Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01988/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6005 del 2025, proposto da
AR DA, FF DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE IA, non costituito in giudizio;
per la declaratoria, dell'illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Vico Equense sull'istanza trasmessa, a mezzo pec, dai f.lli DA in data 17.07.2025, acquisita al protocollo del Comune di Vico Equense al n. 31623 del 17.07.2025, con la quale, si è richiesto al Comune:
A) L'immediata adozione di un provvedimento repressivo e ripristinatorio ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001, mediante Ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate dalla Sig.ra IA nel vano seminterrato (cantina) e delle ulteriori opere eseguite ai piani terra e primo;
B) L'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, co. 2-bis, della L. n. 241/1990, del Permesso di Costruire n. 17/2014 e dei successivi titoli edilizi (SCIA 2014 e 2016) rilasciati alla Sig.ra IA;
C) L'emissione di un'Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 D.lgs. 267/2000, al fine di disporre la messa in sicurezza dell'intero edificio e l'adozione di ogni misura necessaria a tutelare la pubblica e privata incolumità;
D) La segnalazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'attivazione del procedimento repressivo e sanzionatorio ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.lgs. 42/2004;
E) In via del tutto subordinata, ove l'Amministrazione Comunale dovesse mantenere l'inerzia sin qui riscontrata ovvero ritenere di non esercitare i propri poteri repressivi e di annullamento in autotutela, si chiede che la presente istanza sia trasmessa alla Regione Campania ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 380/2001, affinché quest'ultima possa attivare i propri poteri sostitutivi, provvedendo direttamente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ripristinatori e cautelari necessari al ristabilimento della legalità violata.
F) L'impegno da parte dell'Amministrazione a comunicare costantemente agli scriventi, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, ogni determinazione, provvedimento o atto che si intenderà adottare in relazione alla presente istanza.
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del connesso obbligo del Comune resistente di provvedere sull'istanza dei F.lli. DA notificata in data 17.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa AR RA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in qualità di comproprietari degli immobili siti nel Comune di Vico Equense, in area vincolata, al piano seminterrato, nello stesso immobile in cui sono situati gli immobili della controinteressata, sostenendo che la controinteressata abbia effettuato svariati abusi nei suddetto immobile, agiscono per la declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto dal Comune in relazione alla loro istanza notificata in data 17.07.2025 di: immediata adozione di un provvedimento repressivo e ripristinatorio ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, mediante Ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate dalla Sig.ra IA nel vano seminterrato (cantina) e delle ulteriori opere eseguite ai piani terra e primo; annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, co. 2-bis, della L. n. 241/1990, del Permesso di Costruire n. 17/2014 e dei successivi titoli edilizi (SCIA 2014 e 2016) rilasciati alla Sig.ra IA, per la loro intrinseca illegittimità e per la falsità delle dichiarazioni e rappresentazioni rese in sede procedimentale, che avrebbero artificiosamente dissimulato lo stato originario e legittimo dei luoghi, consentendo l’approvazione di interventi non assentibili, specie in area vincolata paesaggisticamente; emissione di un’Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 D.lgs. 267/2000, al fine di disporre la messa in sicurezza dell’intero edificio e l’adozione di ogni misura necessaria a tutelare la pubblica e privata incolumità; segnalazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’attivazione del procedimento repressivo e sanzionatorio ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.lgs. 42/2004. Essi inoltre, in via del tutto subordinata, ove l’Amministrazione Comunale dovesse mantenere l’inerzia sin qui riscontrata ovvero ritenere di non esercitare i propri poteri repressivi e di annullamento in autotutela, hanno chiesto la trasmissione della suddetta istanza alla Regione Campania ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 380/2001, affinché quest’ultima possa attivare i propri poteri sostitutivi, provvedendo direttamente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, ripristinatori e cautelari necessari al ristabilimento della legalità violata. Chiedono infine che il Comune assuma l’impegno di comunicare costantemente agli scriventi, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, ogni determinazione, provvedimento o atto che si intenderà adottare in relazione alla presente istanza.
