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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 844/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Studio Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 Ricorrente_1 P.IVA_1 Sas Di & C. -
Difeso da Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_1 C/o Studio Avv. -
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_1 C/o Studio Avv. -
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Piemonte E Valle D'Aosta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 251/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 76AL/2019 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“Reiectis contrariis, I) In via cautelare: Sospendersi l'atto impugnato a sensi dell'art. 47 del D.P.R. 546/1992. II) Nel merito: in totale riforma della sentenza appellata:
1) In via principale: Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, e/o dichiarare inefficace, in tutto o in parte, l'atto impugnato, e comunque dichiarare, per tutte le ragioni sopra indicate, l'insussistenza, in tutto o in parte, dei crediti vantati dall'Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli oggetto del procedimento.
2) In via subordinata: Previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità delle norme sopra richiamate, ridursi i crediti tributari e le sanzioni in relazione alle effettive potenzialità di utilizzo dell'apparecchio in oggetto, alle dimensioni e alle specifiche caratteristiche del locale, ed a ogni altro elemento come sopra specificato. III) Dichiararsi tenuta e condannarsi l'Agenzia delle Dogame e dei Monopoli alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare la ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota che si allega (All. 36).
- in subordine, compensare le spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1
1. Con ricorso datato 18.6.2024, , in proprio e quale legale Ricorrente_2 Ricorrente_1rappresentante della Soc. S.a.s. di & C., impugnava avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sede di Torino, riferito all'anno di imposta 2019, per complessivi € 48.600,00, oltre interessi e ad una sanzione di € 116.640,00. La pretesa azionata si riferiva al fatto che, all'interno dei locali dell'esercizio commerciale “ Ricorrente_2”, sito in Acqui Terme, era stata rinvenuta dagli operanti un'apparecchiatura da intrattenimento denominata “Apparecchiatura_1”, che consentiva ai clienti di giocare con vincite in denaro, senza essere collegata alla rete statale di raccolta del gioco. L'imposta dovuta, in assenza di documentazione contabile ed extracontabile sull'operatività dell'apparecchio, era stata quantificata sulla scorta della presunzione di cui all'art. 1, comma 646, lettera b), L. n. 190/2014, basata “su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. A sostegno del ricorso avverso il predetto atto impositivo, la AL eccepiva anzitutto la tardività dell'azione di accertamento, intervenuta a distanza di quasi cinque anni dal rinvenimento dell'apparecchio presso i locali de “Ricorrente_2”, in violazione dell'obbligo di contestazione immediata e con conseguente decadenza dal potere impositivo, non essendo stata motivata la ragione che, in ipotesi, avrebbe impedito una più celere irrogazione della sanzione. In secondo luogo, eccepiva il difetto di legittimazione in capo alla S.a.s. Ricorrente_2, poiché essa aveva semplicemente noleggiato da terzi l'apparecchio in questione. In via subordinata, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, poiché quest'ultimo si era limitato a riprodurre il contenuto del verbale di constatazione, senza rapportarsi con le articolazioni difensive già poste in essere dalla contribuente. In ogni caso, sosteneva l'insussistenza dell'illecito contestato, poiché l'apparecchio non prevedeva alcun costo per il suo utilizzo e non consentiva vincite in denaro. Contestava, sul punto, le risultanze della perizia prodotta dall'Ufficio, poiché consistente in un atto interno dell'amministrazione che, comunque, aveva un contenuto del tutto generico. In via ulteriormente subordinata, affermava l'illegittimità delle sanzioni applicate per manifesta sproporzione rispetto all'entità della violazione e chiedeva di adeguare la pretesa avversaria alle concrete potenzialità del suo utilizzo, anche tenendo conto della sua collocazione. Chiedeva, quindi, l'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento impugnato.
2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale del Piemonte e della Valle d'Aosta si costituiva in giudizio, replicando a tutte le argomentazioni avversarie. In particolare, evidenziava l'osservanza, da parte dell'Ufficio, dei termini - fissati dagli artt. 14 e 28 della L. 689/1981 - per la contestazione degli addebiti alla contribuente. Confermava, poi, la legittimazione passiva della S.a.s. Ricorrente_2, quale titolare dell'esercizio pubblico ove era stato installato l'apparecchio, poiché, essendo un operatore professionale, non poteva certo invocare la propria buona fede. Nel merito, confermava la natura illecita dell'apparecchio - come attestato sia dagli operanti, sia dalla perizia SOGEI prodotta in giudizio - ancorché funzionante esclusivamente a gettoni. Negava, poi, la sussistenza di qualsivoglia vizio motivazionale dell'atto impugnato e confermava l'ammontare delle sanzioni comminate, in quanto pienamente conformi al dettato legislativo. Insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso della contribuente.
