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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 02/10/2025 alle ore 9.03 , innanzi al giudice LE EN, sono comparsi:
Per compare l'avv. oggi sostituito dall'avv. PANATTONI Parte_1 Parte_1
E ntumace.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 24.7.2025.
La parte rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE EN
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2024 promossa da:
Avv. (c.f. in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
EL RI (c.f. ) - contumace C.F._2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. ha agito in giudizio nei confronti della sig.ra Parte_1
EL CA per ottenere il pagamento del compenso relativo ad attività professionale svolta in favore della stessa tra il 2016 ed il 2023, deducendo: di aver prestato la propria opera in favore della resistente nelle seguenti cause: a) causa civile di opposizione all'esecuzione mobiliare, dinanzi al Tribunale di Pistoia
(R.G.N. 195/2016), promossa dalla EL nei confronti dell'Avv. Giovanni Giovannelli;
b) causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.N. 636/2016), promossa dalla
EL nei confronti dell'Avv. Giovanni Giovannelli;
c) causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.N. 1781/2021), promossa dalla EL nei confronti dell'Avv.
Giovanni Giovannelli;
d) causa civile dinanzi al Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro, (R.G.N. 691/2022), promossa da nei confronti di EL CA e;
di aver sollecitato più volte il Parte_2 Persona_2 pagamento delle proprie spettanze, una volta conclusi i mandati conferiti nelle suddette cause;
che la resistente non ha mai provveduto al saldo del dovuto. L'Avv. ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, 1) ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. Avv. dal 2016 Pt_1 Parte_1 al 2023, ha svolto per ordine, conto ed interesse della Sig.ra CA EL, nelle controversie civili richiamate in pagina 2 di 8 premessa del presente ricorso, l'attività professionale di cui ai progetti di notula versati in atti;
conseguentemente, 2)
CONDANNARE la Sig.ra CA EL al pagamento, in favore del Sig. della Parte_3 residua complessiva somma, compresi accessori e spese anticipate in nome e per conto della assistita, di € 16.729,99#, così composta: a) quanto a € 1.361,66#, come da progetto di notula del 17.06.2021, in merito alla causa civile N. 195/2016
R.G.E. del Tribunale di Pistoia;
b) quanto a € 4.158,83#, come da progetto di notula del 16.06.2021, in merito alla causa civile N. 636/2016 R.G. del Tribunale di Pistoia;
c) quanto a € 6.846,73#, come da progetto di notula del
22.09.2023, in merito alla causa civile N. 1781/2021 R.G. del Tribunale di Pistoia;
d) quanto a € 4.362,77#, come da progetto di notula del 12.01.2024, in merito alla causa civile N. 691/2022 R.G. del Tribunale di Pistoia, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di messa in mora al saldo. 3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
Dichiarata la contumacia della resistente all'udienza del 18.12.2024, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in corso di causa e svolta istruttoria solo documentale, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, richiamando quelle rese con l'atto introduttivo del giudizio nonché per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie meglio avanzate nelle note conclusive del 23.7.2025.
La causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività defensionale svolta in favore della resistente tra il 2016 ed il 2023 in relazione a quattro giudizi civili.
In particolare:
A) Causa civile di opposizione all'esecuzione mobiliare, dinanzi al Tribunale di Pistoia (r.g.n. 195/2016), promossa dalla sig.ra EL nei confronti dell'avv. Giovanni Giovannelli ed avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 195/2016
r.g.e. del Tribunale di Pistoia ed incardinata dal suddetto legale in forza del D.I. n°55/2009 e pedissequo atto di precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 8.401,19 oltre spese di notifica e successive occorrende (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale consistita nello studio della causa e pagina 3 di 8 nella redazione dell'atto introduttivo costituito dal ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. versato in atti (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Nulla tuttavia è stato documentato dall'odierno ricorrente in ordine all'effettivo svolgimento di attività processuale successiva alla fase introduttiva della causa. Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova sul punto articolato (cfr. cap. 1 sub a) e come tale da reputare inammissibile.
Del pari il ricorrente non ha provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente nel periodo 2014-2018, in relazione ai procedimenti di esecuzione presso terzi, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro 5.200,00 a
26.000,00), nonché all'attività processuale svolta (fase introduttiva), con applicazione dei compensi medi, in misura pari ad euro 526,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016) e decurtato l'acconto già ricevuto di euro 472,88 (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 53,12 euro (=526,00-472,88) per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
B) Causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (r.g.n. 636/2016), promossa dalla EL nei confronti dell'avv. Giovanni Giovannelli ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna resistente per la somma di euro 5.942,05 oltre interessi legali e spese.
