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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5971/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Africo - Piazza Municipio 27 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 571 22 11 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 571 del 22.12.2024 notificato in data 18.7.2025 relativo a IMU 2019, emesso per complessivo Euro 654,50. A sostegno del ricorso notificato al Comune di Africo, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa, il difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato, nonché la violazione dell'articolo 12 della Legge n. 121/2000 e l'omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituisce in giudizio il Comune di Africi che insiste per il rigetto del ricorso alla luce della notifica nei termini di legge dell'atto oggetto del presente gravame allegando documentazione in tal senso, nonché la determinazione n. 51 del 10/11/2023 e la Deliberazione Tariffa IMU anno 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione versata in atti dall' Ente impositore emerge come l'avviso di accertamento esecutivo sia stato spedito nei termini di legge alla luce del principio della scissione dei termini della notifica. Si osserva a tal proposito come, ai sensi del comma 161 della L.
296 del 27-12-2006, "Gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati". Nel caso di specie, dunque, la presente valutazione viene ad incentrarsi sulla questione della scissione soggettiva del procedimento notificatorio (c. d. postalizzazione), ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Il contesto normativo di riferimento è da ricondursi agli artt. 1334 e 1335 del Codice Civile che sanciscono il generale principio della ricettizietà degli atti unilaterali in base al quale gli atti predetti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza (salvo prova contraria) quando giungono all'indirizzo dello stesso.
Orbene, nella vigenza del predetto principio, al fine di salvaguardare l'interesse del notificante a non incorrere nella decadenza per gli atti processuali, a causa dell'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l'art.149 c.p.c e l'art.4, comma 3, L.890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l'interesse di costui. Pertanto, sulla scorta della nota sentenza della
Corte Costituzionale. n. 477/2002, il principio della cosiddetta "scissione degli effetti della notificazione", ha concretamente registrato, tra l'altro, diverse posizioni normative, tra le quali: - la legge n.263/2005, laddove si aggiunge un terzo comma all'art.149 c.p.c. che testualmente dispone come "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"; - il quinto comma dell'art. 16 del D.Lgs. n.546/92 per il processo tributario, laddove si dispone che "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; - l'art.37, comma 27, lett. f), del D.L. 223/2006, laddove, anche in questo caso, si aggiunge all'art.60 del DPR 600/73, il sesto comma che, in maniera del tutto analoga, recita: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Venendo adesso alla interpretazione giurisprudenziale, è imprescindibile la sentenza n.8867/2016, con cui la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, nel decidere proprio sul principio di postalizzazione, ha affermato che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva. Sempre i giudici di legittimità, con riferimento questa volta alla decadenza, hanno argomentato che "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria". (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. n.
22320/2014). E, in maniera non meno specifica, nel decidere sul decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo, in relazione ad un atto, indubbiamente recettizio, consegnato entro i termini al Servizio
Postale e poi da questo notificato successivamente al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza 10/01/2017, n. 385) ha testualmente rilevato che "la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre
2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647) ". Sempre per quanto attiene al tema, secondo cui "la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica", vedasi anche la più recente Cass. Sez. I,
14/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 14/02/2019), n.4519, oltre che Cass., Sez. 5 ., 9/12/2015 n. 24822. Può, infine, richiamarsi, Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019 n.19203, laddove, anche in questo caso, si argomenta che "secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014,
385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n.