3. La Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter, datata 13.2.2025, respingeva il ricorso, affermando anzitutto il pieno rispetto, da parte dell'Ufficio, dei termini fissati dalla legge per la notifica dell'atto impositivo, nonché l'espletamento di un rituale contraddittorio. Sempre in via preliminare, aggiungeva la sicura legittimazione passiva della S.a.s. Ricorrente_2, poiché titolare dell'esercizio pubblico nel quale era stato rinvenuto l'apparecchio. Nel merito, ribadiva la natura illecita del videogioco in questione, emergente dal verbale degli operanti e dalla perizia prodotta in giudizio. Da ultimo, affermava la corretta quantificazione delle somme pretese dall'Ufficio, del tutto corrispondenti alle previsioni normative vigenti. Nondimeno, il giudice di prime cure compensava per intero le spese di lite.
4. Avverso tale decisione, proponeva appello la contribuente, la quale, dopo avere interamente richiamato tutti i motivi di impugnazione già proposti, censurava la decisione di primo grado laddove non aveva considerato che l'eccezione preliminare già avanzata riguardava la tardiva contestazione del fatto, oltre che dell'irrogazione delle sanzioni. Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione, l'appellante sosteneva di essere mero esercente-gestore e, come tale, estraneo al rapporto tributario. Nel merito, confermava l'insufficiente dimostrazione, da parte dell'Ufficio, della natura illecita dell'apparecchio in questione, non potendosi attribuire valore di fede privilegiata alle valutazioni espresse dagli operanti nel corso della verifica, mentre la perizia prodotta si riferiva ad un apparecchio diverso da quello sequestrato alla contribuente e si esprimeva in termini del tutto generici. Ribadiva, infine, l'eccessività delle sanzioni comminate rispetto alla natura della violazione, tale da palesare vizi di incostituzionalità della normativa. Insisteva, quindi, per l'integrale riforma della decisione di primo grado. Chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in considerazione della fondatezza dell'impugnazione e del pericolo di gravi ed irreparabili danni per la contribuente, in considerazione delle difficoltà in cui versava quest'ultima, in ragione della crisi pandemica e delle condizioni economiche congiunturali.
5. All'udienza del 22.10.2025 veniva respinta la richiesta di sospensiva avanzata dalla contribuente.
6. In data 28.10.2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ribadiva le difese già svolte in primo grado. In particolare, dopo avere ricostruito la normativa applicabile al caso di specie, faceva presente anzitutto il pieno rispetto delle norme vigenti per l'emissione del verbale di contestazione. Precisava, altresì, la sicura legittimazione passiva della società Ricorrente_2 S.a.s., quale titolare dell'esercizio pubblico ove era stato rinvenuto l'apparecchio in questione, affermando pure che, la contribuente, operatore professionale, non poteva certo ritenersi in buona fede sull'effettiva natura di quel macchinario. Nel merito, ribadiva la fondatezza del recupero di imposta operato, richiamando sul punto il contenuto della perizia SOGEI prodotta in giudizio, riferita ad un macchinario assolutamente identico a quello detenuto dalla contribuente. Precisava, poi, che il solo fatto che il funzionamento dell'apparecchiatura avvenisse unicamente attraverso l'utilizzo di gettoni (e non di denaro contante) non impediva affatto l'assimilazione della stessa a quelle disciplinate dal comma sesto lettera A) dell'art. 110 TULPS, come già ritenuto da numerosa giurisprudenza. Infine, ribadiva la legittimità del calcolo della maggiore imposta accertata e della conseguente sanzione, poiché del tutto conforme alla normativa vigente.
7. In data 14.1.2026, la difesa della contribuente depositava una memoria difensiva, con la quale ribadiva la tardività dell'addebito contestato dall'Ufficio, invocando sul punto una sentenza del Consiglio di Stato. Insisteva, altresì, nell'eccezione relativa al difetto di legittimazione della Ricorrente_2 S.a.s., quale mero gestore del locale in questione. In ogni caso, ribadiva l'infondatezza della pretesa avversaria, sia in conseguenza del difetto di motivazione dell'atto, sia a causa della mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. In via subordinata, chiedeva comunque il ridimensionamento della sanzione applicata, in ragione delle effettive potenzialità di utilizzo dell'apparecchiatura.
8. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che, contrariamente a quanto insiste nel sostenere la difesa dell'appellante, la A.D.M. ha rispettato pienamente i termini fissati dalla legge per la constatazione dell'illecito e per la conseguente irrogazione delle sanzioni. Deve, infatti, trovare applicazione, nel caso di specie, non solo la disposizione di cui all'art. 14 della legge 689/1981, invocata dalla contribuente, laddove prescrive testualmente che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”, ma pure la norma, anch'essa inserita nel testo normativo specificamente dedicato alla disciplina delle “sanzioni amministrative”, di cui all'art. 28 della L. 689/82, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Orbene, nel caso di specie, nel “verbale di operazioni compiute” redatto, alla presenza della sig.ra AL (che lo ha sottoscritto), dagli operanti - dipendenti A.D.M. e Carabinieri - risulta (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) che, in data 4.7.2019, era stato rinvenuto presso l'esercizio commerciale “Ricorrente_2 ”, sito in Acqui Terme, Indirizzo_2 , un “apparecchio Apparecchiatura_1denominato “ ” che “risulta riprodurre giochi delle “slot machine”, non è collegato alla rete telematica ed è privo di titoli autorizzatori”. Conseguentemente, gli operanti, ritenendo l'apparecchiatura “non conforme alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110 comma 5 e 7 del TULPS e dalle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” procedevano al “sequestro amministrativo” della stessa, precisando espressamente che: “Si provvederà successivamente a redigere il verbale di constatazione presso l'Ufficio della S.O.T. di Alessandria e a notificarlo agli interessati nelle forme e nei termini di legge.”. Dunque, la constatazione dell'illecito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della Lo Ricorrente_2 S.a.s., è stata operata immediatamente, alla presenza della contribuente appellante, preavvisando la stessa della futura redazione nei suoi confronti di apposito verbale di constatazione. E' bensì vero che, solo in data 28.11.2023 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo), l'A.D.M. procedeva a notificare alla contribuente il “Processo Verbale di Constatazione PREU”, con il quale quantificava l'imponibile forfetario giornaliero dovuto dalla contribuente in conseguenza della violazione di cui sopra nella misura di “€ 3.000,00” per ciascun giorno di “presunta operatività come definito dall'art. 1, comma 646, della Legge 23/12/2014 n. 190”, nonché a comminare le sanzioni amministrative correlate al comportamento fiscalmente illecito della contribuente. Tuttavia, anche tale atto risulta rispettoso dei termini fissati dalla legge, poiché intervenuto entro il termine di prescrizione breve (quinquennale) fissato dal già citato art. 28 L. 689/81. Né può dirsi, che, nel caso concreto, il lasso temporale trascorso tra la constatazione dell'illecito e l'irrogazione delle sanzioni abbia compromesso il diritto di difesa della contribuente, posto che, già fin dal 7.11.2019 (cfr. verbale di audizione prodotto quale doc. 6 allegato al ricorso introduttivo), la contribuente era stata messa nella condizione di far valere le proprie ragioni, anche con l'assistenza del suo difensore di fiducia, che, non solo era comparso presso l'Ufficio della Sezione Operativa Territoriale di Alessandria dell'A.D.M., ma aveva anche già avuto modo di presentare memorie difensive scritte, richiamate in quella sede. Dunque, nessuna decadenza dal potere impositivo (ivi compreso l'aspetto sanzionatorio) si è verificata nel caso di specie, con conseguente sicura legittimità dell'avviso di accertamento sotto questo profilo.
2. Con riguardo poi alla legittimazione passiva dell'attuale appellante, circa la pretesa impositiva di cui si tratta, è sufficiente ricordare il disposto della norma posta a fondamento dell'avviso di accertamento e, cioè, l'art. 1, comma 646, della L. 23.12.2014, n. 190, il quale stabilisce che:
“Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;” Orbene, nel caso in esame, è del tutto pacifico che la “titolare” dell'esercizio pubblico, rappresentato dal locale commerciale “Ricorrente_2”, ove è stata rinvenuta l'apparecchiatura de qua, è sicuramente da identificarsi nella contribuente attuale appellante, come, del resto, risulta chiaramente anche dal già citato verbale di operazioni compiute del 4.7.1019, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, il fatto che quell'apparecchio fosse stato preso in locazione da un soggetto terzo. Giova precisare che risulta del tutto inconferente, in proposito, il richiamo operato dalla difesa dell'appellante alla pronuncia espressa da Cass. 15.12.2021 n. 40140 (la cui massima integrale recita che: “In tema di prelievo erariale unico (PREU), il gestore - ricoprendo un ruolo di supporto dell'attività del concessionario di contabilizzazione delle giocate, delle vincite e del PREU - è estraneo al rapporto tributario, non essendo né soggetto passivo del tributo (tale è il concessionario), né sostituito (del concessionario), con la conseguenza che la controversia sulla restituzione di somme non riconosciute dal concessionario al gestore è una controversia tra tali due parti, alla quale l'amministrazione finanziaria resta estranea.”), poiché, nella specie, non si discute affatto del rapporto tributario conseguente alle vincite effettivamente riscosse dal concessionario (come nella vicenda presa in esame dalla Suprema Corte in quella diversa controversia), bensì semplicemente dell'installazione di un'apparecchiatura, idonea al gioco d'azzardo, illecita (poiché non collegata al sistema statale di raccolta), e, cioè, di una fattispecie che è disciplinata specificamente come sopra riportato. Né può ritenersi sussistere la buona fede della contribuente, poiché un operatore professionale non può esimersi dall'esaminare compiutamente la liceità degli apparecchi da gioco da lui installati presso la propria attività commerciale (evitando così di affidarsi unicamente alle rassicurazioni del fornitore dell'apparecchiatura).