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. con istanza di sospensione della esecuzione provvisoria dello stesso del
16.2.2016 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale nella fase di studio, introduttiva e trattazione della causa, dimostrata dalla redazione dell'atto introduttivo sopra indicato e dalla redazione delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. (cfr. doc. 4 fasc. ric.). pagina 4 di 8 Nulla tuttavia è stato documentato dall'odierno ricorrente in ordine all'effettivo svolgimento di attività processuale strettamente istruttoria e nella successiva fase decisionale. Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova sul punto articolato (cfr. cap. 1 sub b) e come tale da reputare inammissibile.
Del pari il ricorrente non ha provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente nel periodo 2014-2018, in relazione ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00), nonché all'attività processuale svolta (fase di studio, introduttiva e istruttoria- trattazione), con applicazione dei compensi medi per la fase di studio (875), introduttiva (740,00), e inferiori ai medi per la fase di trattazione-istruttoria (1.120,00) tenuto conto della mancata prova di effettivo svolgimento di attività istruttoria e, dunque, per complessivi euro 2.735,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016) e decurtato l'acconto già ricevuto di euro 452,10 (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 2.282,90 euro (=2.735,00-452,10) per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
C) Causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.N. 1781/2021), promossa dalla EL nei confronti dell'avv. Giovanni Giovannelli ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna resistente per la somma di euro 51.919,76 oltre interessi legali e spese.
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 4.6.2021 e notificato il 16.6.2021 (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale in tutte le fasi del giudizio, mediante la produzione dell'atto introduttivo sopra indicato e della ordinanza di accoglimento dell'opposizione emessa in data 22.11.2021, ove viene dato dello svolgimento della prima udienza di trattazione, dell'avvenuto mutamento del rito da ordinario di cognizione a sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e della rimessione della decisione al Collegio senza svolgimento di attività istruttoria (cfr. doc. 6 fasc. ric.). pagina 5 di 8 Il ricorrente non ha invece provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente alla data della decisione, in relazione ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00), nonché all'attività processuale svolta (fase di studio, fase introduttivo, fase decisione), con applicazione dei compensi secondo i valori inferiori ai medi richiesti dall'odierno ricorrente per la fase di studio (1.296.00), introduttiva (1.1147,00), decisionale (2.214,00) e, dunque, per complessivi euro 4.657,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta per 'importo di euro 4.657,00 per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
D) Causa civile dinanzi al Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro (r.g.n. 691/2022), promossa da Parte_2 nei confronti di EL CA e , avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di Persona_2
Pt_ questi ultimi in solido tra loro quali eredi della sig.ra del diritto della sig.ra a vedersi Per_3 corrispondere la somma complessiva di € 56.383,70 a titolo di differenze retributive dovute in dipendenza dell'attività lavorativa svolta come badante in favore della sig.ra Per_3
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento di lavoro sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha provato lo svolgimento dell'attività professionale limitatamente alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, mediante la produzione della memoria difensiva di costituzione e dei documenti ad essa allegati.
Il ricorrente non ha invece documentato lo svolgimento di attività difensiva successiva alla costituzione in giudizio e antecedente alla rinuncia al mandato professionale di cui alla nota depositata in tale giudizio in data 12.7.2023. Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova sul punto articolato (cfr. cap. 1 sub d) e come tale da reputare inammissibile.
Il ricorrente non ha altresì provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente alla data della decisione, in relazione alle pagina 6 di 8 cause di lavoro, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), nonché all'attività processuale effettivamente svolta (fase di studio e fase introduttiva), con applicazione dei compensi secondo i valori inferiori ai medi richiesti dall'odierno ricorrente per la fase di studio (1.786.00) e introduttiva (1.204,00) e, dunque, per complessivi euro 2.990,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta per l'importo di euro 2.990,00 per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
In conclusione, i compensi professionali spettanti all'avv. per l'attività defensionale svolta Parte_1 in favore della convenuta ammontano a complessivi euro 9.983,02, oltre accessori di legge ed interessi come sopra precisato.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 ss. mm. in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1 al pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di euro 9.983,02 per
[...] Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge e interessi come specificato in parte motiva;
2. condanna EL CA al pagamento in favore dell'avv. delle spese della presente Parte_1 procedura, che liquida per compenso professionale in euro 2.738,00, per esborsi documentati in euro
264,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Pistoia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
LE EN
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 02/10/2025 alle ore 9.03 , innanzi al giudice LE EN, sono comparsi:
Per compare l'avv. oggi sostituito dall'avv. PANATTONI Parte_1 Parte_1
E ntumace.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 24.7.2025.
