Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5048/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Valerio ed Elvezio
Santarelli entrambi del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Boezio n. 6, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Patron ed
Elisabetta Fantini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano, Galleria del Corso n. 1, giusta procura in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale
pagina 1 di 12
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: - rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 Controparte_1 comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a CP_1 per i titoli dedotti in giudizio. Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c., dalla società la quale, sul presupposto Parte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società in relazione ai POD indicati nel ricorso, ha Controparte_1 domandato a questo Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di € 125.559,04 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di condannare la predetta Controparte_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, del predetto
[...] importo, oltre agli interessi di mora dal pagamento al saldo.
pagina 2 di 12 A sostegno della suddetta domanda, la ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso dei rapporti di somministrazione sopra indicati a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva
2008/118/CE).
Si è costituita in giudizio la quale ha, in sintesi, Controparte_1 dedotto: a) la mancanza di prova dei pagamenti chiesti in ripetizione;
b)
l'inapplicabilità alla controversa de qua del disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c.; c) l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare una norma interna per contrasto con una disposizione di una direttiva nell'ambito di controversie tra privati;
d) che, in ogni caso, non vi era alcun contrasto tra la normativa interna (l'art. 6 D.L. n. 511/1988) e il diritto dell'Unione europea (l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE), non costituendo le addizionali provinciali sull'accisa un tributo autonomo ed assolvendo, peraltro, le predette addizionali a funzioni specifiche individuate dal legislatore nazionale;
e) che deponeva a favore del rigetto della domanda attorea anche la sentenza della Corte di giustizia emessa in data 11.4.2024 nella causa C-316/22, secondo cui, per il principio di effettività, le azioni di ripetizione andavano proposte direttamente nei confronti dello Stato italiano.
La causa, di natura documentale, è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza del 16.1.2025 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito spiegate.
Giova, infatti, al riguardo rilevare che, se è vero che il giudice nazionale non
è titolare del potere di disapplicare una disposizione di diritto interno pagina 3 di 12 quando essa si ponga in contrasto con una direttiva nell'ambito dei c.d.
“rapporti orizzontali”, ovvero nelle controversie tra privati quale quella che interessa il presente giudizio, tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo la necessità per il giudice di procedere alla disapplicazione della norma nazionale, ovvero l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 citato, in contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE, risultando sufficiente, per la soluzione della controversia, fare riferimento alle categorie giuridiche proprie dell'ordinamento nazionale.
Tale conclusione è, del resto, conforme alla recente sentenza della Corte di
Giustizia (CGUE, 11 aprile 2024, causa C-316/22) pronunciatasi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como, sollevato nell'ambito di due procedimenti aventi ad oggetto, al pari del presente giudizio, domande di privati volte a ottenere il rimborso dal fornitore delle somme corrisposte a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica. La Corte di giustizia, nella sentenza sopra citata, dopo aver ribadito che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo e, dunque, essere invocata nei confronti di quest'ultimo davanti a un giudice nazionale, ha altresì precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali” (punto 25).
Ebbene, ad avviso del Tribunale1, lo strumento che l'ordinamento prevede per consentire al privato di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico che esso ha dovuto sopportare a causa di una disposizione nazionale che impone un obbligo tributario in contrasto con le norme del diritto pagina 4 di 12 dell'Unione è costituito appunto dall'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.
Nell'ambito di tale azione, infatti, il giudice deve verificare l'esistenza del presupposto per la ripetizione, ossia l'assenza di un valido titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens2.
E, nella specie, siffatto presupposto è costituito dal contrasto, da accertarsi in via meramente incidentale con riferimento al rapporto tributario tra amministrazione finanziaria e fornitore3, tra la norma impositiva del tributo e il diritto eurounitario, contrasto dal quale non può che derivare, per il principio del primato del diritto dell'Unione sulle norme nazionali,
l'illegittimità del tributo preteso dallo Stato e ribaltato a valle dal fornitore sull'utente.