3. Ciò posto, occorre poi affermare anche la totale infondatezza del motivo di appello avanzato dalla contribuente in ordine al supposto difetto di motivazione dell'atto impositivo. Infatti, non può farsi scaturire alcuna nullità - come invece vorrebbe la difesa dell'appellante - dal solo fatto che l'amministrazione abbia recepito “acriticamente” il contenuto del PVC. E', anzi, di tutta evidenza che la mancata esposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane di argomentazioni difformi da quelle già esposte dagli operanti, implica semplicemente l'adesione dell'Amministrazione ai risultati già raggiunti nel PVC (evidentemente ritenuti condivisibili in toto) e non determina alcuna nullità. Siffatta conclusione è stata raggiunta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, laddove ha affermato che: “In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.” (Cass. 20.12.2018 n. 32957, conf. Cass. 20.12.2017 n. 30560). 4. Nel merito della pretesa, circa la fondatezza della stessa e con riguardo, in particolare, all'esatta natura del macchinario come avente natura illecita, è sufficiente richiamare quanto indicato nella perizia SOGEI prodotta quale all. 14 alle controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado. E' bensì vero, infatti, che tale perizia ha esaminato un altro esemplare del videogioco in questione, ma è altrettanto doveroso rilevare che essa si riferisce proprio alla tipologia denominata “ Apparecchiatura_1 ” (del tutto identica a quella di specie, come risulta evidente dalla comparazione delle fotografie contenute alla perizia stessa con quelle riferite al macchinario oggetto di causa) e, pertanto, le risultanze di quell'accertamento tecnico ben possono essere utilizzate ai fini della presente decisione. Orbene, nella perizia poc'anzi citata, si indica, con riferimento al macchinario di cui si tratta, che:
“Lo svolgimento del gioco è quello tipico di un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. ovvero una slot a rulli virtuali, con diverse linee di pagamento, possibilità di bettare per ogni partita tutti i 100 crediti in un solo colpo oppure suddividere in due o quattro bettate dal valore di 50 e 25 crediti rispettivamente. Anche le combinazioni vincenti sono quelle tipiche di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e permettono di vincere al massimo 10000 punti nella singola partita corrispondenti a 100 volte la posta secondo la conversione 1 gettone 100 crediti. In caso di vincita viene incrementato il contatore VINCITA. Tale contatore può essere convertito in PUNTI che possono essere usati in partite successive oppure può esserne richiesto il pagamento, In tal caso viene erogato 1 gettone ogni 100 unità del contatore. Tra le modalità di funzionamento dell'apparecchio sottoposto ad analisi e le modalità di funzionamento tipiche di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. non sono state rilevate differenze se non che uno risulta predisposto per funzionare a gettoni mentre l'altro è predisposto per funzionare con moneta in corso legale.” (cfr. a pp.
6-7 di tale perizia) non trascurando di precisare che: “nonostante venga dichiarato che “il prodotto della Società_1 non ha nessun costo e non ha nessuna vincita”, nel menu di test vengono riportati i contatori
“INCASSO”, “VINCITE EROGATE” e “UTILE” tipici di un apparecchio con vincite in denaro.” (cfr. a p. 11 di detto documento). Del resto, siffatte modalità di funzionamento dell'apparecchio non sono mai state contestate neppure dalla difesa dell'appellante e, pertanto, possono ritenersi pacifiche in causa. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Ricorrente_2 S.a.s., il contenuto della perizia, lungi dal risultare generico, appare ampiamente sufficiente per rendere evidente la sussistenza in apparecchi di quel tipo, delle caratteristiche descritte nell'art. 110, comma 6, lettera a) T.U.L.P.S., non risultando decisivo in senso contrario il solo fatto – del tutto pacifico - che essi funzionano materialmente con l'inserimento e l'erogazione non di moneta avente corso legale bensì di semplici gettoni, poiché questi ultimi sono suscettibili di essere agevolmente cambiati con denaro contante. Infatti, attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo. Proprio dal fatto che apparecchi di quel tipo sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6 lettera A dell'art. 110 TULPS, deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite. Pertanto, essendo indiscutibile il fatto che l'apparecchio detenuto dalla contribuente non fosse collegato alla rete statale di raccolta di gioco, ne consegue la sua sicura assoggettabilità al pagamento dell'imposta unica richiesta con l'avviso di accertamento di cui si tratta.
5. Infine, assolutamente corretto si appalesa pure il calcolo dell'imposta operato nell'avviso di accertamento qui impugnato, poiché del tutto corrispondente alla presunta operatività dell'apparecchio espressamente indicata dalla norma di legge già sopra ricordata (l'ultima parte dell'art. 1, comma 646, lett. a), della L. 23.12.2014, n. 190). Tale norma, invero, non può sospettarsi di incostituzionalità, essendo possibile per il contribuente dare la prova di un minor numero di giorni di effettiva operatività dell'apparecchio. Il comma 647 del medesimo art. 1 L. 190/2014 precisa, infatti, che: “In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.” Tuttavia, nel caso di specie, è doveroso notare che la contribuente, né durante le operazioni di verifica, né nell'atto introduttivo del processo, ha mai prospettato (né tantomeno comprovato documentalmente) il fatto di avere avuto la disponibilità di quegli apparecchi per un lasso temporale inferiore rispetto ai giorni effettivamente considerati nell'atto impositivo impugnato. Tantomeno, può rilevarsi una non manifesta incostituzionalità delle sanzioni comminate, poiché le stesse vengono quantificate in modo proporzionale all'entità dell'imponibile come sopra calcolato. Né può dirsi ingiustificata la scelta normativa di individuare quale parametro utile alla quantificazione del dovuto, una somma forfettariamente individuata (in € 3.000,00 giornalieri, a prescindere dai concreti ricavi del macchinario), stante l'estrema difficoltà di ricostruire a posteriori gli effettivi incassi, già realizzati con l'impiego di quel macchinario, ma mai contabilizzati dall'esercente. Giova precisare che, nel caso specie, anche le sanzioni sono state determinate in aderenza al dettato normativo e, pertanto, non può ravvisarsi alcun vizio dell'atto impositivo neppure sotto tale profilo.
