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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2084/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 6.11.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04.10.1976, elettivamente domiciliati in RE NT (CE) alla Via Natale di Roma n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesco Menale, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.05.2025, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Lusciano, il giorno 13.07.2022, in costanza del quale nascevano i figli , in Napoli Per_1 in 29.04.2004, - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- ed , in Napoli il Per_2 pagina 1 di 3 5.01.2010; che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale in virtù di decreto di omologazione n. cronol. 1096/2020 del 24.01.2020, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, che aveva omologato le condizioni dalle stesse pattuite.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 04.11.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi, in data 15.11.2019, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del decreto di omologazione n. cronol. 1096/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
24.01.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. Pt_1
e la sig.ra celebrato il 13/07/2002, con atto trascritto presso l'ufficio de
[...] Parte_2 stato civile del Comune di Lusciano (CE);
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso la madre;
3. Il sig. vedrà i suoi figli il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00 salvo i Pt_1 suoi impegni lavorativi e diversi accordi tra i coniugi;
il sabato o la domenica o in giorni ed orari diversi da concordare salvo esigenze dei figli;
lo stesso terrà con sé i figli per il primo weekend del mese dal venerdì sera alle 20:00 alla domenica pomeriggio alle 17:00. I figli trascorreranno con il padre il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o 1 gennaio ad anni alterni. Per Pasqua i figli passeranno con il padre la Pasqua o il lunedì In Albis ad anni alterni e per le vacanze estive dieci giorni da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno;
4. Il sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli la somma di € 350,00 (di cui € 175,00 Pt_1 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese;
pagina 2 di 3
5. Il sig. si obbliga a corrispondere per i figli tutte le spese straordinarie ed urgenti nella Pt_1 misura del 50%;
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente omologa, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lusciano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione specificando che le statuizioni sull'affido sono relative al solo figlio minore
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lusciano il 13.07.2002 tra (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1976, e (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Capua Vetere (CE) il 04.10.1976, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano - (atto n. 23, parte II, serie A, anno
2002) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 6.11.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04.10.1976, elettivamente domiciliati in RE NT (CE) alla Via Natale di Roma n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesco Menale, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.05.2025, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Lusciano, il giorno 13.07.2022, in costanza del quale nascevano i figli , in Napoli Per_1 in 29.04.2004, - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- ed , in Napoli il Per_2 pagina 1 di 3 5.01.2010; che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale in virtù di decreto di omologazione n. cronol. 1096/2020 del 24.01.2020, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, che aveva omologato le condizioni dalle stesse pattuite.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 04.11.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi, in data 15.11.2019, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del decreto di omologazione n. cronol. 1096/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
24.01.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. Pt_1
e la sig.ra celebrato il 13/07/2002, con atto trascritto presso l'ufficio de
[...] Parte_2 stato civile del Comune di Lusciano (CE);
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso la madre;
3. Il sig. vedrà i suoi figli il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00 salvo i Pt_1 suoi impegni lavorativi e diversi accordi tra i coniugi;
il sabato o la domenica o in giorni ed orari diversi da concordare salvo esigenze dei figli;
lo stesso terrà con sé i figli per il primo weekend del mese dal venerdì sera alle 20:00 alla domenica pomeriggio alle 17:00. I figli trascorreranno con il padre il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o 1 gennaio ad anni alterni. Per Pasqua i figli passeranno con il padre la Pasqua o il lunedì In Albis ad anni alterni e per le vacanze estive dieci giorni da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno;
4. Il sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli la somma di € 350,00 (di cui € 175,00 Pt_1 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese;
pagina 2 di 3
5. Il sig. si obbliga a corrispondere per i figli tutte le spese straordinarie ed urgenti nella Pt_1 misura del 50%;
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente omologa, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lusciano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione specificando che le statuizioni sull'affido sono relative al solo figlio minore
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lusciano il 13.07.2002 tra (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1976, e (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Capua Vetere (CE) il 04.10.1976, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano - (atto n. 23, parte II, serie A, anno
2002) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3