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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/12/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4303/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27.12.2021
DA
– rappresentata e difesa dall'avv. COSATTINI GIOVANNA Parte_1
Parte attrice
CONTRO
– rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LO IN
Parte convenuta
E CONTRO
, , , Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
,
[...] CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, , , CP_18 CP_19 Controparte_20 [...]
, , , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
Con
, , , ,
[...] CP_25 Controparte_27 CP_28
, , , CP_29 CP_30 Controparte_31 [...]
, , , CP_32 Controparte_33 Controparte_34
, , , CP_35 CP_36 CP_37 CP_38
, , ,
[...] CP_39 CP_40 CP_41
, , , Controparte_42 Controparte_43 CP_44
, , Controparte_45 CP_46 Controparte_47
, , , Controparte_48 CP_49 Controparte_50
1 , , CP_51 CP_52 CP_53 Controparte_54
, ,
[...] CP_55 Controparte_56 [...]
, , , CP_57 Controparte_58 Controparte_59 CP_60
, ,
[...] CP_61 Controparte_62 [...]
, , Controparte_63 CP_64 Controparte_65
, , , , Controparte_66 CP_67 CP_68 CP_69
, , , CP_70 CP_71 Controparte_72 CP_73
, , ,
[...] Controparte_74 CP_75 CP_76
, , ,
[...] CP_77 CP_78 CP_79
, , , , CP_80 CP_81 CP_82 Controparte_83
, , CP_84 CP_85 Controparte_86
, , CP_87 Controparte_88
, , CP_89 CP_90 CP_91 [...]
ED AVENTI CAUSA) Controparte_92 convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
18.12.2025:
Conclusioni di parte attrice:
Conclusioni di parte convenuta Controparte_93
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in ragione delle motivazioni e delle circostanze esposte in narrativa:
Nel merito:
2 preso atto della mancata opposizione di Controparte_93 all'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte dell'odierna attrice si insiste perché nessun costo e/o spesa di lite e/o compenso possa essere addebitato a Controparte_93
In ogni caso, spese di lite e compensi rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27.12.2021 la sig.ra ha Parte_1 esposto, in sintesi:
-di aver ereditato nell'anno 2012 dall'arch. due unità immobiliari adiacenti, Persona_1 contraddistinte al foglio 40, part. 112 sub 43 e sub 44 del Comune di Udine, entrambe poste al terzo piano del sito in Udine;
Controparte_86
-che la de cuius aveva, a sua volta, in precedenza, acquistato le due unità anzidette dal costruttore in data 5.5.1961, possedendole ininterrottamente sino al suo decesso, avvenuto in data 29.09.2012;
-che sin dall'edificazione del una parte del pianerottolo posto in Controparte_86 prossimità dei due appartamenti anzidetti (porzione meglio raffigurata nella planimetria allegata in atti) era stata di fatto inglobata all'interno delle unità immobiliari acquistate Per_ dall'arch. , in attuazione del progetto di ristrutturazione degli appartamenti all'epoca commissionato all'arch. ; Persona_2
Per_
-che, in effetti, l'arch. , prima, e la sig.ra poi, avevano di fatto esercitato Parte_1 da sempre il possesso pubblico, esclusivo e pacifico di tale porzione di parti comuni condominiali, senza che alcun condomino, né l'amministrazione condominiale avesse mai opposto alcunché.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva al Tribunale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale della porzione di pianerottolo inglobata nelle unità immobiliari acquisite iure successionis nel 2012.
Si è costituita in giudizio esclusivamente la nulla opponendo Controparte_93 all'accoglimento della domanda attorea.