6. La sentenza appellata deve, pertanto, essere interamente confermata. La totale soccombenza della contribuente impone, infine, la sua condanna a rimborsare le spese sostenute in giudizio dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si liquidano, anche con riferimento alla fase cautelare (ove la contribuente era risultata soccombente), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna la contribuente a rimborsare le spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dall'Ufficio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00. Torino, 28.1.2026. Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 844/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Studio Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 Ricorrente_1 P.IVA_1 Sas Di & C. -
Difeso da Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_1 C/o Studio Avv. -
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_1 C/o Studio Avv. -
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Piemonte E Valle D'Aosta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 251/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 76AL/2019 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“Reiectis contrariis, I) In via cautelare: Sospendersi l'atto impugnato a sensi dell'art. 47 del D.P.R. 546/1992. II) Nel merito: in totale riforma della sentenza appellata:
1) In via principale: Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, e/o dichiarare inefficace, in tutto o in parte, l'atto impugnato, e comunque dichiarare, per tutte le ragioni sopra indicate, l'insussistenza, in tutto o in parte, dei crediti vantati dall'Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli oggetto del procedimento.
2) In via subordinata: Previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità delle norme sopra richiamate, ridursi i crediti tributari e le sanzioni in relazione alle effettive potenzialità di utilizzo dell'apparecchio in oggetto, alle dimensioni e alle specifiche caratteristiche del locale, ed a ogni altro elemento come sopra specificato. III) Dichiararsi tenuta e condannarsi l'Agenzia delle Dogame e dei Monopoli alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare la ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota che si allega (All. 36).
- in subordine, compensare le spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1
1. Con ricorso datato 18.6.2024, , in proprio e quale legale Ricorrente_2 Ricorrente_1rappresentante della Soc. S.a.s. di & C., impugnava avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sede di Torino, riferito all'anno di imposta 2019, per complessivi € 48.600,00, oltre interessi e ad una sanzione di € 116.640,00. La pretesa azionata si riferiva al fatto che, all'interno dei locali dell'esercizio commerciale “ Ricorrente_2”, sito in Acqui Terme, era stata rinvenuta dagli operanti un'apparecchiatura da intrattenimento denominata “Apparecchiatura_1”, che consentiva ai clienti di giocare con vincite in denaro, senza essere collegata alla rete statale di raccolta del gioco. L'imposta dovuta, in assenza di documentazione contabile ed extracontabile sull'operatività dell'apparecchio, era stata quantificata sulla scorta della presunzione di cui all'art. 1, comma 646, lettera b), L. n. 190/2014, basata “su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. A sostegno del ricorso avverso il predetto atto impositivo, la AL eccepiva anzitutto la tardività dell'azione di accertamento, intervenuta a distanza di quasi cinque anni dal rinvenimento dell'apparecchio presso i locali de “Ricorrente_2”, in violazione dell'obbligo di contestazione immediata e con conseguente decadenza dal potere impositivo, non essendo stata motivata la ragione che, in ipotesi, avrebbe impedito una più celere irrogazione della sanzione. In secondo luogo, eccepiva il difetto di legittimazione in capo alla S.a.s. Ricorrente_2, poiché essa aveva semplicemente noleggiato da terzi l'apparecchio in questione. In via subordinata, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, poiché quest'ultimo si era limitato a riprodurre il contenuto del verbale di constatazione, senza rapportarsi con le articolazioni difensive già poste in essere dalla contribuente. In ogni caso, sosteneva l'insussistenza dell'illecito contestato, poiché l'apparecchio non prevedeva alcun costo per il suo utilizzo e non consentiva vincite in denaro. Contestava, sul punto, le risultanze della perizia prodotta dall'Ufficio, poiché consistente in un atto interno dell'amministrazione che, comunque, aveva un contenuto del tutto generico. In via ulteriormente subordinata, affermava l'illegittimità delle sanzioni applicate per manifesta sproporzione rispetto all'entità della violazione e chiedeva di adeguare la pretesa avversaria alle concrete potenzialità del suo utilizzo, anche tenendo conto della sua collocazione. Chiedeva, quindi, l'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento impugnato.