14580/2018 che ha affermato il seguente principio “In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi
(nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso. L'orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna è divenuto, dunque, diritto vivente, con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, all' art. 60, lettera f) sesto capoverso il quale stabilisce inequivocabilmente, come sopra riportato, che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. Sulla scorta di tale consolidato orientamento, la Corte prende atto che, dalla documentazione prodotta, l'avviso di accertamento esecutivo, relativo a IMU 2019, è stato notificata ritualmente e nei termini di legge in quanto consegnato per la notifica il 17/12/2024, come da ricevuta di partenza della raccomandata N. 20190521518.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio pari a Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'Ente impositore. Reggio Calabria, 27.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5971/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Africo - Piazza Municipio 27 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 571 22 11 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 571 del 22.12.2024 notificato in data 18.7.2025 relativo a IMU 2019, emesso per complessivo Euro 654,50. A sostegno del ricorso notificato al Comune di Africo, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa, il difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato, nonché la violazione dell'articolo 12 della Legge n. 121/2000 e l'omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituisce in giudizio il Comune di Africi che insiste per il rigetto del ricorso alla luce della notifica nei termini di legge dell'atto oggetto del presente gravame allegando documentazione in tal senso, nonché la determinazione n. 51 del 10/11/2023 e la Deliberazione Tariffa IMU anno 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione versata in atti dall' Ente impositore emerge come l'avviso di accertamento esecutivo sia stato spedito nei termini di legge alla luce del principio della scissione dei termini della notifica. Si osserva a tal proposito come, ai sensi del comma 161 della L.
296 del 27-12-2006, "Gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati". Nel caso di specie, dunque, la presente valutazione viene ad incentrarsi sulla questione della scissione soggettiva del procedimento notificatorio (c. d. postalizzazione), ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Il contesto normativo di riferimento è da ricondursi agli artt. 1334 e 1335 del Codice Civile che sanciscono il generale principio della ricettizietà degli atti unilaterali in base al quale gli atti predetti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza (salvo prova contraria) quando giungono all'indirizzo dello stesso.
Orbene, nella vigenza del predetto principio, al fine di salvaguardare l'interesse del notificante a non incorrere nella decadenza per gli atti processuali, a causa dell'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l'art.149 c.p.c e l'art.4, comma 3, L.890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l'interesse di costui. Pertanto, sulla scorta della nota sentenza della
Corte Costituzionale. n. 477/2002, il principio della cosiddetta "scissione degli effetti della notificazione", ha concretamente registrato, tra l'altro, diverse posizioni normative, tra le quali: - la legge n.263/2005, laddove si aggiunge un terzo comma all'art.149 c.p.c. che testualmente dispone come "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"; - il quinto comma dell'art. 16 del D.Lgs. n.546/92 per il processo tributario, laddove si dispone che "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; - l'art.37, comma 27, lett. f), del D.L. 223/2006, laddove, anche in questo caso, si aggiunge all'art.60 del DPR 600/73, il sesto comma che, in maniera del tutto analoga, recita: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Venendo adesso alla interpretazione giurisprudenziale, è imprescindibile la sentenza n.8867/2016, con cui la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, nel decidere proprio sul principio di postalizzazione, ha affermato che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva. Sempre i giudici di legittimità, con riferimento questa volta alla decadenza, hanno argomentato che "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria". (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. n.
22320/2014). E, in maniera non meno specifica, nel decidere sul decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo, in relazione ad un atto, indubbiamente recettizio, consegnato entro i termini al Servizio
Postale e poi da questo notificato successivamente al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza 10/01/2017, n. 385) ha testualmente rilevato che "la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre
2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647) ". Sempre per quanto attiene al tema, secondo cui "la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica", vedasi anche la più recente Cass. Sez. I,
14/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 14/02/2019), n.4519, oltre che Cass., Sez. 5 ., 9/12/2015 n. 24822. Può, infine, richiamarsi, Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019 n.19203, laddove, anche in questo caso, si argomenta che "secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014,
385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n.
14580/2018 che ha affermato il seguente principio “In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi
(nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso. L'orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna è divenuto, dunque, diritto vivente, con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, all' art. 60, lettera f) sesto capoverso il quale stabilisce inequivocabilmente, come sopra riportato, che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. Sulla scorta di tale consolidato orientamento, la Corte prende atto che, dalla documentazione prodotta, l'avviso di accertamento esecutivo, relativo a IMU 2019, è stato notificata ritualmente e nei termini di legge in quanto consegnato per la notifica il 17/12/2024, come da ricevuta di partenza della raccomandata N. 20190521518.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio pari a Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'Ente impositore. Reggio Calabria, 27.1.2026