Espongono nel ricorso che, nonostante il decorso dei termini di Legge, nessuna delle amministrazioni destinatarie ha fornito riscontro.
Pertanto, i ricorrenti, con nota di sollecito del 17.09.2025, trasmessa via PEC al Comune di Vico Equense, alla Regione Campania e alla Soprintendenza, hanno diffidato le Amministrazioni a provvedere entro venti giorni, richiamando espressamente: il rischio statico e per l’incolumità pubblica derivante dalle opere abusive; la violazione del dovere di provvedere su istanze puntuali e circostanziate; e l’avvertimento che, in difetto di riscontro, gli istanti si sarebbero visti costretti ad adire le competenti sedi giurisdizionali.
Il suddetto sollecito è stato acquisito al protocollo dal Comune di Vico Equense con il n. 39985 del 17.09.2025.
Tanto premesso, essi deducono:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO;
VIOLAZIONE DEI POTERI DOVUTI DI AUTOTUTELA E DI VIGILANZA – OMESSO ESERCIZIO DI POTERI VINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990, DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001 E DELL’ART. 54 D.LGS. 267/2000.
Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
Il Comune di Vico Equense si è costituito e ha depositato una memoria di costituzione, corredata da documenti, tra cui la nota di riscontro n. 50497 del 31 dicembre 2024, con cui il Comune aveva dato risposta alla segnalazione dei ricorrenti in data 23/12/2024 al n. 49930, di pericoli per la statica dell’edificio, a seguito dei lavori effettuati dalla controinteressata.
Nella suddetta nota di riscontro, il Comune ha richiamati i diversi rapporti tecnici redatti, nei quali “ non si rilevava alcun vizio di legittimità in ordine ai suddetti titoli abilitativi edilizi, inoltre veniva in sostanza acclarato che i lavori eseguiti, e in corso, erano conformi ai precitati titoli abilitativi edilizi, erano regolarmente muniti delle autorizzazioni di carattere statico-strutturale e sismico previste dalla vigente normativa in materia, e che non vi erano alterazioni abusive dello stato dei luoghi sotto il profilo urbanistico/Paesaggistico .” Il Comune ha pertanto escluso l’applicabilità delle richieste sanzioni e l’esercizio dell’autotutela.
Per quanto attiene alla segnalazione di paventato pericolo contenuta nella nota di cui
all’oggetto, la suddetta nota riferisce che si comunica che la segnalazione dei ricorrenti era stata trasmessa all’Ufficio comunale di Protezione Civile competente nel merito.
La controinteressata, pur evocata in giudizio, non si è costituita.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. rappresentando che: “ rapporti tecnici e le note richiamate dall’Amministrazione costituiscono meri atti istruttori, privi di autonoma efficacia provvedimentale, in larga parte antecedenti all’istanza del 17.07.2025 e, in ogni caso, non idonei a rappresentare una determinazione finale sulle specifiche richieste avanzate dai ricorrenti. Essi non risultano adottati all’esito di un procedimento formalmente concluso ai sensi della L. n. 241/1990, non contengono una motivazione strutturata e non sono mai stati comunicati agli istanti come atti conclusivi del procedimento .”
I ricorrenti hanno inoltre evidenziato che i rapporti comunali si limiterebbero a verificare la conformità delle opere ai titoli edilizi rilasciati, ma non affronterebbero il tema – centrale nell’istanza dei ricorrenti – della legittimità genetica di tali titoli, denunciata come inficiata da rappresentazioni non veritiere dello stato originario dei luoghi, da mutamenti di destinazione d’uso non assentibili e da incrementi volumetrici incompatibili con il P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
Il Comune di Vico Equense ha depositato una memoria nella quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’istanza dei ricorrenti prot. n. 31623/2025 sarebbe una mera reiterazione di precedenti istanze già avanzate con la nota prot. n. 49930 del 23.12.2024 (agli atti), corredata di perizia tecnica, alla quale il Comune ha già fornito riscontro, con la nota prot. n. 50497 del 31.12.2024. Peraltro, il Comune ha sottolineato come suddetto riscontro comunale non sia stato oggetto di impugnativa da parte dei ricorrenti.
