CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2025, n. 17537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17537 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da IA OR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del GIP di Bologna del 16/10/2024 (dep. 21/10/2024), visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 21/10/2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna rigettava l'istanza di dissequestro di 198 documenti indicati nel verbale di sequestro come beni culturali, tali da configurare corpo del reato di cui all'articolo 518-quater cod. pen.. 2. Avverso tale ordinanza il IA propone ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione: in primo luogo, si deduceva che nessuna prova è stata fornita in ordine alle caratteristiche che avrebbero fatto qualificare tali documenti come «beni culturali». Nulla dice in merito il consulente. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17537 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2025 Si tratta invero di oggetti che rientrano nel demanio accidentale e che ben possono essere di proprietà privata e quindi liberamente commerciabili, salvo che facciano parte di archivi completi costituenti un unicum, il che non è. Inoltre, si era evidenziato come tali documenti anche intrinsecamente erano privi della qualifica di beni culturali. Ed infatti, come si evince dal parere della Croce Rossa del 1958, allegato al ricorso, era possibile, già dal 1917, di cedere ad enti benefici e a privati materiali inutili e privi di interesse, quali senza dubbio quelli oggetto di sequestro. Per la Corce Rossa, in particolare, il d.l. 2034 del 10/08/1928, all'art. 16 prevede la possibilità che tali carte vengano cedutesenza corrispettivo alla Croce Rossa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, laddove il provvedimento impugnato pone in capo all'indagato l'onere di provare la provenienza dei documenti da procedure di scarto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge laddove il GIP, a sostegno della natura pubblica dei documenti, sottolinea che vi fossero istanze di rivendicazione o addirittura denunce. Queste ultime sono infatti tutte successive al sequestro né alcuna azione di rivendicazione è stata intentata. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge laddove il GIP sottolinea che il IA non ha presentato la richiesta ex art. 63 d. Igs. 42/2004, cosa che non era tenuto a fare in quanto i documenti non sono beni culturali. 2.5. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione laddove trascura l'aspetto relativo alle circolari della Croce Rossa, la quale fa esplicito riferimento al d.l. 2034/1928. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, il secondo e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. In primo luogo, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, laddove si evidenzia che il Tribunale di Ravenna ha specificato che il primo documento inserito dal IA sul sito di annunci commerciali denominato "ebay" appartiene all'archivio di detto Tribunale e segnatamente ad una serie di fascicoli penali del Pretore di Faenza del 1926. Analoga provenienza archivistica veniva ravvisata in 64 documenti inseriti dal IA su "ebay", mentre tre segnalazioni provenivano dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia. Elementi, tutti questi, che comprovano, almeno per tali documenti, l'appartenenza ad una serie archivistica completa e con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In secondo luogo, il motivo appare reiterare in modo pedissequo analoga doglianza formulata in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (v. pag. 2 provvedimento impugnato). 2 Il provvedimento impugnato sul punto precisa che dalla consulenza della D.ssa Carniatti, i cui contenuti evidentemente condivide e fa propri alla luce dei frequenti rinvii, emerge come la quasi totalità dei documenti avesse natura pubblica e che il ricorrente non avesse in alcun modo documentato la loro provenienza da procedure di scarto, non emergendo in alcun modo che la Soprintendenza avesse autorizzato scarti di documenti del XIX secolo e che due circolari della P.C.M. (del 1958 e del 1967) avevano escluso la possibilità di escludere dagli scarti la documentazione risalente al periodo bellico. Tale motivazione, certamente non apparente, non appare viziata da illogicità e quindi colloca il provvedimento al di fuori dei motivi consentiti in sede di scrutinio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali. Né il provvedimento impugnato appare viziato da violazione di legge. Ed