione dei provvedimenti in tema di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ricostruendo i passaggi in virtù dei quali è divenuta titolare del credito oggetto del provvedimento monitorio, deducendo l'iscrizione della nel registro di Controparte_1
cui all'art. 106 peraltro priva di incidenza sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, evidenziando CP_6 che la validità e l'efficacia del contratto di mutuo erano state accertate da questo Tribunale con la sentenza n.
122/2024, e quindi l'inammissibilità delle doglianze attinenti al an e quantum del credito e, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle domande relative alla nullità del contratto di mutuo, da fare valere unicamente nei confronti dell'originaria mutuante, l'incompetenza per materia del Tribunale adito in relazione alla domanda di nullità della fideiussione, comunque infondata, l'infondatezza della richiesta di dichiarazione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Ha anche sostenuto che la domanda di ripetizione delle somme conseguite all'esito della procedura esecutiva immobiliare e quella di risarcimento dei danni siano inammissibili ed infondate.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto, ed in subordine la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 108.724,30 oltre interessi.
Con ordinanza del 21.3.2025 è stata separata la domanda di accertamento della nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra in quanto di competenza della sezione specializzata in materia di Parte_2
impresa del Tribunale di Roma, è stato sospeso il giudizio scaturito dalla opposizione presentata dalla sig.ra
, sino alla definizione della domanda di nullità della fideiussione da ella prestata, ed è stata Parte_2
respinta la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, e respinte le richieste istruttorie di parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025.
1. Come già osservato con l'ordinanza emessa in data 25.2.2025, gran parte delle questioni sollevate con riguardo all'an ed al quantum del credito sono già state oggetto della sentenza n. 122/2024 del 19.2.2024, che è stata emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 120/2022 r.g., introdotto dai sig.ri e ed avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 65/2021 r.g., Pt_1 Parte_2
sentenza con cui esse state respinte tutte le questioni relative alla cessione del credito, all'usurarietà dei tassi del contratto di mutuo nell'ipotesi di anticipata estinzione, all'indeterminatezza dei tassi di interesse, alla mancata indicazione della natura composta del criterio di computo degli interessi, alla decadenza dal beneficio del termine, e l'opposizione è stata respinta.
1.1 Dette questioni sono state indebitamente riproposte dal sig. anche con l'opposizione a decreto Pt_1
ingiuntivo in esame, e non possono essere nuovamente esaminate, poiché (Cass. Sez. L, sentenza n. 7813
del 3.4.2014) “Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine
pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa
domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in
corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è
emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità
della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa”.
1.2 La presente decisione, dunque, riguarderà unicamente le questioni che non sono già state oggetto della sentenza n. 122/2024 del 19.2.2024 emessa da questo ufficio.
2. L'eccezione relativa alla mancata iscrizione della all'albo ex art. 106 t.u.b. è Controparte_2 infondata ed irrilevante ai fini della decisione.
2.1 Sotto il primo aspetto si osserva che l'iniziativa monitoria è stata presa, infatti, dalla
[...]
e non dalla ed è documentata in atti (v. doc. allegato n. 2 Controparte_1 Controparte_2
alla comparsa di parte opposta) l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 t.u.b.
2.2 Sotto il secondo aspetto va detto, in linea generale, che l'art. 2 comma 6 l. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prevede che i servizi di riscossione dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b.
Il sig. sarebbe anche privo di interesse a sollevare l'eccezione, poiché le disposizioni della l. n. Pt_1
130/1999, che indicano le caratteristiche che devono avere le società che svolgono operazioni di cartolarizzazione, sono funzionali alla tutela degli interessi dei soggetti che investono nei titoli che emettono le società di cartolarizzazione per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti, ossia mirano a disciplinare il mercato finanziario, e non a tutelare l'interesse del debitore esecutato, per il quale è
totalmente indifferente subire l'esecuzione forzata da un soggetto iscritto o non iscritto all'albo ex art. 106 t.u.b. (cfr. Tribunale di Torino, 10.1.2024).
L'art. 2 della l. n. 130/1999 riguarda infatti i titoli che vengono emessi dalle società cessionarie per finanziare l'acquisto dei crediti, ed il comma 6 dell'art. 2 stesso prevede che i servizi di riscossione dei crediti ceduti possono essere svolti da banche o intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 t.u.b.,
richiamando il comma 3 lettera c) del medesimo articolo che, a sua volta, riguarda il contenuto del prospetto informativo che deve essere redatto dalla società cessionaria, in caso di emissione (ed offerta ad investitori professionali) di titoli per il finanziamento dell'acquisto dei crediti, a dimostrazione del fatto che l'obbligo di iscrizione nell'albo innanzi detto mira a tutelare l'interesse del soggetto investitore nei titoli emessi dalla società cessionaria, non quello del debitore ceduto.
Peraltro la questione è stata affrontata in via risolutiva dalla S.C., che ha affermato (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 7243 del 18.3.2024) che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non
sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica,
ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo
all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato
albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili
penalistici”.
3. L'opponente ha anche sostenuto che la fosse onerata di produrre gli estratti conto Controparte_3
integrali del rapporto su cui ha fondato la sua pretesa, di cui non avrebbe dato adeguata prova sotto l'aspetto quantitativo, evidenziando l'inidoneità in tal senso della certificazione ex art. 50 t.u.b.
depositata, e la possibile erroneità del computo degli interessi, con particolare riguardo alla mancata considerazione dell'incasso delle somme ricavate dalla procedura esecutiva immobiliare n. 65/2021 r.g.