Per quanto attiene alla richiesta di adozione di ordinanza sindacale contingibile e urgente, motivata alla luce di asseriti rischi statici a carico del fabbricato, il Comune ha riferito che, ricevuta la segnalazione, con nota prot. n. 2942 del 23.01.2025 (agli atti) invitava sia i ricorrenti sia la controinteressata sig.ra IA a produrre entro 30 giorni dettagliata perizia tecnica di staticità a firma di un ingegnere strutturista, pena l’adozione di provvedimento di sgombero. La sig.ra IA, con nota prot. n. 7418 del 21.02.2025 (agli atti), produceva nel termine assegnato la suddetta perizia, comprovando l’infondatezza di quanto segnalato dai ricorrenti nella propria diffida del 2024. Il Comune pertanto non procedeva all’emissione di alcuna ordinanza contingibile e urgente, non sussistendone i presupposti previsti dalla legge.
Anche in relazione a tale profilo, dunque, non vi sarebbe alcuna inerzia da parte del Comune.
Nel merito, il Comune ha comunque chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica, contestando l’eccezione comunale di inammissibilità, facendo riferimento alla circostanza della non sovrapponibilità tra le due istanze, quella del 23 dicembre 2024 e quella del 17 luglio 2025, oggetto del presente giudizio.
La comunicazione del 23.12.2024, infatti, era una mera “richiesta di informazioni e segnalazione situazione di potenziale pericolo”, con finalità eminentemente sollecitatoria e preventiva. “ L’istanza del 17.07.2025, invece, presenta natura e funzione radicalmente diverse: è indirizzata non solo al Comune ma anche alle Amministrazioni competenti (Regione, Soprintendenza), è corredata da ricostruzione giuridico urbanistica e, soprattutto, chiede l’adozione di un complesso di provvedimenti espressamente individuati, tra cui: provvedimenti repressivi e ripristinatori ex art. 31 D.P.R. 380/2001, annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, co. 2-bis, L. 241/1990, ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D.lgs. 267/2000, attivazione della tutela paesaggistica ex artt. 146 e 167 D.lgs. 42/2004, e – in via subordinata – trasmissione alla Regione per l’esercizio dei poteri sostitutivi .”
Rileva inoltre parte ricorrente che, in ogni caso, non è stato mai adottato un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento, riferibile all’istanza del 17 luglio 2025.
Infine, anche tenuto conto della nota prot. 2942 del 23.01.2025 e alla perizia depositata dalla controinteressata, non risulta che il Comune abbia mai assunto una determinazione conclusiva del procedimento, con riferimento alla questione della richiesta di adozione di una ordinanza contingibile e urgente in ragione dell’esistenza di pericoli per la staticità dell’immobile.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in primo luogo fondato con riferimento alla domanda di declaratoria di silenzio serbato sulla istanza di emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 D.lgs. 267/2000, al fine di disporre la messa in sicurezza dell'intero edificio e l'adozione di ogni misura necessaria a tutelare la pubblica e privata incolumità.
Va sul punto, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune resistente, per assenza di obbligo di provvedere, avendo il Comune già provveduto sulla precedente analoga istanza del 24 dicembre 2024.
Infatti, come peraltro rilevato anche dal Comune resistente, in relazione alla precedente segnalazione di rischi per la statica dell’edificio del 2024, il Comune ha unicamente provveduto, con nota prot. n. 2942 del 23.01.2025, recante avviso di avvio del procedimento, ad invitare sia i ricorrenti sia la controinteressata sig.ra IA a produrre entro 30 giorni dettagliata perizia tecnica di staticità a firma di un ingegnere strutturista, pena l’adozione di provvedimento di sgombero. Successivamente, la sig.ra IA, con nota prot. n. 7418 del 21.02.2025 (agli atti), ha inviato al Comune una perizia (senza peraltro che risulti la comunicazione della stessa anche a parte ricorrente), nella quale il tecnico incaricato afferma l’insussistenza dei paventati pericoli per la statica dell’immobile. Tuttavia, il Comune non risulta aver concluso il procedimento con un provvedimento espresso in riscontro all’istanza di parte ricorrente, recante la determinazione definitiva di non provvedere all’adozione della richiesta di adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, ma si è solo limitato a non procedere oltre. Né risulta che abbia dato comunicazione alla parte istante dell’esito della nota del 23 gennaio 2025.
Infine, nella nota prot. n. 50497 del 31.12.2024, risulta unicamente che il Comune aveva trasmesso la segnalazione all’Ufficio comunale di Protezione Civile competente.
Non vi è pertanto, nel caso in esame, da parte dei ricorrenti, una reiterazione di una precedente istanza già esitata.
Nel merito, la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia tenuta da parte ricorrente è fondata.
Come in plurime occasioni affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, la conclusione del procedimento avviato con un’istanza da parte di un privato necessita l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso, non essendo sufficiente l’esercizio di mera attività istruttoria non confluita poi in alcuna formale determinazione conclusiva. Ciò anche al fine di consentire all’istante la possibilità di impugnare detto provvedimento conclusivo, anche se di segno negativo, e di ottenere pertanto su di esso un sindacato giudiziale approfondito e completo. Né può ritenersi l’istanza di parte ricorrente manifestamente infondata, essendo a sua volta corredata da una perizia comprovante l’esistenza dei paventati rischi.
Deve dunque essere ordinato al Comune di Vico Equense di pronunciarsi in via definitiva, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, con un provvedimento espresso, sulla istanza di adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, al fine di disporre la messa in sicurezza dell’intero edificio e l’adozione di ogni misura necessaria a tutelare la pubblica e privata incolumità.
Per quanto riguarda gli altri profili dell’istanza del 17 luglio 2025, oggetto del presente giudizio, al fine di scrutinare l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune sotto il duplice profilo della natura meramente reiterativa di detta istanza rispetto a quella del 23 dicembre 2024 e della mancata impugnazione della nota di riscontro n. 50497 del 31 dicembre 2024, occorre procedere ad un confronto tra le due istanze.
Invero, l’istanza del 23 dicembre 2024 di parte ricorrente è principalmente finalizzata a segnalare l’esistenza di rischi statici sull’immobile in questione.
Con riferimento alla questione di regolarità urbanistica dell’immobile, l’istanza si limita ad affermare: “ sotto il profilo della regolarità urbanistica, appare come l’originaria autorizzazione edilizia n.999 del 16.05.1989, indubbiamente affetta da illegittimità e difformità non abbia trovato una reale sanatoria con il permesso di costruire in sanatoria n.17/14 rilasciato dal Vostro Comune in data 30.07.2014, poiché non venne mai pagata l’oblazione, né per il cambio di destinazione d’uso che per gli ulteriori ampliamenti. In merito al cambio di destinazione d’uso, invero, la inequivoca persistenza di un aumento del volume esistente non lo avrebbe , in nessun modo, potuto acconsentire .”.
L’istanza del 17 luglio 2025, invece, è espressamente volta ad ottenere provvedimenti repressivi, nonché l’esercizio dell’autotutela doverosa in relazione a titoli edilizi asseritamente illegittimi, e segnalazione alla Soprintendenza, oltre che all’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente in relazione ai paventati rischi statici.
Emerge dunque evidente la differenza di contenuto tra le due istanze, essendo la prima molto generica ed incentrata sui profili di sicurezza statica dell’immobile, mentre la seconda è molto più dettagliata e volta essenzialmente a richiedere l’esercizio dei poteri di autotutela, in relazione ai titoli edilizi conseguiti dalla controinteressata, denunciandone l’asserita illegittimità, con conseguente irrogazione delle sanzioni demolitorie e ripristinatorie.
