CASS
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/10/2025, n. 35807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35807 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da ALDO ACETO - Presidente - Sent. n. sez. 1217/2025 EMANUELA AI - Relatore - CC - 01/10/2025 SI SC R.G.N. 19924/2025 AL CR Motivazione Semplificata AL IA AN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Bauexpert Spa, in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di Trento Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l’annullamento con rinvio. 1. IN HA, legale rappresentante della società Bauxpert spa ricorre, quale terza interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, cod.proc.pen., avente ad oggetto i crediti d'imposta a carico della società, nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di NI CO e altri e della società Requalifica srl, per i reati di cui all’art. 416 e 316 ter cod.pen., art. 13 bis d.l. n. 34 del 2020 conv. con la l. n. 77 del 2020. 2. - Avverso l'ordinanza il difensore della società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, 324 e 582 cod.proc.pen. per avere il tribunale del riesame disatteso le censure difensive circa l'illiceità del sequestro preventivo dei crediti d'imposta a carico della società, avendo ritenuto, il tribunale, di restringere il giudizio di riesame esclusivamente al decreto di sequestro preventivo del 12 gennaio 2025 e non anche al decreto di sequestro preventivo del 12 maggio 2024, decreti eseguiti con un unico verbale di esecuzione di sequestro impeditivo dell'11 aprile 2025, Penale Sent. Sez. 3 Num. 35807 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 01/10/2025 2 senza alcuna specificazione dell'imputazione delle somme sequestrate ad uno dei due decreti in questione. Violazione del principio dell'effetto devolutivo del giudizio di riesame. E’ ben vero che, sotto un profilo strettamente letterale, la richiesta di riesame avanzata dalla difesa concerneva l'annullamento del sequestro preventivo di cui al decreto G.I.P. del 12 gennaio 2025, nondimeno non potrebbe sottacersi come tale richiesta avrebbe fatto espressamente riferimento all'unico verbale di esecuzione del sequestro in data 11 aprile del 2025. Ed invero nel verbale di esecuzione del sequestro in questione veniva genericamente richiamato sia al decreto in data 12 maggio 2024, che il decreto di sequestro preventivo del 12 gennaio 2025 senza però precisare se la concreta apprensione dei crediti nella disponibilità della società ricorrente fosse dipesa dall'uno o dall'altro decreto ovvero se fosse da considerarsi un unicum. Di poi, stante la concreta unitaria modalità di esecuzione del sequestro delle due categorie di crediti (cessione annullate e riduzione di crediti confluiti nel plafond del cessionario) non sarebbe possibile l'imputazione, con certezza, del vincolo di sequestro ad uno dei due specifici decreti. Peraltro, in conformità col principio devolutivo che opera anche nel giudizio di riesame il giudice competente ha piena cognizione e l'istanza, per essere valida, non necessita di motivi a sostegno, tant'è che il tribunale può anche decidere su ragioni diverse rispetto a quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi solo successivamente alla sua adozione. Nel caso di specie, quindi, l'ordinanza sarebbe viziata per essersi il tribunale del riesame limitato per un mero cavillo formale e/o letterale a non vagliare la fondatezza dei presupposti per l'adozione del sequestro preventivo impeditivo dei crediti di cui la società ricorrente ha la legittima disponibilità con un grave pregiudizio patrimoniale. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in punto . Il tribunale del riesame avrebbe totalmente omesso di accertare e di motivare la sussistenza del requisito del fumus commissi delitti, in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. Di poi non avrebbe affrontato il tema proposto dalla difesa, con la richiesta di riesame, della buona fede in capo alla società cessionaria dei crediti. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla motivazione apparente in punto , difettando nel caso in esame, il concreto e attuale pericolo della circolazione di un credito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Secondo il provvedimento impugnato, la società ricorrente, terza estranea al reato, ha proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo 3 impeditivo, emesso dal G.I.P., in data 12/01/2025, in esecuzione del quale erano stati sequestrati i crediti fittizi creati dalla società Requalifica srl, oggetto di indagine nell’ambito di frodi sul c.d. superbonus;
