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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11352/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione personale e divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Raimondo ed elettivamente C.F._1
domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rossella ed elettivamente domiciliato nel suo studio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ha apposto.
1 Rimessa in decisione all'sito al deposito di note scritte disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in ordine condizioni della loro separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 31.10.2024, ha proposto Parte_1
cumulativamente domanda volta ad ottenere la pronuncia della sua separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Catania, il Controparte_2
08.07.2006, dal quale sono nati i figli (25.01.2008) e Persona_1 Persona_2
(03.02.2010), entrambi minorenni.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa di incompatibilità caratteriali e, in merito alle condizioni economiche,
ha allegato l'esistenza di una rilevante sperequazione patrimoniale tra i coniugi, con conseguente necessità di garantire ai figli, a seguito della separazione dei genitori, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La ricorrente ha poi chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni - con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre - e di onerare lo CP_1
del pagamento di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi, di importo pari ad € 1.200,00 (nella misura di € 600,00 per ciascuno), oltre al rimborso delle spese straordinarie, da ripartire fra i genitori ponendo a carico dello la quota del 60 %. CP_1
Costituendosi tempestivamente, senza opporsi alla domanda di Controparte_2
separazione, ha contestato la versione dei fatti fornita dalla ricorrente anche in merito alla frequenza del tempo trascorso con i figli e, a confutazione dell'asserita sperequazione economica, ha prodotto le dichiarazioni relative ai propri redditi per gli anni 2022-2023-2024, aderendo alla richiesta di affidamento condiviso dei minori, al relativo collocamento presso la madre, e chiedendo infine di
2 porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla moglie di un assegno mensile, per entrambi i figli, pari ad € 700,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.04.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi,
gli stessi, sentiti congiuntamente (ciascuno assistito dal proprio difensore costituito), hanno manifestato la volontà di trovare un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, accordo che, liberamente raggiunto e sottoscritto da entrambi (e dai rispettivi procuratori), è stato depositato telematicamente in atti.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, in base all'accordo – che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali ed in relazione ai figli – le parti hanno stabilito le seguenti condizioni:
“1. I coniugi Sigg.ri e vivranno separati e, Controparte_2 Parte_1
in particolare, la Sig.ra vivrà con i figli nella casa di sua proprietà sita Parte_1
in Catania, Via Santangelo Fulci n. 4.
2. I coniugi dichiarano di aver preventivamente risolto ogni questione economica derivante dalla
separazione e che provvederanno ciascuno al proprio personale sostentamento.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI E CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE
AL DI LORO MANTENIMENTO
3. I coniugi stabiliscono ed accettano l'affido congiunto dei propri figli minori, i quali, tuttavia,
vivranno e abiteranno normalmente con la madre.
4. Il padre potrà avere con se i figli, infrasettimanalmente, quando lo richiederà in relazione ai
3 propri impegni lavorativi, nonché ogni fine settimana, a settimane alterne, una volta, per tutto il
Weekend, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20 della domenica, con pernottamento presso la sua
dimora, e, la volta successiva, dalle ore 16, alle ore 23 della domenica, egli preleverà i figli dalla
abitazione della madre ed ivi li riaccompagnerà; aldilà di quanto sopra, per le festività natalizie, i
coniugi avranno con sé i figli per sette giorni consecutivi comprendenti, alternativamente, un anno,
la vigilia di natale e il natale e, l'anno successivo, la vigilia di capodanno e il capodanno, mentre
per le festività pasquali, i coniugi avranno con se i figli per tre giorni consecutivi comprendenti,
alternativamente, un anno il giorno di pasqua e l'anno successivo, il giorno della pasquetta;
per le
festività estive, il padre potrà tenere con se i figli nel periodo di agosto per quindici giorni
consecutivi, salvo l'accordo tra i coniugi per spostare il detto periodo a luglio.
5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma Controparte_2 Parte_1
mensile di € 800,00 (ottocento/00), mediante bonifico bancario all'IBAN
[...], con valuta entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di
contributo al mantenimento dei figli e così euro 400,00 (quattrocento,00) per ciascun figlio fino al
Giugno 2026. Fino a questa data il Sig. si farà carico del pagamento delle Controparte_2
residue rate dello scooter da lui acquistato per il figlio.
6. A decorrere dal mese di Luglio 2026, il Sig. corrisponderà alla Signora Controparte_2
fino a quando i figli, ancorché saranno divenuti maggiorenni, non Parte_1
raggiungeranno l'indipendenza economica, la somma mensile di euro 1000.00 (mille,00), euro 500
per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli
indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione con Sentenza della separazione
mediante bonifico bancario con valuta entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente IBAN
[...].
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura
del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle
4 per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte
dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte da S.S.N., quelle
per attività ludiche, ricreative e per le vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso
dell'altro genitore.
8. Le parti stabiliscono che gli assegni familiari saranno a totale beneficio della Sig.ra
[...]
, con la quale i figli convivono e a tal uopo il Sig. si Parte_1 Controparte_2
impegna fin da ora a prestare il relativo consenso di anno in anno.
9. Le parti stabiliscono che la somma mensile percepita dalla figlia a titolo di pensione Per_1
di invalidità, attualmente versata e accantonata su conto dedicato, continui ad essere versata ed
accantonata ex ante, per essere liberamente prelevata e utilizzata dalla stessa al raggiungimento
della maggiore età.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Nonché
dei passaporti dei figli e dei di loro documenti di identità validi per l'espatrio”.
L'accordo può dunque essere omologato dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo idoneo a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi già introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e poi sviluppati dalla successiva elaborazione normativa, sino a quella vigente.
Anche per quanto riguarda le pattuizioni d'ordine economico concernenti i figli, ritiene il
Collegio che esse siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, come documentate in atti, a garantire condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi, teso a regolare i loro reciproci rapporti, rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale domanda non è ancora procedibile, dovendosi attendere il maturare dei relativi presupposti di legge.
5 Va pertanto disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente decidendo nel giudizio iscritto al n. 11352/2024 R.G., pronuncia separazione di e ne omologa l'accordo e le Parte_1 Controparte_2
condizioni come integralmente riportate in parte motiva, e ordina all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 381, parte II, serie A, anno 2006).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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