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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2982/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2301/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180035989291000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190106901976000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1017/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, a mezzo PEC in data 17/01/2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – CO dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 07120249040480873000, emesso per il recupero di un debito complessivo di € 2.541,17 relativo ad IRPEF e addizionali (anni d'imposta 2014 e 2015).
Il ricorrente ha eccepito, a fondamento dell'impugnazione, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche (n. 071/2018/00359892/91/000 e n. 071/2019/01069019/76/000), chiedendo, di conseguenza, la declaratoria di nullità/inefficacia del sollecito, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito preteso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.
Lgs. n. 546/92, affermando la definitività degli atti impositivi sottesi, in quanto regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e mai impugnati nei termini. L'Ufficio ha altresì documentato l'avvenuta notifica di un atto interruttivo della prescrizione (Preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900031129000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
La controversia verte primariamente sulla presunta mancata notifica degli atti presupposti al sollecito impugnato. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Ufficio, in virtù del principio sancito dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'intimazione di pagamento (o sollecito) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto prodromico. Tale preclusione processuale viene meno unicamente nel caso in cui il contribuente "non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Cass. civ. Sez. V, n. 23046/2016; conf. Cass. Ord. n. 23346/2024).
Nel caso di specie, l'AdER ha fornito piena prova documentale della regolare e tempestiva notifica sia delle cartelle di pagamento sia del successivo atto interruttivo. In particolare, dalla documentazione in atti emerge che l'Ufficio ha rigorosamente seguito la procedura prescritta dall'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario:
- Cartella n. 071 2018 00359892 91: Il messo notificatore ha tentato l'accesso in data 26/09/2018 attestando l'assenza del destinatario;
ha depositato l'atto nella Casa Comunale di Napoli;
ha affisso l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione; ed infine ha spedito la raccomandata informativa in data 02/10/2018, la quale è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
- Cartella n. 071 2019 01069019 76: Analogamente, tentato l'accesso in data 04/12/2019, si è proceduto al deposito presso la Casa Comunale e all'invio della raccomandata informativa in data 12/12/2019;
- Preavviso di fermo n. 07180201900031129000 (Atto interruttivo): Relativo ai carichi del 2014, è stato tentato l'accesso in data 06/11/2019, depositato presso la Casa Comunale, con invio della raccomandata informativa il 13/11/2019, successivamente restituita per compiuta giacenza. A fronte di tale quadro probatorio documentale, si ritengono perfezionate e valide le notifiche degli atti prodromici. Ne consegue, in adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Ord. n.
23346/2024), l'inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente relative al merito della pretesa tributaria, essendo le cartelle divenute definitive per omessa impugnazione nei sessanta giorni previsti dall'art. 21 del
D. Lgs. 546/92.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve altresì rigettarsi l'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dal ricorrente. L'Ufficio ha infatti dimostrato la regolarità non solo della notifica delle cartelle (2018
e 2019), ma anche l'esistenza e la valida notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 06/11/2019, atto quest'ultimo idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le somme portate a ruolo (IRPEF
2014).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2301/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180035989291000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190106901976000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1017/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, a mezzo PEC in data 17/01/2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – CO dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 07120249040480873000, emesso per il recupero di un debito complessivo di € 2.541,17 relativo ad IRPEF e addizionali (anni d'imposta 2014 e 2015).
Il ricorrente ha eccepito, a fondamento dell'impugnazione, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche (n. 071/2018/00359892/91/000 e n. 071/2019/01069019/76/000), chiedendo, di conseguenza, la declaratoria di nullità/inefficacia del sollecito, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito preteso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. L'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.
Lgs. n. 546/92, affermando la definitività degli atti impositivi sottesi, in quanto regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e mai impugnati nei termini. L'Ufficio ha altresì documentato l'avvenuta notifica di un atto interruttivo della prescrizione (Preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900031129000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
La controversia verte primariamente sulla presunta mancata notifica degli atti presupposti al sollecito impugnato. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Ufficio, in virtù del principio sancito dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'intimazione di pagamento (o sollecito) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto prodromico. Tale preclusione processuale viene meno unicamente nel caso in cui il contribuente "non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Cass. civ. Sez. V, n. 23046/2016; conf. Cass. Ord. n. 23346/2024).
Nel caso di specie, l'AdER ha fornito piena prova documentale della regolare e tempestiva notifica sia delle cartelle di pagamento sia del successivo atto interruttivo. In particolare, dalla documentazione in atti emerge che l'Ufficio ha rigorosamente seguito la procedura prescritta dall'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario:
- Cartella n. 071 2018 00359892 91: Il messo notificatore ha tentato l'accesso in data 26/09/2018 attestando l'assenza del destinatario;
ha depositato l'atto nella Casa Comunale di Napoli;
ha affisso l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione; ed infine ha spedito la raccomandata informativa in data 02/10/2018, la quale è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
- Cartella n. 071 2019 01069019 76: Analogamente, tentato l'accesso in data 04/12/2019, si è proceduto al deposito presso la Casa Comunale e all'invio della raccomandata informativa in data 12/12/2019;
- Preavviso di fermo n. 07180201900031129000 (Atto interruttivo): Relativo ai carichi del 2014, è stato tentato l'accesso in data 06/11/2019, depositato presso la Casa Comunale, con invio della raccomandata informativa il 13/11/2019, successivamente restituita per compiuta giacenza. A fronte di tale quadro probatorio documentale, si ritengono perfezionate e valide le notifiche degli atti prodromici. Ne consegue, in adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Ord. n.
23346/2024), l'inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente relative al merito della pretesa tributaria, essendo le cartelle divenute definitive per omessa impugnazione nei sessanta giorni previsti dall'art. 21 del
D. Lgs. 546/92.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve altresì rigettarsi l'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dal ricorrente. L'Ufficio ha infatti dimostrato la regolarità non solo della notifica delle cartelle (2018
e 2019), ma anche l'esistenza e la valida notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 06/11/2019, atto quest'ultimo idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le somme portate a ruolo (IRPEF
2014).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.