infatti, l'articolo 16 del d.l. 10 agosto 1928, n. 2034, prescrive che (il corsivo è del Collegio) «per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931 tutte le carte e stampati delle amministrazioni dello stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonché la cosidetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana». E' quindi del tutto evidente che, affinché i documenti possano essere esclusi dalla disciplina dei beni culturali, deve essere fornita la prova del riconoscimento, da parte dell'amministrazione di provenienza del documento, della «inutilità della ulteriore conservazione», che costituisce una clausola speciale di esclusione della illiceità, la cui la cui deduzione e allegazione non può che gravare sulla parte che vi ha interesse, ossia l'imputato, in applicazione del principio di «vicinanza della prova», secondo cui l'imputato può acquisire o quanto meno fornire, tramite allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). I motivi sono quindi inammissibili laddove censurano la motivazione e manifestamente infondati quanto alla violazione di legge dedotta. 3. La terza doglianza, secondo cui non sarebbe stata attivata alcuna azione di rivendicazione è manifestamente infondata, in quanto il provvedimento chiarisce che (pag. 3) per 111 documenti era stata avanzata richiesta di restituzione, mentre per altri 17 era stata formalizzata la volontà di procedere a denuncia. La doglianza, che si appunta sulla esistenza o meno di una formale azione rivendicatoria, non si confronta con il tenore del provvedimento ed è quindi generica e inammissibile. 3 4. La quarta doglianza deve essere esaminata alla luce della soluzione fornita alle prime due. Essa è manifestamente infondata, in quanto si basa, come esplicitamente affermato dallo stesso ricorrente, sulla asserita esclusione della natura di beni culturali dei documenti in sequestro, il che non è. 5. Coglie, inoltre, nel segno l'ordinanza laddove, a pag. 4, evidenzia che, anche qualora il IA dovesse dimostrare la sua buona fede ed essere prosciolto, i documenti non potrebbero allo stesso essere restituiti ai sensi dell'articolo 324, comma 7, cod. proc. pen., posta la loro natura di beni culturali e quindi inalienabili (con conseguente nullità degli eventuali atti di vendita ex art. 164 d. Igs. 42/2004). Il ricorso è quindi anche inammissibile per carenza di interesse. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/03/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 21/10/2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna rigettava l'istanza di dissequestro di 198 documenti indicati nel verbale di sequestro come beni culturali, tali da configurare corpo del reato di cui all'articolo 518-quater cod. pen.. 2. Avverso tale ordinanza il IA propone ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione: in primo luogo, si deduceva che nessuna prova è stata fornita in ordine alle caratteristiche che avrebbero fatto qualificare tali documenti come «beni culturali». Nulla dice in merito il consulente. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17537 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2025 Si tratta invero di oggetti che rientrano nel demanio accidentale e che ben possono essere di proprietà privata e quindi liberamente commerciabili, salvo che facciano parte di archivi completi costituenti un unicum, il che non è. Inoltre, si era evidenziato come tali documenti anche intrinsecamente erano privi della qualifica di beni culturali. Ed infatti, come si evince dal parere della Croce Rossa del 1958, allegato al ricorso, era possibile, già dal 1917, di cedere ad enti benefici e a privati materiali inutili e privi di interesse, quali senza dubbio quelli oggetto di sequestro. Per la Corce Rossa, in particolare, il d.l. 2034 del 10/08/1928, all'art. 16 prevede la possibilità che tali carte vengano cedutesenza corrispettivo alla Croce Rossa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, laddove il provvedimento impugnato pone in capo all'indagato l'onere di provare la provenienza dei documenti da procedure di scarto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge laddove il GIP, a sostegno della natura pubblica dei documenti, sottolinea che vi fossero istanze di rivendicazione o addirittura denunce. Queste ultime sono infatti tutte successive al sequestro né alcuna azione di rivendicazione è stata intentata. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge laddove il GIP sottolinea che il IA non ha presentato la richiesta ex art. 63 d. Igs. 42/2004, cosa che non era tenuto a fare in quanto i documenti non sono beni culturali. 