TAR Napoli, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1514
TAR
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
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Sentenza 4 marzo 2026

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    Mancato pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza del Giudice di Pace

    Il Tribunale dichiara estinto il giudizio a causa dello stato di dissesto finanziario del Comune, ai sensi dell'art. 248, comma 2, TUEL. La procedura di liquidazione dei debiti degli enti dissestati è dominata dal principio della par condicio creditorum, inibendo azioni esecutive individuali, compresi i giudizi di ottemperanza per il mero pagamento di somme di denaro.

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    In caso di ulteriore inottemperanza del Comune

    Il giudizio è stato dichiarato estinto d'ufficio a causa dello stato di dissesto del Comune, rendendo inammissibile la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

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    Danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza

    Il giudizio è stato dichiarato estinto d'ufficio a causa dello stato di dissesto del Comune, rendendo inammissibile la richiesta di risarcimento danni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1514
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1514
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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