Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2024, proposto da AN LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Tuccillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Agata de' Goti, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 17/2022, pubblicata il 31.01.2022 dal Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti – Dott.Rosario Molino all'esito del giudizio R.G. n. 22/C/2017, munita di formula esecutiva il 22.02.2022 e notificata, a mezzo p.e.c. il 02.03.2022, nella parte in cui il G.O. ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 2.050,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa MA RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che Rilevato che:
-l’avv. AN LO ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti n. 17 del 31.1.2022 con la quale il Comune di Sant’Agata De’Goti è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2020,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell’avv. AN LO dichiaratosi antistatario;
- la suddetta sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 22.2.2022 e notificata al Comune in data 02.03.2022, ed è passata in giudicato come da certificato della competente cancelleria;
- non avendo il Comune provveduto al pagamento dell’importo dovuto entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il difensore antistatario ha provveduto alla notifica del ricorso davanti a questo Tribunale per ottenere una pronuncia nella quale:
i)venga ordinato al Comune di Sant’Agata de Goti di ottemperare alla sentenza in epigrafe, per la somma non pagata;
ii)venga nominato un commissario ad acta, con il compito di procedere in caso di ulteriore inottemperanza;
iii) venga dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., per la mancata esecuzione della sentenza, in favore del ricorrente con relativa condanna dell’Amministrazione;
Considerato che il Comune di Sant’Agata de’Goti – non costituito in giudizio – risulterebbe in stato di dissesto ex art. 243 bis TUEL e tale stato rileverebbe ai fini del prosieguo del giudizio, sicchè con ordinanza 4423 del 4.6.2025 questa Sezione ha chiesto alla Prefettura di Benevento documentati chiarimenti e informazioni ufficiali in ordine allo stato di dissesto del Comune in questione o qualunque altra informazione utile ai fini del giudizio, da far pervenire alla segreteria della Sezione entro il 30 settembre 2025;
Rilevato che la Prefettura ha comunicato che con delibera n. 3 del 4.2.2019 il Comune di Sant’Agata dei goti si trova in stato di dissesto finanziario ex art. 246 TUEL;
Considerato che:
- a seguito dell'intervenuta dichiarazione, ai sensi dell'art. 244 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (cd. TUEL), dello stato di dissesto finanziario, il giudizio di ottemperanza in esame deve essere dichiarato estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 248, comma 2, TUEL, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
-"il divieto di un'azione esecutiva individuale nei confronti del Comune va esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, indubbiamente, anche il giudizio di ottemperanza qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro. Ciò in considerazione che la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore" (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226);
RITENUTO, pertanto, che:
- vada dichiarata l'estinzione del giudizio;
- il giudice non possa compiere atti o assumere provvedimenti a fronte di un giudizio estinto ex officio;
- le spese processuali, in considerazione del motivo sui cui si basa la presente decisione e della mancata costituzione del Comune, vadano dichiarate irripetibili e, conseguentemente, gli oneri fin qui sostenuti, ivi incluso quelli del contributo unificato, restino definitivamente a carico della parte che li ha anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA LL, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RA LL |
IL SEGRETARIO