La parte rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE EN
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2024 promossa da:
Avv. (c.f. in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
EL RI (c.f. ) - contumace C.F._2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. ha agito in giudizio nei confronti della sig.ra Parte_1
EL CA per ottenere il pagamento del compenso relativo ad attività professionale svolta in favore della stessa tra il 2016 ed il 2023, deducendo: di aver prestato la propria opera in favore della resistente nelle seguenti cause: a) causa civile di opposizione all'esecuzione mobiliare, dinanzi al Tribunale di Pistoia
(R.G.N. 195/2016), promossa dalla EL nei confronti dell'Avv. Giovanni Giovannelli;
b) causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.N. 636/2016), promossa dalla
EL nei confronti dell'Avv. Giovanni Giovannelli;
c) causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.N. 1781/2021), promossa dalla EL nei confronti dell'Avv.
Giovanni Giovannelli;
d) causa civile dinanzi al Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro, (R.G.N. 691/2022), promossa da nei confronti di EL CA e;
di aver sollecitato più volte il Parte_2 Persona_2 pagamento delle proprie spettanze, una volta conclusi i mandati conferiti nelle suddette cause;
che la resistente non ha mai provveduto al saldo del dovuto. L'Avv. ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, 1) ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. Avv. dal 2016 Pt_1 Parte_1 al 2023, ha svolto per ordine, conto ed interesse della Sig.ra CA EL, nelle controversie civili richiamate in pagina 2 di 8 premessa del presente ricorso, l'attività professionale di cui ai progetti di notula versati in atti;
conseguentemente, 2)
CONDANNARE la Sig.ra CA EL al pagamento, in favore del Sig. della Parte_3 residua complessiva somma, compresi accessori e spese anticipate in nome e per conto della assistita, di € 16.729,99#, così composta: a) quanto a € 1.361,66#, come da progetto di notula del 17.06.2021, in merito alla causa civile N. 195/2016
R.G.E. del Tribunale di Pistoia;
b) quanto a € 4.158,83#, come da progetto di notula del 16.06.2021, in merito alla causa civile N. 636/2016 R.G. del Tribunale di Pistoia;
c) quanto a € 6.846,73#, come da progetto di notula del
22.09.2023, in merito alla causa civile N. 1781/2021 R.G. del Tribunale di Pistoia;
d) quanto a € 4.362,77#, come da progetto di notula del 12.01.2024, in merito alla causa civile N. 691/2022 R.G. del Tribunale di Pistoia, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di messa in mora al saldo. 3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
Dichiarata la contumacia della resistente all'udienza del 18.12.2024, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in corso di causa e svolta istruttoria solo documentale, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, richiamando quelle rese con l'atto introduttivo del giudizio nonché per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie meglio avanzate nelle note conclusive del 23.7.2025.
La causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività defensionale svolta in favore della resistente tra il 2016 ed il 2023 in relazione a quattro giudizi civili.
In particolare:
A) Causa civile di opposizione all'esecuzione mobiliare, dinanzi al Tribunale di Pistoia (r.g.n. 195/2016), promossa dalla sig.ra EL nei confronti dell'avv. Giovanni Giovannelli ed avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 195/2016
r.g.e. del Tribunale di Pistoia ed incardinata dal suddetto legale in forza del D.I. n°55/2009 e pedissequo atto di precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 8.401,19 oltre spese di notifica e successive occorrende (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale consistita nello studio della causa e pagina 3 di 8 nella redazione dell'atto introduttivo costituito dal ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. versato in atti (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Nulla tuttavia è stato documentato dall'odierno ricorrente in ordine all'effettivo svolgimento di attività processuale successiva alla fase introduttiva della causa. Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova sul punto articolato (cfr. cap. 1 sub a) e come tale da reputare inammissibile.
Del pari il ricorrente non ha provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente nel periodo 2014-2018, in relazione ai procedimenti di esecuzione presso terzi, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro 5.200,00 a
26.000,00), nonché all'attività processuale svolta (fase introduttiva), con applicazione dei compensi medi, in misura pari ad euro 526,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016) e decurtato l'acconto già ricevuto di euro 472,88 (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 53,12 euro (=526,00-472,88) per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
B) Causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (r.g.n. 636/2016), promossa dalla EL nei confronti dell'avv. Giovanni Giovannelli ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna resistente per la somma di euro 5.942,05 oltre interessi legali e spese.
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. con istanza di sospensione della esecuzione provvisoria dello stesso del
16.2.2016 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale nella fase di studio, introduttiva e trattazione della causa, dimostrata dalla redazione dell'atto introduttivo sopra indicato e dalla redazione delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. (cfr. doc. 4 fasc. ric.). pagina 4 di 8 Nulla tuttavia è stato documentato dall'odierno ricorrente in ordine all'effettivo svolgimento di attività processuale strettamente istruttoria e nella successiva fase decisionale. Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova sul punto articolato (cfr. cap. 1 sub b) e come tale da reputare inammissibile.
