Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 620
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato nei termini di legge, applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui per il notificante (l'Ente impositore) fa fede la data di consegna dell'atto all'ufficiale postale, anche se la notifica al destinatario si perfeziona in data successiva. Nel caso specifico, l'atto è stato consegnato per la notifica in data antecedente alla scadenza del termine di decadenza.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato

    La Corte non ha esaminato specificamente questo motivo in quanto ha rigettato il ricorso nel merito basandosi sulla validità della notifica.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 12 della Legge n. 121/2000

    La Corte non ha esaminato specificamente questo motivo in quanto ha rigettato il ricorso nel merito basandosi sulla validità della notifica.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte non ha esaminato specificamente questo motivo in quanto ha rigettato il ricorso nel merito basandosi sulla validità della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 620
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 620
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo