Art. 8.
Il Ministro per le finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del conservatore.
Il Ministro per le finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del conservatore.