Del pari il ricorrente non ha provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente nel periodo 2014-2018, in relazione ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00), nonché all'attività processuale svolta (fase di studio, introduttiva e istruttoria- trattazione), con applicazione dei compensi medi per la fase di studio (875), introduttiva (740,00), e inferiori ai medi per la fase di trattazione-istruttoria (1.120,00) tenuto conto della mancata prova di effettivo svolgimento di attività istruttoria e, dunque, per complessivi euro 2.735,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016) e decurtato l'acconto già ricevuto di euro 452,10 (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta limitatamente all'importo di 2.282,90 euro (=2.735,00-452,10) per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
C) Causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.N. 1781/2021), promossa dalla EL nei confronti dell'avv. Giovanni Giovannelli ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna resistente per la somma di euro 51.919,76 oltre interessi legali e spese.
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento civile sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente e stesa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 4.6.2021 e notificato il 16.6.2021 (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha altresì provato lo svolgimento dell'attività professionale in tutte le fasi del giudizio, mediante la produzione dell'atto introduttivo sopra indicato e della ordinanza di accoglimento dell'opposizione emessa in data 22.11.2021, ove viene dato dello svolgimento della prima udienza di trattazione, dell'avvenuto mutamento del rito da ordinario di cognizione a sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e della rimessione della decisione al Collegio senza svolgimento di attività istruttoria (cfr. doc. 6 fasc. ric.). pagina 5 di 8 Il ricorrente non ha invece provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente alla data della decisione, in relazione ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00), nonché all'attività processuale svolta (fase di studio, fase introduttivo, fase decisione), con applicazione dei compensi secondo i valori inferiori ai medi richiesti dall'odierno ricorrente per la fase di studio (1.296.00), introduttiva (1.1147,00), decisionale (2.214,00) e, dunque, per complessivi euro 4.657,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta per 'importo di euro 4.657,00 per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
D) Causa civile dinanzi al Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro (r.g.n. 691/2022), promossa da Parte_2 nei confronti di EL CA e , avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di Persona_2
Pt_ questi ultimi in solido tra loro quali eredi della sig.ra del diritto della sig.ra a vedersi Per_3 corrispondere la somma complessiva di € 56.383,70 a titolo di differenze retributive dovute in dipendenza dell'attività lavorativa svolta come badante in favore della sig.ra Per_3
Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio stipulato con la sig.ra EL avente ad oggetto la difesa assunta nel procedimento di lavoro sopra menzionato, mediante la produzione della procura alle liti conferita dalla resistente (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente), costituendo essa un sicuro indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (cfr. Cass. 22048/2020).
Il ricorrente ha provato lo svolgimento dell'attività professionale limitatamente alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, mediante la produzione della memoria difensiva di costituzione e dei documenti ad essa allegati.
Il ricorrente non ha invece documentato lo svolgimento di attività difensiva successiva alla costituzione in giudizio e antecedente alla rinuncia al mandato professionale di cui alla nota depositata in tale giudizio in data 12.7.2023. Né tale prova è stata offerta a mezzo testimoni, stante l'assoluta genericità del capitolo di prova sul punto articolato (cfr. cap. 1 sub d) e come tale da reputare inammissibile.
Il ricorrente non ha altresì provato l'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso.
La liquidazione del compenso professionale per l'opera prestata deve essere dunque effettuata dal
Tribunale in ossequio al DM 55/2014 nella formulazione vigente alla data della decisione, in relazione alle pagina 6 di 8 cause di lavoro, avuto riguardo al valore dell'affare (scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), nonché all'attività processuale effettivamente svolta (fase di studio e fase introduttiva), con applicazione dei compensi secondo i valori inferiori ai medi richiesti dall'odierno ricorrente per la fase di studio (1.786.00) e introduttiva (1.204,00) e, dunque, per complessivi euro 2.990,00.
All'importo come sopra liquidato vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA), nonché gli interessi di mora nella misura di legge dalla data del presente provvedimento al saldo (in punto di decorrenza degli interessi v. Cass. 2431/2011; Cass. 2954/2016).
Non risultano documentate ulteriori spese.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dal ricorrente ora esaminata va dunque accolta per l'importo di euro 2.990,00 per compensi, oltre accessori di legge ed interessi come sopra determinati.
In conclusione, i compensi professionali spettanti all'avv. per l'attività defensionale svolta Parte_1 in favore della convenuta ammontano a complessivi euro 9.983,02, oltre accessori di legge ed interessi come sopra precisato.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 ss. mm. in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1 al pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di euro 9.983,02 per
[...] Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge e interessi come specificato in parte motiva;
2. condanna EL CA al pagamento in favore dell'avv. delle spese della presente Parte_1 procedura, che liquida per compenso professionale in euro 2.738,00, per esborsi documentati in euro
264,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Pistoia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
LE EN
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