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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS LO TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2126/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Lamezia Terme - Via Senatore Perugini 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Senatore Perugini 88046 Lamezia Terme CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 24/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25011 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30409 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, chiede “Che l'On. Corte di Giustizia Tributaria adita Voglia dichiarare la cessata materia del contendere”.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del Direttore pro-tempore, così conclude: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio”. Il Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco pro-tempore, così conclude: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita contrariis reiectis: dichiarare la cessata materia del contendere, giusto deposito del provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento TASI 2016 e 2017 trasmessi alla parte;
dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1605/2022 depositato il 13.07.2022, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a TASI per gi anni 2016 e 2017, in epigrafe indicati, per l'importo annuo di euro 990,99, notificatigli in data 18.01.2022.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Lamezia Terme, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto nel merito.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 4, con sentenza n. 896/2023 depositata in data 24.03.2023, rigettava il ricorso e compensava le spese.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 28.09.2023 Ricorrente_1
Ricorrente_1, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 23 e 53 cost.; dell'art. 29 del “regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano”; della circolare dell'agenzia delle entrate n. 6/2012 e della circolare dell'agenzia del territorio n. 11/t.
Si sono costituiti in giudizio con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catanzaro ed il Comune di Lamezia Terme, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria in data 22.02.2024, il Comune di Lamezia Terme chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento - già notificato al difensore della Controparte - degli avvisi impugnati.
Medesima istanza avanzava in data 06.03.2024 il difensore del contribuente.
4. All'udienza del 07.11.2025 la Corte si riservava. All'udienza del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa nei sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 06.02.2024 il Comune di Lamezia Terme ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati relativi a TASI per gli anni 2016 e 2017.
Ai sensi dell'art. 46 del D.LGS. n.546/92, a tanto consegue l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS LO TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2126/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Lamezia Terme - Via Senatore Perugini 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Senatore Perugini 88046 Lamezia Terme CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 24/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25011 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30409 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, chiede “Che l'On. Corte di Giustizia Tributaria adita Voglia dichiarare la cessata materia del contendere”.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del Direttore pro-tempore, così conclude: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio”. Il Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco pro-tempore, così conclude: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita contrariis reiectis: dichiarare la cessata materia del contendere, giusto deposito del provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento TASI 2016 e 2017 trasmessi alla parte;
dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1605/2022 depositato il 13.07.2022, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a TASI per gi anni 2016 e 2017, in epigrafe indicati, per l'importo annuo di euro 990,99, notificatigli in data 18.01.2022.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Lamezia Terme, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto nel merito.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 4, con sentenza n. 896/2023 depositata in data 24.03.2023, rigettava il ricorso e compensava le spese.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 28.09.2023 Ricorrente_1
Ricorrente_1, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 23 e 53 cost.; dell'art. 29 del “regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano”; della circolare dell'agenzia delle entrate n. 6/2012 e della circolare dell'agenzia del territorio n. 11/t.
Si sono costituiti in giudizio con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catanzaro ed il Comune di Lamezia Terme, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria in data 22.02.2024, il Comune di Lamezia Terme chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento - già notificato al difensore della Controparte - degli avvisi impugnati.
Medesima istanza avanzava in data 06.03.2024 il difensore del contribuente.
4. All'udienza del 07.11.2025 la Corte si riservava. All'udienza del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa nei sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 06.02.2024 il Comune di Lamezia Terme ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati relativi a TASI per gli anni 2016 e 2017.
Ai sensi dell'art. 46 del D.LGS. n.546/92, a tanto consegue l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.