Venendo, dunque, ad esaminare le ragioni per le quali va reputato sussistente il su indicato contrasto tra l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 citato e l'art. 1, par. 2, della direttiva europea 2008/118/CE, deve, innanzitutto rilevarsi che, in base alla normativa dell'Unione, gli Stati membri possono prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise armonizzate a condizione che, tra l'altro, tali ulteriori imposte rispondano ad una finalità specifica, che non sia puramente di bilancio. In proposito, la Corte di giustizia, con sentenza del 25 luglio 2018, causa C-
103/17, ha precisato che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica di cui si tratta, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali
pagina 5 di 12 specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Sempre la Corte di Giustizia ha, poi, chiarito che “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (punti 38-39).
Orbene, nella specie, deve ritenersi che, per le ragioni appresso spiegate, le addizionali provinciali per cui è lite non rispettino le condizioni poste dalla direttiva su richiamata, non rispondendo esse a “finalità specifiche”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia sopra citata, risultando esse meramente funzionali ad esigenze di fiscalità generale degli enti locali.
Al riguardo va, infatti, ricordato che l'esistenza del contrasto tra la normativa italiana in materia di addizionali e la direttiva europea, proprio con riferimento all'assenza di finalità specifiche rispetto alle addizionali provinciali, è già stato riscontrato tanto a livello europeo quanto nazionale.
Innanzitutto, la Commissione europea ha aperto, nel 2011, una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE in cui è stato contestato allo Stato italiano il contrasto tra le due norme citate, proprio poiché le addizionali previste dalla normativa nazionale sarebbero state prive di una finalità specifica rispetto al mero procacciamento di risorse per finanziare enti locali e regioni. E' del resto noto che a seguito dell'apertura di siffatta procedura di infrazione, il legislatore italiano, con il d.l. n. 23/2011 e il d.l. n. 68/2011 per quanto attiene alle Regioni a statuto ordinario, e con il d.l. n. 16/2012 per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, ha abrogato l'addizionale de qua, determinando l'archiviazione della procedura in parola da parte della
Commissione.
pagina 6 di 12 Analogamente, sul piano interno, deve richiamarsi la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'argomento.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis - e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva
92/12/CEE - “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente …. 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio
(C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto
19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31;
C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23)”4.
Ciò posto, sempre secondo la Corte di Cassazione, poiché il D.L. n. 511 del
1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, deve reputarsi come rispettata la prima condizione. “Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
pagina 7 di 12 dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare. Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare
o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio…”)5.
Alla luce di quanto fin qui esposto deve, dunque, affermarsi come esistente il contrasto su rilevato tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua e il diritto comunitario.
Né può, poi, ad avviso del Tribunale, accogliersi l'assunto difensivo della convenuta, volto ad escludere che l'addizionale provinciale sia “un'altra imposta indiretta”, con conseguente asserita non necessità della “finalità specifica” del tributo.
Per 5 ; vd. anche Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019.
pagina 8 di 12 Premesso, infatti, che la finalità della disciplina europea qui in esame è quella di evitare che, mediante l'utilizzo da parte degli Stati membri dello strumento impositivo indiretto, si verifichi uno sfalsamento della concorrenza all'interno dell'Unione, deve ritenersi che rispetto alla predetta finalità, ciò che assume rilievo decisivo è il fatto che essa vada effettivamente ad incidere su un consumo (nella specie quello di energia elettrica) già
“colpito” dalle accise e, dunque, determini, in concreto, quella imposizione indiretta aggiuntiva che, come già rilevato dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra citate, non è consentita dalla direttiva europea su richiamata in assenza delle specifiche condizioni dalla stessa previste.
Discende da tutto quanto fin qui esposto in ordine al su accertato, sia pure incidentalmente, contrasto della norma istitutiva delle addizionali provinciali con il diritto comunitario, l'illegittimità della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e, conseguentemente, l'assenza di una valida causa giustificatrice dei pagamenti effettuati dall'odierna ricorrente in favore della convenuta a titolo dell'addizionale de qua.