2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale del Piemonte e della Valle d'Aosta si costituiva in giudizio, replicando a tutte le argomentazioni avversarie. In particolare, evidenziava l'osservanza, da parte dell'Ufficio, dei termini - fissati dagli artt. 14 e 28 della L. 689/1981 - per la contestazione degli addebiti alla contribuente. Confermava, poi, la legittimazione passiva della S.a.s. Ricorrente_2, quale titolare dell'esercizio pubblico ove era stato installato l'apparecchio, poiché, essendo un operatore professionale, non poteva certo invocare la propria buona fede. Nel merito, confermava la natura illecita dell'apparecchio - come attestato sia dagli operanti, sia dalla perizia SOGEI prodotta in giudizio - ancorché funzionante esclusivamente a gettoni. Negava, poi, la sussistenza di qualsivoglia vizio motivazionale dell'atto impugnato e confermava l'ammontare delle sanzioni comminate, in quanto pienamente conformi al dettato legislativo. Insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso della contribuente.
3. La Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter, datata 13.2.2025, respingeva il ricorso, affermando anzitutto il pieno rispetto, da parte dell'Ufficio, dei termini fissati dalla legge per la notifica dell'atto impositivo, nonché l'espletamento di un rituale contraddittorio. Sempre in via preliminare, aggiungeva la sicura legittimazione passiva della S.a.s. Ricorrente_2, poiché titolare dell'esercizio pubblico nel quale era stato rinvenuto l'apparecchio. Nel merito, ribadiva la natura illecita del videogioco in questione, emergente dal verbale degli operanti e dalla perizia prodotta in giudizio. Da ultimo, affermava la corretta quantificazione delle somme pretese dall'Ufficio, del tutto corrispondenti alle previsioni normative vigenti. Nondimeno, il giudice di prime cure compensava per intero le spese di lite.
4. Avverso tale decisione, proponeva appello la contribuente, la quale, dopo avere interamente richiamato tutti i motivi di impugnazione già proposti, censurava la decisione di primo grado laddove non aveva considerato che l'eccezione preliminare già avanzata riguardava la tardiva contestazione del fatto, oltre che dell'irrogazione delle sanzioni. Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione, l'appellante sosteneva di essere mero esercente-gestore e, come tale, estraneo al rapporto tributario. Nel merito, confermava l'insufficiente dimostrazione, da parte dell'Ufficio, della natura illecita dell'apparecchio in questione, non potendosi attribuire valore di fede privilegiata alle valutazioni espresse dagli operanti nel corso della verifica, mentre la perizia prodotta si riferiva ad un apparecchio diverso da quello sequestrato alla contribuente e si esprimeva in termini del tutto generici. Ribadiva, infine, l'eccessività delle sanzioni comminate rispetto alla natura della violazione, tale da palesare vizi di incostituzionalità della normativa. Insisteva, quindi, per l'integrale riforma della decisione di primo grado. Chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in considerazione della fondatezza dell'impugnazione e del pericolo di gravi ed irreparabili danni per la contribuente, in considerazione delle difficoltà in cui versava quest'ultima, in ragione della crisi pandemica e delle condizioni economiche congiunturali.
5. All'udienza del 22.10.2025 veniva respinta la richiesta di sospensiva avanzata dalla contribuente.
6. In data 28.10.2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ribadiva le difese già svolte in primo grado. In particolare, dopo avere ricostruito la normativa applicabile al caso di specie, faceva presente anzitutto il pieno rispetto delle norme vigenti per l'emissione del verbale di contestazione. Precisava, altresì, la sicura legittimazione passiva della società Ricorrente_2 S.a.s., quale titolare dell'esercizio pubblico ove era stato rinvenuto l'apparecchio in questione, affermando pure che, la contribuente, operatore professionale, non poteva certo ritenersi in buona fede sull'effettiva natura di quel macchinario. Nel merito, ribadiva la fondatezza del recupero di imposta operato, richiamando sul punto il contenuto della perizia SOGEI prodotta in giudizio, riferita ad un macchinario assolutamente identico a quello detenuto dalla contribuente. Precisava, poi, che il solo fatto che il funzionamento dell'apparecchiatura avvenisse unicamente attraverso l'utilizzo di gettoni (e non di denaro contante) non impediva affatto l'assimilazione della stessa a quelle disciplinate dal comma sesto lettera A) dell'art. 110 TULPS, come già ritenuto da numerosa giurisprudenza. Infine, ribadiva la legittimità del calcolo della maggiore imposta accertata e della conseguente sanzione, poiché del tutto conforme alla normativa vigente.
7. In data 14.1.2026, la difesa della contribuente depositava una memoria difensiva, con la quale ribadiva la tardività dell'addebito contestato dall'Ufficio, invocando sul punto una sentenza del Consiglio di Stato. Insisteva, altresì, nell'eccezione relativa al difetto di legittimazione della Ricorrente_2 S.a.s., quale mero gestore del locale in questione. In ogni caso, ribadiva l'infondatezza della pretesa avversaria, sia in conseguenza del difetto di motivazione dell'atto, sia a causa della mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. In via subordinata, chiedeva comunque il ridimensionamento della sanzione applicata, in ragione delle effettive potenzialità di utilizzo dell'apparecchiatura.
8. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che, contrariamente a quanto insiste nel sostenere la difesa dell'appellante, la A.D.M. ha rispettato pienamente i termini fissati dalla legge per la constatazione dell'illecito e per la conseguente irrogazione delle sanzioni. Deve, infatti, trovare applicazione, nel caso di specie, non solo la disposizione di cui all'art. 14 della legge 689/1981, invocata dalla contribuente, laddove prescrive testualmente che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”, ma pure la norma, anch'essa inserita nel testo normativo specificamente dedicato alla disciplina delle “sanzioni amministrative”, di cui all'art. 28 della L. 689/82, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Orbene, nel caso di specie, nel “verbale di operazioni compiute” redatto, alla presenza della sig.ra AL (che lo ha sottoscritto), dagli operanti - dipendenti A.D.M. e Carabinieri - risulta (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) che, in data 4.7.2019, era stato rinvenuto presso l'esercizio commerciale “Ricorrente_2 ”, sito in Acqui Terme, Indirizzo_2 , un “apparecchio Apparecchiatura_1denominato “ ” che “risulta riprodurre giochi delle “slot machine”, non è collegato alla rete telematica ed è privo di titoli autorizzatori”. Conseguentemente, gli operanti, ritenendo l'apparecchiatura “non conforme alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110 comma 5 e 7 del TULPS e dalle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” procedevano al “sequestro amministrativo” della stessa, precisando espressamente che: “Si provvederà successivamente a redigere il verbale di constatazione presso l'Ufficio della S.O.T. di Alessandria e a notificarlo agli interessati nelle forme e nei termini di legge.”. Dunque, la constatazione dell'illecito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della Lo Ricorrente_2 S.a.s., è stata operata immediatamente, alla presenza della contribuente appellante, preavvisando la stessa della futura redazione nei suoi confronti di apposito verbale di constatazione. E' bensì vero che, solo in data 28.11.2023 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo), l'A.D.M. procedeva a notificare alla contribuente il “Processo Verbale di Constatazione PREU”, con il quale quantificava l'imponibile forfetario giornaliero dovuto dalla contribuente in conseguenza della violazione di cui sopra nella misura di “€ 3.000,00” per ciascun giorno di “presunta operatività come definito dall'art. 1, comma 646, della Legge 23/12/2014 n. 190”, nonché a comminare le sanzioni amministrative correlate al comportamento fiscalmente illecito della contribuente. Tuttavia, anche tale atto risulta rispettoso dei termini fissati dalla legge, poiché intervenuto entro il termine di prescrizione breve (quinquennale) fissato dal già citato art. 28 L. 689/81. Né può dirsi, che, nel caso concreto, il lasso temporale trascorso tra la constatazione dell'illecito e l'irrogazione delle sanzioni abbia compromesso il diritto di difesa della contribuente, posto che, già fin dal 7.11.2019 (cfr. verbale di audizione prodotto quale doc. 6 allegato al ricorso introduttivo), la contribuente era stata messa nella condizione di far valere le proprie ragioni, anche con l'assistenza del suo difensore di fiducia, che, non solo era comparso presso l'Ufficio della Sezione Operativa Territoriale di Alessandria dell'A.D.M., ma aveva anche già avuto modo di presentare memorie difensive scritte, richiamate in quella sede. Dunque, nessuna decadenza dal potere impositivo (ivi compreso l'aspetto sanzionatorio) si è verificata nel caso di specie, con conseguente sicura legittimità dell'avviso di accertamento sotto questo profilo.
2. Con riguardo poi alla legittimazione passiva dell'attuale appellante, circa la pretesa impositiva di cui si tratta, è sufficiente ricordare il disposto della norma posta a fondamento dell'avviso di accertamento e, cioè, l'art. 1, comma 646, della L. 23.12.2014, n. 190, il quale stabilisce che:
“Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;” Orbene, nel caso in esame, è del tutto pacifico che la “titolare” dell'esercizio pubblico, rappresentato dal locale commerciale “Ricorrente_2”, ove è stata rinvenuta l'apparecchiatura de qua, è sicuramente da identificarsi nella contribuente attuale appellante, come, del resto, risulta chiaramente anche dal già citato verbale di operazioni compiute del 4.7.1019, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, il fatto che quell'apparecchio fosse stato preso in locazione da un soggetto terzo. Giova precisare che risulta del tutto inconferente, in proposito, il richiamo operato dalla difesa dell'appellante alla pronuncia espressa da Cass. 15.12.2021 n. 40140 (la cui massima integrale recita che: “In tema di prelievo erariale unico (PREU), il gestore - ricoprendo un ruolo di supporto dell'attività del concessionario di contabilizzazione delle giocate, delle vincite e del PREU - è estraneo al rapporto tributario, non essendo né soggetto passivo del tributo (tale è il concessionario), né sostituito (del concessionario), con la conseguenza che la controversia sulla restituzione di somme non riconosciute dal concessionario al gestore è una controversia tra tali due parti, alla quale l'amministrazione finanziaria resta estranea.”), poiché, nella specie, non si discute affatto del rapporto tributario conseguente alle vincite effettivamente riscosse dal concessionario (come nella vicenda presa in esame dalla Suprema Corte in quella diversa controversia), bensì semplicemente dell'installazione di un'apparecchiatura, idonea al gioco d'azzardo, illecita (poiché non collegata al sistema statale di raccolta), e, cioè, di una fattispecie che è disciplinata specificamente come sopra riportato. Né può ritenersi sussistere la buona fede della contribuente, poiché un operatore professionale non può esimersi dall'esaminare compiutamente la liceità degli apparecchi da gioco da lui installati presso la propria attività commerciale (evitando così di affidarsi unicamente alle rassicurazioni del fornitore dell'apparecchiatura).