II) La causa è stata istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto nonché di prova testimoniale (n. 3 testimoni); inoltre, si è reso Controparte_9 necessario provvedere alla nomina di un ctu per l'elaborazione di un piano di frazionamento che consentisse l'individuazione della specifica porzione di pianerottolo oggetto della domanda di usucapione. Nel corso delle operazioni peritali, a seguito degli accertamenti svolti dal geom. è emersa la necessità di integrare il Controparte_94
3 contraddittorio nei confronti di altri condomini, inizialmente non citati dalla difesa attorea. Una volta espletate le ulteriori notifiche necessarie all'integrazione del contraddittorio e successivamente al deposito del piano di frazionamento da parte del ctu, il giudice ha dunque invitato le parti a precisare le conclusioni e, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha trattenuto, infine, la causa in decisione. Le parti hanno rinunciato alla concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
III) La domanda attorea può trovare accoglimento.
Le prove assunte (interrogatorio formale del convenuto e Controparte_9 testimonianza di soggetti tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa) hanno permesso di accertare che, sin dagli anni '60, la bussola sul pianerottolo antistante l'ingresso dei due appartamenti contigui subb 43 e 44 del foglio 40 part. 112 Comune di Udine è sempre stata chiusa da una porta ed inglobata, dunque, nelle due proprietà immobiliari anzidette
(costituendo, di fatto, una sorta di “anticamera” per l'accesso ai due appartamenti Per_ dell'arch. , ora di proprietà dell'erede : “confermo che c'era una Parte_1 porta sul pianerottolo blindata, dopo c'era questo slargo-anticamera in cui si accedeva
e lì in questa zona c'era una mensolina in cui la sig.ra era solita appoggiare le sue Per_1 cose;
nell'anticamera c'erano poi due porte, una che portava ad un bel appartamento, e una che portava ad un altro appartamento più piccolino” teste ). La Testimone_1 conformità dei luoghi alle foto dimesse dalla difesa attorea sub docc. 5, 6, 7, è stata confermata, in particolare, anche dai testi e , amici di lunga data del Tes_2 Tes_3
Per_ figlio dell'arch. (premorto alla madre) e frequentatori della casa della de cuius sin dagli anni '70-'80. Anche il convenuto ha confermato, in sede di Controparte_9 interrogatorio formale, la conformazione del pianerottolo oggetto di causa, sia in quanto direttamente da lui stesso vista e percepita come descritta dall'attrice dal 1997 (ossia da quando, egli ha dichiarato di aver acquistato un appartamento nel Condominio), sia in quanto riferitagli dalla moglie che ivi vi risiedeva sin dalla costruzione dello stabile, dai primi anni '60.
E' evidente che la chiusura di una porzione del pianerottolo da parte della proprietaria dei due appartamenti prospicenti costituisce manifestazione di un potere di fatto sulle parti comuni condominiali corrispondente all'esercizio, pieno ed esclusivo, della proprietà, Per_ avendo l'arch. , di fatto, reso la parte del pianerottolo meglio raffigurata in atti parte integrante degli appartamenti di sua proprietà esclusiva, in questo modo escludendo qualsiasi terzo dal godimento della porzione condominiale comune. Il possesso sul pianerottolo si è protratto per oltre vent'anni da parte della sig.ra ed è Persona_1
4 proseguito, al suo decesso avvenuto nel 2012, in capo all'erede, sig.ra , Parte_1 odierna attrice, senza che vi sia mai stata alcuna opposizione, in tutti questi anni, da parte degli altri condomini. Del resto, lo stesso atteggiamento processuale dei condomini convenuti, non costituitisi, evidenzia come gli stessi abbiano inteso rinunciare a dedurre fatti impeditivi o estintivi dell'acquisto del diritto rivendicato dalla attrice.
IV) Le spese di lite sono interamente compensate, tenuto conto della non opposizione dell'unico soggetto costituitosi all'accoglimento delle domande attoree e comunque anche del comportamento processuale degli altri convenuti, i quali, non costituendosi, hanno appunto anch'essi manifestato la loro sostanziale non opposizione alle pretese della sig.ra Le spese di ctu verranno liquidate con apposito e separato decreto, non Parte_1 essendo ancora pervenuta la richiesta di liquidazione da parte dell'ausiliario geom.
[...]