Rispetto a tali nuovi profili introdotti dalla seconda istanza, il riscontro del 31 dicembre 2024, dà conto dei precedenti rapporti tecnici e conclude con l’affermazione che in essi “ non si rilevava alcun vizio di legittimità in ordine ai suddetti titoli abilitativi edilizi, inoltre veniva in sostanza acclarato che i lavori eseguiti, e in corso, erano conformi ai precitati titoli abilitativi edilizi,(…), e che non vi erano alterazioni abusive dello stato dei luoghi sotto il profilo urbanistico/Paesaggistico .”
Tanto chiarito in punto di fatto, occorre richiamare il principio, ribadito di recente anche dal Consiglio di Stato, secondo il quale: “ L'obbligo di concludere il procedimento non è escluso neanche se l'istanza è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, in quanto, in tal caso, il primo comma, ultima parte, dell'art. 2 della l. n. 241 prevede che la p.a. può emanare un provvedimento in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. In tal caso, dunque, non viene meno l'obbligo di provvedere, ma viene solo attenuato l'onere motivazionale, secondo uno schema poi ripreso anche dal c.p.a. (art. 74 c.p.a.).
11. In giurisprudenza è stato in alcuni casi escluso l'obbligo di provvedere in presenza di un'ostinata reiterazione di istanze già respinte dalla p.a., in quanto le istanze dei cittadini non devono tendere a bloccare e ingessare l'attività amministrativa. In tali casi, peraltro, l'esclusione dell'obbligo di provvedere deriva dalla circostanza che la p.a. si è già pronunciata sull'istanza proposta dal privato e ha, quindi, adempiuto all'obbligo di provvedere (cfr., Cons. Stato, sez. VI, sentenza 21 maggio 2019, n. 3269).
Il principio di buona fede ha, infatti, carattere bilaterale, non operando solo nei confronti della p.a., ma anche nei confronti del cittadino che si relazione con l'amministrazione pubblica.
In caso, quindi, di istanze capziosamente reiterate viene meno anche la ratio sottesa all'obbligo di provvedere, perché non vi è alcuna incertezza nell'azione amministrativa, ma solo una condotta del privato, contrastante con il principio di buona fede, che non merita tutela.” (Consiglio di Stato sez. IV, 28/07/2025, n. 6694).
Non è tuttavia questo il caso in esame, in quanto non è possibile ritenere che tra le due istanze in esame vi sia una capziosa reiterazione, in violazione dei principi di buona fede, da parte dei ricorrenti.
La seconda istanza invero, molto più dettagliata e documentata della precedente, introduce per la prima volta il tema della impossibilità di ravvisare uno “stato legittimo” originario al quale far riferimento, tenuto conto dei mutamenti di destinazione d’uso asseritamente non assentibili e degli intervenuti incrementi volumetrici, in tesi, incompatibili con il P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Rispetto a tali profili, la nota del 31.12.2024, non ha infatti fornito alcun ricontro.
Per tali ragioni, il ricorso deve ritenersi ammissibile e anche fondato, non avendo l’amministrazione provveduto, con provvedimento espresso, in ordine alle questioni evidenziate nella seconda istanza, nemmeno con una pronuncia semplificata.
In questi termini il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’amministrazione di procedere alla conclusione del procedimento, con l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Si nomina sin d’ora, per l’eventuale inottemperanza di entrambe le statuizioni, Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario dell’ufficio, il quale provvederà nell’ulteriore termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della eventuale persistente inottemperanza ad opera delle parti.
Non sussiste invece alcun obbligo di provvedere in relazione alla trasmissione dell’istanza alla Regione Campania ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 380/2001 – quale organo titolare del potere sostitutivo – essendo questo compito di parte istante e non dell’amministrazione.
Le spese possono essere compensate, attese le peculiarità in fatto della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 17 luglio 2025 dei ricorrenti nei sensi e termini di cui alla motivazione e ordina al Comune di provvedere su detta istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Si nomina sin d’ora, per l’eventuale inottemperanza di entrambe le statuizioni, Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario dell’ufficio, il quale provvederà nell’ulteriore termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della eventuale persistente inottemperanza ad opera delle parti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 29 gennaio 2026 e 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA NA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
AN TE, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR RA NA |
IL SEGRETARIO