Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 134
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Istanza cautelare

    La richiesta di sospensiva è stata respinta per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • Rigettato
    Tardività dell'azione di accertamento e irrogazione sanzioni

    La Corte ha ritenuto che la constatazione dell'illecito sia stata operata immediatamente e che l'atto impositivo sia intervenuto entro il termine di prescrizione quinquennale. Inoltre, la contribuente è stata messa nella condizione di far valere le proprie ragioni fin da subito.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva della società

    La Corte ha ritenuto pacifico che la titolare dell'esercizio pubblico fosse la contribuente appellante, identificata come tale nel verbale di operazioni compiute, a nulla rilevando il fatto che l'apparecchio fosse stato preso in locazione da terzi. La buona fede non è invocabile da un operatore professionale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La motivazione per relationem con rinvio al verbale di constatazione non è illegittima, implicando l'adesione dell'Amministrazione alle conclusioni già raggiunte nel PVC.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'illecito contestato

    La perizia SOGEI, pur riferendosi ad un altro esemplare, è pertinente alla tipologia di apparecchio in questione e ne dimostra le caratteristiche illecite, assimilabili a quelle di una slot machine, anche se funzionante a gettoni. Le modalità di funzionamento sono pacifiche.

  • Rigettato
    Richiesta di rideterminazione delle somme

    Il calcolo dell'imposta è corretto e corrispondente alla presunta operatività giornaliera prevista dalla norma. Non è stata fornita prova documentale di un minor periodo di operatività. Le sanzioni sono proporzionali all'imponibile e determinate in aderenza al dettato normativo.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna dell'Amministrazione alle spese

    La totale soccombenza della contribuente impone la sua condanna a rimborsare le spese sostenute dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Accolto
    Rigetto dell'appello

    La sentenza appellata è stata confermata in ogni sua parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 134
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 134
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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