3.1 Osserva tuttavia il Tribunale che la prova del quantum del credito non è fornita soltanto dalla predetta certificazione, ma anche dalla dettagliata tabella dei conteggi, che parte opposta ha allegato alla sua seconda memoria istruttoria, depositata il 30.1.2025, in cui sono partitamente elencate tutte le rate dovute, i giorni di ritardo dei pagamenti per ciascuna di esse, il tasso di interesse moratorio applicato,
l'entità del debito per capitale e per interessi (distinta mese per mese), e, soprattutto, viene calcolato l'incasso delle somme ricavate in sede esecutiva, e vengono chiaramente indicate le parti dell'incasso imputate a capitale residuo e quelle imputate ad interessi.
4. L'opponente ha anche chiesto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo, avendo ad oggetto somme destinate a saldare passività pregresse nei confronti del medesimo istituto di credito erogante, richiesta infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui (Cass. Sez.
Unite Civili, sentenza n. 5841 del 5.3.2025) “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,
costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita
dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su
conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse
esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi
comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
5. Le generiche considerazioni dell'opponente in merito all'incongruenza tra la data riportata da un timbro apposto sulla quietanza di erogazione (4.8.2008) e la data di stipula del contratto (7.8.2008), sono del tutto prive di incidenza sull'an e sul quantum del credito della CP_3
6. Va infine detto che il sig. ha chiesto la ripetizione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva Pt_1
immobiliare n. 65/2021 r.g., svoltasi nei suoi confronti dinanzi a questo Tribunale, ed il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali da egli subiti in conseguenza della medesima procedura,
relativamente alla quale questo Tribunale, con sentenza n. 562/2023 del 12.10.2023, emessa all'esito del procedimento n. 120/2022 r.g., da egli intrapreso (unitamente alla sig.ra ) ed avente ad Parte_2 oggetto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. al precetto ed al pignoramento, ha dichiarato la nullità del precetto e del pignoramento.
6.1 Poiché la chiusura della procedura esecutiva è avvenuta prima dell'accoglimento dell'opposizione (il progetto di distribuzione del ricavato è stato approvato il 17.4.2023), entrambe le domande sono certamente ammissibili, poiché (Cass. Sez. III Civ. ordinanza n. 23283 del 28.8.2024), “In tema di esecuzione
forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la
stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi
interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di
ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore
procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata
fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua
chiusura”.
6.2 Le domande medesime sono tuttavia infondate, poiché con la sentenza n. 562/2023 è stata accertata la nullità della notificazione del precetto (in quanto avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla base dell'insussistente presupposto della irreperibilità del debitore) e del conseguente pignoramento, mentre con la successiva sentenza n. 122/2024 tutti i motivi di opposizione all'esecuzione, attinenti all'an ed al
quantum del credito, sono stati respinti.
6.3 In altri termini, la pur accertata (con sentenza irrevocabile) nullità della notificazione del precetto e del conseguente pignoramento non rende indebita la somma percepita dalla in sede Controparte_3
esecutiva, né è idonea a generare un danno risarcibile nella sfera giuridica del sig. . Pt_1
In primo luogo va ribadito che il credito per il quale la procedura esecutiva immobiliare n. 65/2021 r.g. è stata intrapresa e portata a termine è risultato provato, sia nell'an che nel quantum, sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. 120/2024 r.g. che nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
e che quindi certamente la somma percepita dalla banca non può dirsi indebita, potendo assumere carattere indebito solo le modalità di acquisizione della somma stessa da parte della creditrice, avendola la medesima banca conseguita attraverso una procedura esecutiva scaturente da una notificazione del precetto nulla.
Anche sotto tale peculiare profilo, peraltro, ritiene il Tribunale che il sig. non possa vantare Pt_1
pretese risarcitorie, non avendo egli neanche sostenuto, né tanto meno provato, che ove il precetto gli fosse stato notificato regolarmente, avrebbe potuto evitare il pignoramento, saldando il suo debito,
emergendo, anzi, dall'atto introduttivo elementi di prova di segno esattamente contrario (la pag. 16
dell'atto di citazione recita “A fronte della imperante contingenza economica venutasi a creare, il Pt_1
nell'anno 2018 si è venuto a trovare in una situazione di illiquidità economica, non riuscendo a pagare
puntualmente le rate del mutuo”). Il predetto opponente, difatti, si è limitato a lamentarsi della nullità del precetto, senza tuttavia spiegare in che modo tale nullità, pur accertata, abbia reso indebite le somme conseguite dalla banca in sede esecutiva, e gli abbia cagionato un danno, a fronte dell'accertata sussistenza del credito della nei suoi confronti. Controparte_3
Né, infine, può sostenersi in alcun modo che la a fronte dei rigetti delle istanze di Controparte_7
sospensione dell'esecuzione, da parte del giudice dell'esecuzione adito in sede di opposizione a precetto e pignoramento e in sede di opposizione all'esecuzione, e della conferma di detti rigetti in sede di reclamo, abbia agito in sede esecutiva senza la necessaria prudenza.
6.4 Le domande di ripetizione e di risarcimento dei danni, pur ammissibili, devono quindi essere respinte per infondatezza.
7. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria, data la natura documentale del procedimento (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria €
2.835,00, fase decisionale € 4.253,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della così decide: Controparte_3
• dichiara l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione già fatti valere nel procedimento di opposizione all'esecuzione concluso con la sentenza n. 122/2024 emessa da questo Tribunale;
• respinge i restanti motivi di opposizione e le domande riconvenzionali dell'opponente;
• conferma il decreto opposto, che acquista così efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.; • condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in complessivi
€ 11.268,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Chieti, 4.12.2025
Il giudice
Marcello ZO