che nel verbale di esecuzione del sequestro ad opera della Guardia di Finanza, in data 11 aprile 2025, vi era il riferimento a due decreti di sequestro preventivo, il primo in data 12 maggio 2024 e il secondo in data 12/01/2025; che, tuttavia, i crediti sequestrati a carico della ricorrente non erano stati sequestrati in esecuzione del decreto impugnato del 12/01/0225. Argomenta, sul punto, il Tribunale che il decreto di sequestro impeditivo del 12/01/2025 concerneva non crediti già ceduti (quelli caduti in sequestro per effetto dell’esecuzione dell’11/04/2025) bensì “la quota parte ancora non utilizzata dei crediti inesistenti creati da Requalifica srl per complessivi € 8.364.051,29”. 5. Sotto un primo profilo, la ricorrente che ammette di avere impugnato il solo decreto di sequestro in data 12/01/2025, deduce la violazione dell’effetto devolutivo, nella realtà pienamente osservato, argomentando che si sarebbe dovuto estendere il riesame anche al primo decreto ritendendolo implicitamente impugnato, argomento privo di pregio e manifestamente infondato. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare entrambi i decreti dal momento che dal verbale di esecuzione risultava, appunto, l’esecuzione di due decreti. Ha proposto istanza di riesame avverso al solo decreto del 12/01/2025. La società terza interessata che avrebbe diritto alla restituzione, legittimata a proporre istanza di riesame, ai sensi dell’art. 322 cod.proc.pen., ben avrebbe potuto impugnare anche il decreto di sequestro in data 12/05/2024, avendone avuto conoscenza all’atto dell’esecuzione, entro dieci giorni, ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen., ma non avendo proposto impugnazione avverso tale decreto, questa non può ritenersi implicita per effetto dell’impugnazione del decreto del 12/01/2025. 6. Infine, il provvedimento impugnato ha poi rilevato che quanto sequestrato alla società era l’oggetto del sequestro disposto nel 2024, e non di quello impugnato. La motivazione del provvedimento è presente e non apparente, unico vizio deducibile in materia di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali. Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, del secondo (sussistenza del fumus commissi delicti) e terzo motivo (periculum in mora) che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto assorbiti sul rilievo che i crediti sequestrati alla società non erano stati sottoposti a sequestro in esecuzione del decreto impugnato. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 4 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI ALDO ACETO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l’annullamento con rinvio. 1. IN HA, legale rappresentante della società Bauxpert spa ricorre, quale terza interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, cod.proc.pen., avente ad oggetto i crediti d'imposta a carico della società, nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di NI CO e altri e della società Requalifica srl, per i reati di cui all’art. 416 e 316 ter cod.pen., art. 13 bis d.l. n. 34 del 2020 conv. con la l. n. 77 del 2020. 2. - Avverso l'ordinanza il difensore della società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, 324 e 582 cod.proc.pen. per avere il tribunale del riesame disatteso le censure difensive circa l'illiceità del sequestro preventivo dei crediti d'imposta a carico della società, avendo ritenuto, il tribunale, di restringere il giudizio di riesame esclusivamente al decreto di sequestro preventivo del 12 gennaio 2025 e non anche al decreto di sequestro preventivo del 12 maggio 2024, decreti eseguiti con un unico verbale di esecuzione di sequestro impeditivo dell'11 aprile 2025, Penale Sent. Sez. 3 Num. 35807 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 01/10/2025 2 senza alcuna specificazione dell'imputazione delle somme sequestrate ad uno dei due decreti in questione. Violazione del principio dell'effetto devolutivo del giudizio di riesame. E’ ben vero che, sotto un profilo strettamente letterale, la richiesta di riesame avanzata dalla difesa concerneva l'annullamento del sequestro preventivo di cui al decreto G.I.P. del 12 gennaio 2025, nondimeno non potrebbe sottacersi come tale richiesta avrebbe fatto espressamente riferimento all'unico verbale di esecuzione del sequestro in data 11 aprile del 2025. Ed invero nel verbale di esecuzione del sequestro in questione veniva genericamente richiamato sia al decreto in data 12 maggio 2024, che il decreto di sequestro preventivo del 12 gennaio 2025 senza però precisare se la concreta apprensione dei crediti nella disponibilità della società ricorrente fosse dipesa dall'uno o dall'altro decreto