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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1933/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Trecate (NO) il 16/10/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte I,
Anno 2004.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Novara in data 22.11.2024; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_3 Parte_2
in Trecate (NO) il 16/10/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 14, Parte I, Anno 2004 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa coniugale ubicata in Terdobbiate, via Cicogna n. 20, cointestata nella misura del 50% ai coniugi è stata venduta ed il ricavato è già stato ripartito tra gli stessi nella misura indicata nell'accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita;
2. DÀ ATTO i coniugi dichiarano di aver estinto tutti i rapporti comuni e di aver regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale;
3. DÀ ATTO che l'autovettura Hyundai I 10 tg. EV 981 CN, è stata definitivamente assegnata alla Sig.ra Parte_2
4. DÀ ATTO la Sig.ra conferma anche in sede di divorzio di rinunciare a Parte_2 qualsivoglia diritto e/o pretesa sulla nonché sulla Parte_4 partecipazione facente capo al Sig. e sui diritti dalla stessa derivanti da Parte_3 ritenersi definitivamente ed integralmente acquisiti da quest'ultimo;
pagina 2 di 3 5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a formulare reciproche pretese economiche al riguardo;
6. DÀ ATTO che coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere;
7. DÀ ATTO che i coniugi prestano altresì l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
8. DÀ ATTO che le spese legali saranno sopportate integralmente dal Sig. Parte_3
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1933/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Trecate (NO) il 16/10/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte I,
Anno 2004.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Novara in data 22.11.2024; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_3 Parte_2
in Trecate (NO) il 16/10/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 14, Parte I, Anno 2004 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa coniugale ubicata in Terdobbiate, via Cicogna n. 20, cointestata nella misura del 50% ai coniugi è stata venduta ed il ricavato è già stato ripartito tra gli stessi nella misura indicata nell'accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita;
2. DÀ ATTO i coniugi dichiarano di aver estinto tutti i rapporti comuni e di aver regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale;
3. DÀ ATTO che l'autovettura Hyundai I 10 tg. EV 981 CN, è stata definitivamente assegnata alla Sig.ra Parte_2
4. DÀ ATTO la Sig.ra conferma anche in sede di divorzio di rinunciare a Parte_2 qualsivoglia diritto e/o pretesa sulla nonché sulla Parte_4 partecipazione facente capo al Sig. e sui diritti dalla stessa derivanti da Parte_3 ritenersi definitivamente ed integralmente acquisiti da quest'ultimo;
pagina 2 di 3 5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a formulare reciproche pretese economiche al riguardo;
6. DÀ ATTO che coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere;
7. DÀ ATTO che i coniugi prestano altresì l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
8. DÀ ATTO che le spese legali saranno sopportate integralmente dal Sig. Parte_3
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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