2.5. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione laddove trascura l'aspetto relativo alle circolari della Croce Rossa, la quale fa esplicito riferimento al d.l. 2034/1928. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, il secondo e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. In primo luogo, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, laddove si evidenzia che il Tribunale di Ravenna ha specificato che il primo documento inserito dal IA sul sito di annunci commerciali denominato "ebay" appartiene all'archivio di detto Tribunale e segnatamente ad una serie di fascicoli penali del Pretore di Faenza del 1926. Analoga provenienza archivistica veniva ravvisata in 64 documenti inseriti dal IA su "ebay", mentre tre segnalazioni provenivano dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia. Elementi, tutti questi, che comprovano, almeno per tali documenti, l'appartenenza ad una serie archivistica completa e con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In secondo luogo, il motivo appare reiterare in modo pedissequo analoga doglianza formulata in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (v. pag. 2 provvedimento impugnato). 2 Il provvedimento impugnato sul punto precisa che dalla consulenza della D.ssa Carniatti, i cui contenuti evidentemente condivide e fa propri alla luce dei frequenti rinvii, emerge come la quasi totalità dei documenti avesse natura pubblica e che il ricorrente non avesse in alcun modo documentato la loro provenienza da procedure di scarto, non emergendo in alcun modo che la Soprintendenza avesse autorizzato scarti di documenti del XIX secolo e che due circolari della P.C.M. (del 1958 e del 1967) avevano escluso la possibilità di escludere dagli scarti la documentazione risalente al periodo bellico. Tale motivazione, certamente non apparente, non appare viziata da illogicità e quindi colloca il provvedimento al di fuori dei motivi consentiti in sede di scrutinio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali. Né il provvedimento impugnato appare viziato da violazione di legge. Ed infatti, l'articolo 16 del d.l. 10 agosto 1928, n. 2034, prescrive che (il corsivo è del Collegio) «per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931 tutte le carte e stampati delle amministrazioni dello stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonché la cosidetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana». E' quindi del tutto evidente che, affinché i documenti possano essere esclusi dalla disciplina dei beni culturali, deve essere fornita la prova del riconoscimento, da parte dell'amministrazione di provenienza del documento, della «inutilità della ulteriore conservazione», che costituisce una clausola speciale di esclusione della illiceità, la cui la cui deduzione e allegazione non può che gravare sulla parte che vi ha interesse, ossia l'imputato, in applicazione del principio di «vicinanza della prova», secondo cui l'imputato può acquisire o quanto meno fornire, tramite allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). I motivi sono quindi inammissibili laddove censurano la motivazione e manifestamente infondati quanto alla violazione di legge dedotta. 3. La terza doglianza, secondo cui non sarebbe stata attivata alcuna azione di rivendicazione è manifestamente infondata, in quanto il provvedimento chiarisce che (pag. 3) per 111 documenti era stata avanzata richiesta di restituzione, mentre per altri 17 era stata formalizzata la volontà di procedere a denuncia. La doglianza, che si appunta sulla esistenza o meno di una formale azione rivendicatoria, non si confronta con il tenore del provvedimento ed è quindi generica e inammissibile. 3 4. La quarta doglianza deve essere esaminata alla luce della soluzione fornita alle prime due. Essa è manifestamente infondata, in quanto si basa, come esplicitamente affermato dallo stesso ricorrente, sulla asserita esclusione della natura di beni culturali dei documenti in sequestro, il che non è. 5. Coglie, inoltre, nel segno l'ordinanza laddove, a pag. 4, evidenzia che, anche qualora il IA dovesse dimostrare la sua buona fede ed essere prosciolto, i documenti non potrebbero allo stesso essere restituiti ai sensi dell'articolo 324, comma 7, cod. proc. pen., posta la loro natura di beni culturali e quindi inalienabili (con conseguente nullità degli eventuali atti di vendita ex art. 164 d. Igs. 42/2004). Il ricorso è quindi anche inammissibile per carenza di interesse. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/03/2025.