ovvero se fosse da considerarsi un unicum. Di poi, stante la concreta unitaria modalità di esecuzione del sequestro delle due categorie di crediti (cessione annullate e riduzione di crediti confluiti nel plafond del cessionario) non sarebbe possibile l'imputazione, con certezza, del vincolo di sequestro ad uno dei due specifici decreti. Peraltro, in conformità col principio devolutivo che opera anche nel giudizio di riesame il giudice competente ha piena cognizione e l'istanza, per essere valida, non necessita di motivi a sostegno, tant'è che il tribunale può anche decidere su ragioni diverse rispetto a quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi solo successivamente alla sua adozione. Nel caso di specie, quindi, l'ordinanza sarebbe viziata per essersi il tribunale del riesame limitato per un mero cavillo formale e/o letterale a non vagliare la fondatezza dei presupposti per l'adozione del sequestro preventivo impeditivo dei crediti di cui la società ricorrente ha la legittima disponibilità con un grave pregiudizio patrimoniale. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in punto . Il tribunale del riesame avrebbe totalmente omesso di accertare e di motivare la sussistenza del requisito del fumus commissi delitti, in violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. Di poi non avrebbe affrontato il tema proposto dalla difesa, con la richiesta di riesame, della buona fede in capo alla società cessionaria dei crediti. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla motivazione apparente in punto , difettando nel caso in esame, il concreto e attuale pericolo della circolazione di un credito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Secondo il provvedimento impugnato, la società ricorrente, terza estranea al reato, ha proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo 3 impeditivo, emesso dal G.I.P., in data 12/01/2025, in esecuzione del quale erano stati sequestrati i crediti fittizi creati dalla società Requalifica srl, oggetto di indagine nell’ambito di frodi sul c.d. superbonus;
che nel verbale di esecuzione del sequestro ad opera della Guardia di Finanza, in data 11 aprile 2025, vi era il riferimento a due decreti di sequestro preventivo, il primo in data 12 maggio 2024 e il secondo in data 12/01/2025; che, tuttavia, i crediti sequestrati a carico della ricorrente non erano stati sequestrati in esecuzione del decreto impugnato del 12/01/0225. Argomenta, sul punto, il Tribunale che il decreto di sequestro impeditivo del 12/01/2025 concerneva non crediti già ceduti (quelli caduti in sequestro per effetto dell’esecuzione dell’11/04/2025) bensì “la quota parte ancora non utilizzata dei crediti inesistenti creati da Requalifica srl per complessivi € 8.364.051,29”. 5. Sotto un primo profilo, la ricorrente che ammette di avere impugnato il solo decreto di sequestro in data 12/01/2025, deduce la violazione dell’effetto devolutivo, nella realtà pienamente osservato, argomentando che si sarebbe dovuto estendere il riesame anche al primo decreto ritendendolo implicitamente impugnato, argomento privo di pregio e manifestamente infondato. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare entrambi i decreti dal momento che dal verbale di esecuzione risultava, appunto, l’esecuzione di due decreti. Ha proposto istanza di riesame avverso al solo decreto del 12/01/2025. La società terza interessata che avrebbe diritto alla restituzione, legittimata a proporre istanza di riesame, ai sensi dell’art. 322 cod.proc.pen., ben avrebbe potuto impugnare anche il decreto di sequestro in data 12/05/2024, avendone avuto conoscenza all’atto dell’esecuzione, entro dieci giorni, ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen., ma non avendo proposto impugnazione avverso tale decreto, questa non può ritenersi implicita per effetto dell’impugnazione del decreto del 12/01/2025. 6. Infine, il provvedimento impugnato ha poi rilevato che quanto sequestrato alla società era l’oggetto del sequestro disposto nel 2024, e non di quello impugnato. La motivazione del provvedimento è presente e non apparente, unico vizio deducibile in materia di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali. Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, del secondo (sussistenza del fumus commissi delicti) e terzo motivo (periculum in mora) che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto assorbiti sul rilievo che i crediti sequestrati alla società non erano stati sottoposti a sequestro in esecuzione del decreto impugnato. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 4 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI ALDO ACETO