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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 17/02/2026, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2674/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18037/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2007
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2008 - INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2009
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 857/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate SS, Ricorrente_1 RE ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259022694812/000, notificata in data 21.07.205, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo totale di euro 1.396,21, riferendosi in particolare l'impugnazione a cinque cartelle riguardanti l'omesso versamento della tassa automobilistica concernente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti prodromici ed eccepisce la prescrizione triennale della tassa azionata.
Si è costituita la Regione Campania che, nell'eccepire in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze che non attengono all'attività di accertamento, ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che al contribuente sono stati validamente notificati gli avvisi di accertamento prodromici, atti non impugnati che hanno interrotto il termine di prescrizione triennale, per cui la pretesa erariale deve ritenersi consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d. lgs. n. 546/92.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate SS, che ha chiesto di rigettare il ricorso, stante la valida notifica degli atti prodromici.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente deduce di non aver mai ricevuto la notifica delle cinque cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata e riferite all'omesso versamento delle tasse automobilistiche, ma tale affermazione è smentita dalle allegazioni delle parti resistenti. Risulta infatti dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania e dall'Agenzia delle Entrate SS che la cartella n. 07120110231493319000
è stata notificata il 2 gennaio 2012, la cartella n. 07120130032348236000 è stata notificata il 14 febbraio
2013, la cartella n. 07120140072762476000 è stata notificata il 12 dicembre 2014, la cartella n.
07120150038119353000 è stata notificata il 29 settembre 2015, mentre la cartella n.
07120160079689932000 è stata notificata il 17 gennaio 2017, risultando tutte le notifiche regolari, essendo peraltro alcune avvenute in mani della moglie del contribuente. Ciò posto, deve richiamarsi il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Trib., n.
6436 dell'11 marzo 2025 e n. 22108 del 27 giugno 2024, Rv. 672317), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato;
dunque, l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma
3, ultimo periodo, del d. lgs. n. 546 del 1992, (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se la cartella di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10736 del 22.4.2024).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere pertanto disatteso, sussistendo tuttavia i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18037/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2007
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2008 - INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2009
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE DI n. 07120259022694812000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 857/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate SS, Ricorrente_1 RE ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259022694812/000, notificata in data 21.07.205, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo totale di euro 1.396,21, riferendosi in particolare l'impugnazione a cinque cartelle riguardanti l'omesso versamento della tassa automobilistica concernente gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti prodromici ed eccepisce la prescrizione triennale della tassa azionata.
Si è costituita la Regione Campania che, nell'eccepire in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze che non attengono all'attività di accertamento, ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che al contribuente sono stati validamente notificati gli avvisi di accertamento prodromici, atti non impugnati che hanno interrotto il termine di prescrizione triennale, per cui la pretesa erariale deve ritenersi consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d. lgs. n. 546/92.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate SS, che ha chiesto di rigettare il ricorso, stante la valida notifica degli atti prodromici.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente deduce di non aver mai ricevuto la notifica delle cinque cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata e riferite all'omesso versamento delle tasse automobilistiche, ma tale affermazione è smentita dalle allegazioni delle parti resistenti. Risulta infatti dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania e dall'Agenzia delle Entrate SS che la cartella n. 07120110231493319000
è stata notificata il 2 gennaio 2012, la cartella n. 07120130032348236000 è stata notificata il 14 febbraio
2013, la cartella n. 07120140072762476000 è stata notificata il 12 dicembre 2014, la cartella n.
07120150038119353000 è stata notificata il 29 settembre 2015, mentre la cartella n.
07120160079689932000 è stata notificata il 17 gennaio 2017, risultando tutte le notifiche regolari, essendo peraltro alcune avvenute in mani della moglie del contribuente. Ciò posto, deve richiamarsi il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Trib., n.
6436 dell'11 marzo 2025 e n. 22108 del 27 giugno 2024, Rv. 672317), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato;
dunque, l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma
3, ultimo periodo, del d. lgs. n. 546 del 1992, (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se la cartella di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10736 del 22.4.2024).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere pertanto disatteso, sussistendo tuttavia i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.