Venendo, dunque, alla determinazione del quantum debeatur, deve osservarsi che parte ricorrente ha indicato le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, producendo, altresì, le fatture emesse dalla somministrante nel corso del rapporto contrattuale6 ed indicando per ciascuno dei POD intestati alla ricorrente, il numero delle fatture emesse dalla convenuta, le rispettive date di emissione e di scadenza,
l'importo complessivamente richiesto, l'importo addebitato a titolo di addizionale provinciale, la data del pagamento7 e che, a fronte di ciò, alcuna specifica contestazione è stata svolta dalla resistente circa la materiale ricezione dei predetti pagamenti e circa la loro consistenza. Né, invero, la generica affermazione in ordine alla mancanza di prova documentale dei pagamenti richiesti in ripetizione può valere, di per sé sola, ed in assenza di qualsivoglia compiuta specificazione, nella specie non effettuata dalla pagina 9 di 12 resistente, come efficace contestazione del fatto storico relativo all'effettiva ricezione dei predetti pagamenti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. E ciò ricordato che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cfr. Cass. n. 17889/2020).
A ciò si aggiunga, infine, che il regolare pagamento, da parte dell'utente, dei corrispettivi di volta in volta pretesi dalla somministrante nel corso del rapporto contrattuale ben può desumersi dal fatto che non risulta che quest'ultima abbia mai contestato, neppure prima del giudizio, il mancato pagamento di qualche fattura, né risulta aver intentato nei confronti dell'odierna ricorrente alcuna azione per recuperare crediti insoluti.
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 125.559,04. Su tale somma vanno poi Parte_1 conteggiati gli interessi a decorrere, in mancanza di prova della mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione dei pagamenti non dovuti, intesa quale consapevolezza della insussistenza del diritto a conseguirli8, dalla messa in mora9 (28.8.202010).
Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale11.
Né, ad avviso del Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a
pagina 10 di 12 determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”.
Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”12, osserva il
Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, come sopra ampiamente detto, l'obbligazione restitutoria del fornitore sorge dall'avvenuto accertamento della contrarietà all'ordinamento comunitario, della norma impositiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in forza della quale il fornitore aveva, del tutto legittimamente, ribaltato sull'utente finale il costo del tributo e che, ai sensi del più volte richiamato art. 14 T.U.A13, il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (Cfr. anche Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
Tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito e considerato, altresì, che, come sopra già visto, la normativa,
pagina 11 di 12 anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 125.559,04, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, 1° comma, c.c., a decorrere dal 28.8.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 30.1.2025
La Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Agnese Ciprandi, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., nello stesso senso, anche la recente sentenza della C. d'Appello di Milano, sent. n. 1499/2024 del 24.5.2024, soprattutto par.
5.5. pagg. 13-15. 2 Cfr., tra le altre, Cass. n. 10114/2020 e Cass. 14200/2019, secondo cui “il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito”, principio questo che non pare allo stato essere stato superato dai recenti arresti con i quali, la Suprema Corte ha ammesso, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali direttamente nei confronti dell' Controparte_2 (Cass. n. 21154/2024 del 29.7.2024 e Cass. n. 24373/2024 dell'11.9.2024), senza
[...] tuttavia escludere expressis verbis la possibilità, fin qui costantemente ammessa dalla medesima Corte di Cassazione, di esperire la condictio indebiti nei confronti del fornitore. 3 Sul sindacato incidentale da parte del giudice ordinario in ordine alla legittimità della pretesa impositiva vd. Cass. n. 2064/2011. 4 Cfr., ex multis, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020. 6 Cfr. doc. 1 di parte ricorrente. 7 Cfr. cfr. doc. 3 di parte ricorrente. 8 Cfr., da ultimo, Cass. n. 12362/2024. 9 Cass., sez. un., n. 15895/2019. 10 Cfr. doc. 2 di parte ricorrente. 11 Cfr. in particolare Cass. 28409/2018. 12 V. ancora Cass. n. 61/2023 cit. 13 Il 2° comma dell'art. 14 T.U.A. prevede infatti che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”, e il quarto comma del medesimo articolo precisa che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.