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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9147 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di
Napoli
Sezione Lavoro
1
Il Tribunale di Napoli Sezione lavoro, nella persona del giudice designato dott.ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 13349/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappr. e dif., come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pasquale Lipardi (C.F. ), presso il cui numero di fax 081- C.F._2
5529903 o indirizzo di posta elettronica dichiara Email_1 di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro.tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2025 parte ricorrente, premetteva che: in data 11/04/2022 inoltrava domanda n. 3930923209415 all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'assegno di invalidità; che nella seduta del 09/11/2022, definita in pari data, con verbale spedito in data 25/01/2023, la competente Commissione Medica riconosceva il ricorrente: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL
509/88) 67%; che avverso tale accertamento l'istante depositava ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Napoli sezione lavoro, e la causa recante Rg. n. 14354/2023 veniva assegnata al GOP
Dr. Davide Mozzillo che all'udienza di comparizione delle parti, conferiva incarico peritale al CTU dott. ; che, terminate le operazioni peritali, il CTU depositava il proprio elaborato Persona_1 con il quale riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 74% a decorrere da gennaio 2024; il
GOP, in data 09.01.2025, preso atto del mancato deposito del dissenso entro i 30 giorni dal deposito della CTU, con decreto emesso in data 10.01.2025 omologava l'accertamento sanitario secondo le risultanze della perizia;
in data 23.01.2025 il decreto di omologa unitamente al mod. AP70 e pedissequo atto di intimazione ad adempiere, veniva notificato a mezzo pec, ai domicili digitali dell' di Napoli e di Roma con contestuale invito all'Ente competente di procedere CP_1 all'erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'assegno di invalidità da accreditarsi sul conto corrente dell'istante come indicato nel modello citato;
che nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data della notifica del decreto di omologa (art. 445 bis cpc co.5) e dell'AP70, nulla è stato versato al ricorrente a titolo di arretrati dell'assegno di invalidità.
Tutto ciò premesso adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024 con vittoria delle spese di lite. Non si costituiva l' , nonostante la regolare notifica del ricorso. All'odierna CP_1 udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il diritto di credito di parte ricorrente al pagamento dei ratei arretrati per l'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024 è provato per tabulas (decreto di omologa del 10.1.2025 emesso CP_ dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, modello AP 70 notificato all' . L' convenuto, CP_1 non costituitosi, ha omesso di fornire la prova del pagamento della somma pretesa. CP_ Conseguentemente la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei per assegno di invalidità civile dal 01.01.2024, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo a quello di maturazione del diritto al saldo . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo tariffa in misura minima, in applicazione dello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza, con esclusione della voce “fase istruttoria/trattazione”, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il GL, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando sulla domanda ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei per assegno di invalidità civile dal 01.01.2024 nella misura di legge, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo la data di maturazione al saldo;
CP_
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Napoli, così deciso in data 10/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di
Napoli
Sezione Lavoro
1
Il Tribunale di Napoli Sezione lavoro, nella persona del giudice designato dott.ssa Daniela
Ammendola, all'udienza di discussione del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 13349/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappr. e dif., come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pasquale Lipardi (C.F. ), presso il cui numero di fax 081- C.F._2
5529903 o indirizzo di posta elettronica dichiara Email_1 di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro.tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2025 parte ricorrente, premetteva che: in data 11/04/2022 inoltrava domanda n. 3930923209415 all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'assegno di invalidità; che nella seduta del 09/11/2022, definita in pari data, con verbale spedito in data 25/01/2023, la competente Commissione Medica riconosceva il ricorrente: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL
509/88) 67%; che avverso tale accertamento l'istante depositava ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Napoli sezione lavoro, e la causa recante Rg. n. 14354/2023 veniva assegnata al GOP
Dr. Davide Mozzillo che all'udienza di comparizione delle parti, conferiva incarico peritale al CTU dott. ; che, terminate le operazioni peritali, il CTU depositava il proprio elaborato Persona_1 con il quale riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 74% a decorrere da gennaio 2024; il
GOP, in data 09.01.2025, preso atto del mancato deposito del dissenso entro i 30 giorni dal deposito della CTU, con decreto emesso in data 10.01.2025 omologava l'accertamento sanitario secondo le risultanze della perizia;
in data 23.01.2025 il decreto di omologa unitamente al mod. AP70 e pedissequo atto di intimazione ad adempiere, veniva notificato a mezzo pec, ai domicili digitali dell' di Napoli e di Roma con contestuale invito all'Ente competente di procedere CP_1 all'erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'assegno di invalidità da accreditarsi sul conto corrente dell'istante come indicato nel modello citato;
che nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data della notifica del decreto di omologa (art. 445 bis cpc co.5) e dell'AP70, nulla è stato versato al ricorrente a titolo di arretrati dell'assegno di invalidità.
Tutto ciò premesso adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024 con vittoria delle spese di lite. Non si costituiva l' , nonostante la regolare notifica del ricorso. All'odierna CP_1 udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il diritto di credito di parte ricorrente al pagamento dei ratei arretrati per l'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024 è provato per tabulas (decreto di omologa del 10.1.2025 emesso CP_ dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, modello AP 70 notificato all' . L' convenuto, CP_1 non costituitosi, ha omesso di fornire la prova del pagamento della somma pretesa. CP_ Conseguentemente la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei per assegno di invalidità civile dal 01.01.2024, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo a quello di maturazione del diritto al saldo . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo tariffa in misura minima, in applicazione dello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza, con esclusione della voce “fase istruttoria/trattazione”, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il GL, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando sulla domanda ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei per assegno di invalidità civile dal 01.01.2024 nella misura di legge, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo la data di maturazione al saldo;
CP_
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Napoli, così deciso in data 10/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)