Articolo 302 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 301Articolo 303
Versione
6 maggio 1952
Art. 302.
(Distinzione fra navi maggiori e navi minori)


Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura.
Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.
Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952