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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7833/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carolei - Tenente Mazzuca 87036 Carolei CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240036773558000, notificata in data 30.09.2024, relativa al presunto mancato pagamento della TARI anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per la somma di € 1.822,88. Ha eccepito la nullità della cartella esattoriale ed ha concluso come da pagine 6 e 7 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione, contestando le asserzioni attoree e concludendo come da pagina 11 della memoria
Non è costituito il Comune di Carolei.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Prima di tutto, è da rilevare che gli avvisi di accertamento relativi alla TARI per gli anni 2015 – 2016 e 2017, prodromici alla cartella impugnata, sono stati annullati in virtù della sentenza n. 3060/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza, decisione in ordine alla quale non vi è traccia di impugnazione.
Risulta fondato, pertanto, il primo motivo di ricorso.
Quanto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2014, deve rilevarsi che, a fronte dell'eccezione attorea, non vi è alcuna prova della notifica del medesimo al ricorrente.
Tanto premesso, deve richiamarsi quanto precisato dalla Cassazione (ex plurimis, n. 14861/12): “poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato: poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (…), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.”.
Ne consegue che è fondata l'impugnativa attorea riguardo alla pretesa relativa all'anno 2014, anche in ordine alla prescrizione. Infatti, l'estinzione del credito è intervenuta alla scadenza del quinquennio dal termine ultimo per il regolare pagamento, ossia al 31/12/2019.
Parte ricorrente ha chiesto anche una condanna dell'ente impositore al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 – comma 3 - c.p.c. equitativamente determinata.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 29831/2023), ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Esaminata la fattispecie al vaglio, deve rilevarsi che non emergono in capo all'ente impositore i profili soggettivi indicati dalla Suprema Corte, ossia la mala fede o la colpa grave.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono a carico del Comune di Carolei.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) dichiara che il ricorrente nulla deve all'Agente di riscossione (e, per esso, all'ente impositore) in relazione a quanto richiesto per TARI 2014 nella cartella impugnata;
c) condanna il Comune di Carolei al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in
€ 700,00, oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Difensore_1 dichiaratasi antistataria.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7833/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carolei - Tenente Mazzuca 87036 Carolei CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036773558000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240036773558000, notificata in data 30.09.2024, relativa al presunto mancato pagamento della TARI anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per la somma di € 1.822,88. Ha eccepito la nullità della cartella esattoriale ed ha concluso come da pagine 6 e 7 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione, contestando le asserzioni attoree e concludendo come da pagina 11 della memoria
Non è costituito il Comune di Carolei.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Prima di tutto, è da rilevare che gli avvisi di accertamento relativi alla TARI per gli anni 2015 – 2016 e 2017, prodromici alla cartella impugnata, sono stati annullati in virtù della sentenza n. 3060/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza, decisione in ordine alla quale non vi è traccia di impugnazione.
Risulta fondato, pertanto, il primo motivo di ricorso.
Quanto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2014, deve rilevarsi che, a fronte dell'eccezione attorea, non vi è alcuna prova della notifica del medesimo al ricorrente.
Tanto premesso, deve richiamarsi quanto precisato dalla Cassazione (ex plurimis, n. 14861/12): “poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato: poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (…), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.”.
Ne consegue che è fondata l'impugnativa attorea riguardo alla pretesa relativa all'anno 2014, anche in ordine alla prescrizione. Infatti, l'estinzione del credito è intervenuta alla scadenza del quinquennio dal termine ultimo per il regolare pagamento, ossia al 31/12/2019.
Parte ricorrente ha chiesto anche una condanna dell'ente impositore al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 – comma 3 - c.p.c. equitativamente determinata.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 29831/2023), ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Esaminata la fattispecie al vaglio, deve rilevarsi che non emergono in capo all'ente impositore i profili soggettivi indicati dalla Suprema Corte, ossia la mala fede o la colpa grave.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono a carico del Comune di Carolei.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) dichiara che il ricorrente nulla deve all'Agente di riscossione (e, per esso, all'ente impositore) in relazione a quanto richiesto per TARI 2014 nella cartella impugnata;
c) condanna il Comune di Carolei al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in
€ 700,00, oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Difensore_1 dichiaratasi antistataria.