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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1275/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00375249 60 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00375249 60 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione in data 27/01/2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00375249 60000, notificata il 30/11/2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 532,88 per "Raccolta rifiuti anni 2011-2012".
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti, specificamente contestando di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico indicato nel ruolo come "INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO NR 272449 DEL 29/07/2019". Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che il ruolo è stato reso esecutivo soltanto nel 2024, ben oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. per i tributi locali, e la decadenza ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sulle contestazioni afferenti il merito della pretesa contributiva e la notifica degli atti presupposti all'emissione del ruolo. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della propria attività e richiamando la normativa emergenziale COVID-19 in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. L'Agente della Riscossione chiedeva altresì di essere manlevato dall'Ente impositore in caso di soccombenza.
Nonostante il ricorso risultasse regolarmente notificato anche all'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che, a fronte della specifica contestazione del ricorrente circa la mancata notifica dell'atto presupposto (Intimazione di pagamento del 2019) indicato nel ruolo, l'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova dell'avvenuta e regolare notificazione di tale atto. È principio consolidato che l'onere di provare la notifica degli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa incombe sull'Amministrazione.
Inoltre, i crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano le annualità 2011 e 2012. Per i tributi locali, come la tassa sui rifiuti, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.. In assenza di prova circa la notifica di validi atti interruttivi intervenuti utilmente (non essendo stata provata la notifica dell'intimazione del 2019 citata nel ruolo), il termine di prescrizione deve ritenersi ampiamente decorso.
Nello specifico, per il tributo relativo all'anno 2012, il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2013, compiendosi il 31 dicembre 2017. Il ruolo è stato reso esecutivo solo in data 18/03/2024 e la cartella di pagamento è stata notificata il 30/11/2024, ossia quando il diritto alla riscossione era già estinto per prescrizione.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) invocate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, queste non possono spiegare effetti su un termine di prescrizione che, come nel caso di specie, era già interamente maturato (2017) prima dell'inizio del periodo di sospensione pandemica (2020).
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e che l'atto impugnato deve essere annullato.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in merito ai vizi della pretesa impositiva e alla mancata notifica degli atti presupposti, imputabili esclusivamente all'Ente creditore.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Annulla l'atto impugnato.
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborsi spese generali IVA e CPA come per legge.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la parte ricorrente.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1275/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00375249 60 000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00375249 60 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione in data 27/01/2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00375249 60000, notificata il 30/11/2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 532,88 per "Raccolta rifiuti anni 2011-2012".
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti, specificamente contestando di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico indicato nel ruolo come "INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO NR 272449 DEL 29/07/2019". Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che il ruolo è stato reso esecutivo soltanto nel 2024, ben oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. per i tributi locali, e la decadenza ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sulle contestazioni afferenti il merito della pretesa contributiva e la notifica degli atti presupposti all'emissione del ruolo. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della propria attività e richiamando la normativa emergenziale COVID-19 in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. L'Agente della Riscossione chiedeva altresì di essere manlevato dall'Ente impositore in caso di soccombenza.
Nonostante il ricorso risultasse regolarmente notificato anche all'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che, a fronte della specifica contestazione del ricorrente circa la mancata notifica dell'atto presupposto (Intimazione di pagamento del 2019) indicato nel ruolo, l'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova dell'avvenuta e regolare notificazione di tale atto. È principio consolidato che l'onere di provare la notifica degli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa incombe sull'Amministrazione.
Inoltre, i crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano le annualità 2011 e 2012. Per i tributi locali, come la tassa sui rifiuti, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.. In assenza di prova circa la notifica di validi atti interruttivi intervenuti utilmente (non essendo stata provata la notifica dell'intimazione del 2019 citata nel ruolo), il termine di prescrizione deve ritenersi ampiamente decorso.
Nello specifico, per il tributo relativo all'anno 2012, il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2013, compiendosi il 31 dicembre 2017. Il ruolo è stato reso esecutivo solo in data 18/03/2024 e la cartella di pagamento è stata notificata il 30/11/2024, ossia quando il diritto alla riscossione era già estinto per prescrizione.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) invocate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, queste non possono spiegare effetti su un termine di prescrizione che, come nel caso di specie, era già interamente maturato (2017) prima dell'inizio del periodo di sospensione pandemica (2020).
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e che l'atto impugnato deve essere annullato.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in merito ai vizi della pretesa impositiva e alla mancata notifica degli atti presupposti, imputabili esclusivamente all'Ente creditore.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Annulla l'atto impugnato.
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborsi spese generali IVA e CPA come per legge.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la parte ricorrente.