CP_94
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore della sig.ra della piena ed esclusiva proprietà della porzione di Parte_1 pianerottolo, parte comune condominiale, posta tra le due unità immobiliari contraddistinte al foglio 40, part. 112 sub 43 e sub 44 del Comune di Udine, site al terzo piano del in Udine, porzione di ampiezza pari a mq 3,20 Controparte_86 specificamente individuata al foglio 40, part. 112 sub “201” del Catasto Fabbricati del
Comune di Udine come indicato nell'elaborato planimetrico che si allega in calce alla presente sentenza, unitamente a planimetria che individua in rosso la porzione anzidetta, e da ritenersi parte integrante della stessa;
2) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine il 29/12/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
5 6 7 8
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4303/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27.12.2021
DA
– rappresentata e difesa dall'avv. COSATTINI GIOVANNA Parte_1
Parte attrice
CONTRO
– rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LO IN
Parte convenuta
E CONTRO
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, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7
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[...] CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
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[...] Controparte_74 CP_75 CP_76
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[...] CP_77 CP_78 CP_79
, , , , CP_80 CP_81 CP_82 Controparte_83
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ED AVENTI CAUSA) Controparte_92 convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
18.12.2025:
Conclusioni di parte attrice:
Conclusioni di parte convenuta Controparte_93
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in ragione delle motivazioni e delle circostanze esposte in narrativa:
Nel merito:
2 preso atto della mancata opposizione di Controparte_93 all'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte dell'odierna attrice si insiste perché nessun costo e/o spesa di lite e/o compenso possa essere addebitato a Controparte_93
In ogni caso, spese di lite e compensi rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27.12.2021 la sig.ra ha Parte_1 esposto, in sintesi:
-di aver ereditato nell'anno 2012 dall'arch. due unità immobiliari adiacenti, Persona_1 contraddistinte al foglio 40, part. 112 sub 43 e sub 44 del Comune di Udine, entrambe poste al terzo piano del sito in Udine;
Controparte_86
-che la de cuius aveva, a sua volta, in precedenza, acquistato le due unità anzidette dal costruttore in data 5.5.1961, possedendole ininterrottamente sino al suo decesso, avvenuto in data 29.09.2012;
-che sin dall'edificazione del una parte del pianerottolo posto in Controparte_86 prossimità dei due appartamenti anzidetti (porzione meglio raffigurata nella planimetria allegata in atti) era stata di fatto inglobata all'interno delle unità immobiliari acquistate Per_ dall'arch. , in attuazione del progetto di ristrutturazione degli appartamenti all'epoca commissionato all'arch. ; Persona_2
Per_
-che, in effetti, l'arch. , prima, e la sig.ra poi, avevano di fatto esercitato Parte_1 da sempre il possesso pubblico, esclusivo e pacifico di tale porzione di parti comuni condominiali, senza che alcun condomino, né l'amministrazione condominiale avesse mai opposto alcunché.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva al Tribunale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale della porzione di pianerottolo inglobata nelle unità immobiliari acquisite iure successionis nel 2012.
Si è costituita in giudizio esclusivamente la nulla opponendo Controparte_93 all'accoglimento della domanda attorea.
II) La causa è stata istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto nonché di prova testimoniale (n. 3 testimoni); inoltre, si è reso Controparte_9 necessario provvedere alla nomina di un ctu per l'elaborazione di un piano di frazionamento che consentisse l'individuazione della specifica porzione di pianerottolo oggetto della domanda di usucapione. Nel corso delle operazioni peritali, a seguito degli accertamenti svolti dal geom. è emersa la necessità di integrare il Controparte_94
3 contraddittorio nei confronti di altri condomini, inizialmente non citati dalla difesa attorea. Una volta espletate le ulteriori notifiche necessarie all'integrazione del contraddittorio e successivamente al deposito del piano di frazionamento da parte del ctu, il giudice ha dunque invitato le parti a precisare le conclusioni e, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha trattenuto, infine, la causa in decisione. Le parti hanno rinunciato alla concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
III) La domanda attorea può trovare accoglimento.
Le prove assunte (interrogatorio formale del convenuto e Controparte_9 testimonianza di soggetti tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa) hanno permesso di accertare che, sin dagli anni '60, la bussola sul pianerottolo antistante l'ingresso dei due appartamenti contigui subb 43 e 44 del foglio 40 part. 112 Comune di Udine è sempre stata chiusa da una porta ed inglobata, dunque, nelle due proprietà immobiliari anzidette
(costituendo, di fatto, una sorta di “anticamera” per l'accesso ai due appartamenti Per_ dell'arch. , ora di proprietà dell'erede : “confermo che c'era una Parte_1 porta sul pianerottolo blindata, dopo c'era questo slargo-anticamera in cui si accedeva
e lì in questa zona c'era una mensolina in cui la sig.ra era solita appoggiare le sue Per_1 cose;
nell'anticamera c'erano poi due porte, una che portava ad un bel appartamento, e una che portava ad un altro appartamento più piccolino” teste ). La Testimone_1 conformità dei luoghi alle foto dimesse dalla difesa attorea sub docc. 5, 6, 7, è stata confermata, in particolare, anche dai testi e , amici di lunga data del Tes_2 Tes_3
Per_ figlio dell'arch. (premorto alla madre) e frequentatori della casa della de cuius sin dagli anni '70-'80. Anche il convenuto ha confermato, in sede di Controparte_9 interrogatorio formale, la conformazione del pianerottolo oggetto di causa, sia in quanto direttamente da lui stesso vista e percepita come descritta dall'attrice dal 1997 (ossia da quando, egli ha dichiarato di aver acquistato un appartamento nel Condominio), sia in quanto riferitagli dalla moglie che ivi vi risiedeva sin dalla costruzione dello stabile, dai primi anni '60.
E' evidente che la chiusura di una porzione del pianerottolo da parte della proprietaria dei due appartamenti prospicenti costituisce manifestazione di un potere di fatto sulle parti comuni condominiali corrispondente all'esercizio, pieno ed esclusivo, della proprietà, Per_ avendo l'arch. , di fatto, reso la parte del pianerottolo meglio raffigurata in atti parte integrante degli appartamenti di sua proprietà esclusiva, in questo modo escludendo qualsiasi terzo dal godimento della porzione condominiale comune. Il possesso sul pianerottolo si è protratto per oltre vent'anni da parte della sig.ra ed è Persona_1
4 proseguito, al suo decesso avvenuto nel 2012, in capo all'erede, sig.ra , Parte_1 odierna attrice, senza che vi sia mai stata alcuna opposizione, in tutti questi anni, da parte degli altri condomini. Del resto, lo stesso atteggiamento processuale dei condomini convenuti, non costituitisi, evidenzia come gli stessi abbiano inteso rinunciare a dedurre fatti impeditivi o estintivi dell'acquisto del diritto rivendicato dalla attrice.
IV) Le spese di lite sono interamente compensate, tenuto conto della non opposizione dell'unico soggetto costituitosi all'accoglimento delle domande attoree e comunque anche del comportamento processuale degli altri convenuti, i quali, non costituendosi, hanno appunto anch'essi manifestato la loro sostanziale non opposizione alle pretese della sig.ra Le spese di ctu verranno liquidate con apposito e separato decreto, non Parte_1 essendo ancora pervenuta la richiesta di liquidazione da parte dell'ausiliario geom.
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CP_94
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore della sig.ra della piena ed esclusiva proprietà della porzione di Parte_1 pianerottolo, parte comune condominiale, posta tra le due unità immobiliari contraddistinte al foglio 40, part. 112 sub 43 e sub 44 del Comune di Udine, site al terzo piano del in Udine, porzione di ampiezza pari a mq 3,20 Controparte_86 specificamente individuata al foglio 40, part. 112 sub “201” del Catasto Fabbricati del
Comune di Udine come indicato nell'elaborato planimetrico che si allega in calce alla presente sentenza, unitamente a planimetria che individua in rosso la porzione anzidetta, e da ritenersi parte integrante della stessa;
2) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine il 29/12/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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