3. Ciò posto, occorre poi affermare anche la totale infondatezza del motivo di appello avanzato dalla contribuente in ordine al supposto difetto di motivazione dell'atto impositivo. Infatti, non può farsi scaturire alcuna nullità - come invece vorrebbe la difesa dell'appellante - dal solo fatto che l'amministrazione abbia recepito “acriticamente” il contenuto del PVC. E', anzi, di tutta evidenza che la mancata esposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane di argomentazioni difformi da quelle già esposte dagli operanti, implica semplicemente l'adesione dell'Amministrazione ai risultati già raggiunti nel PVC (evidentemente ritenuti condivisibili in toto) e non determina alcuna nullità. Siffatta conclusione è stata raggiunta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, laddove ha affermato che: “In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.” (Cass. 20.12.2018 n. 32957, conf. Cass. 20.12.2017 n. 30560). 4. Nel merito della pretesa, circa la fondatezza della stessa e con riguardo, in particolare, all'esatta natura del macchinario come avente natura illecita, è sufficiente richiamare quanto indicato nella perizia SOGEI prodotta quale all. 14 alle controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado. E' bensì vero, infatti, che tale perizia ha esaminato un altro esemplare del videogioco in questione, ma è altrettanto doveroso rilevare che essa si riferisce proprio alla tipologia denominata “ Apparecchiatura_1 ” (del tutto identica a quella di specie, come risulta evidente dalla comparazione delle fotografie contenute alla perizia stessa con quelle riferite al macchinario oggetto di causa) e, pertanto, le risultanze di quell'accertamento tecnico ben possono essere utilizzate ai fini della presente decisione. Orbene, nella perizia poc'anzi citata, si indica, con riferimento al macchinario di cui si tratta, che:
“Lo svolgimento del gioco è quello tipico di un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. ovvero una slot a rulli virtuali, con diverse linee di pagamento, possibilità di bettare per ogni partita tutti i 100 crediti in un solo colpo oppure suddividere in due o quattro bettate dal valore di 50 e 25 crediti rispettivamente. Anche le combinazioni vincenti sono quelle tipiche di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e permettono di vincere al massimo 10000 punti nella singola partita corrispondenti a 100 volte la posta secondo la conversione 1 gettone 100 crediti. In caso di vincita viene incrementato il contatore VINCITA. Tale contatore può essere convertito in PUNTI che possono essere usati in partite successive oppure può esserne richiesto il pagamento, In tal caso viene erogato 1 gettone ogni 100 unità del contatore. Tra le modalità di funzionamento dell'apparecchio sottoposto ad analisi e le modalità di funzionamento tipiche di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. non sono state rilevate differenze se non che uno risulta predisposto per funzionare a gettoni mentre l'altro è predisposto per funzionare con moneta in corso legale.” (cfr. a pp.
6-7 di tale perizia) non trascurando di precisare che: “nonostante venga dichiarato che “il prodotto della Società_1 non ha nessun costo e non ha nessuna vincita”, nel menu di test vengono riportati i contatori
“INCASSO”, “VINCITE EROGATE” e “UTILE” tipici di un apparecchio con vincite in denaro.” (cfr. a p. 11 di detto documento). Del resto, siffatte modalità di funzionamento dell'apparecchio non sono mai state contestate neppure dalla difesa dell'appellante e, pertanto, possono ritenersi pacifiche in causa. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Ricorrente_2 S.a.s., il contenuto della perizia, lungi dal risultare generico, appare ampiamente sufficiente per rendere evidente la sussistenza in apparecchi di quel tipo, delle caratteristiche descritte nell'art. 110, comma 6, lettera a) T.U.L.P.S., non risultando decisivo in senso contrario il solo fatto – del tutto pacifico - che essi funzionano materialmente con l'inserimento e l'erogazione non di moneta avente corso legale bensì di semplici gettoni, poiché questi ultimi sono suscettibili di essere agevolmente cambiati con denaro contante. Infatti, attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo. Proprio dal fatto che apparecchi di quel tipo sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6 lettera A dell'art. 110 TULPS, deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite. Pertanto, essendo indiscutibile il fatto che l'apparecchio detenuto dalla contribuente non fosse collegato alla rete statale di raccolta di gioco, ne consegue la sua sicura assoggettabilità al pagamento dell'imposta unica richiesta con l'avviso di accertamento di cui si tratta.
5. Infine, assolutamente corretto si appalesa pure il calcolo dell'imposta operato nell'avviso di accertamento qui impugnato, poiché del tutto corrispondente alla presunta operatività dell'apparecchio espressamente indicata dalla norma di legge già sopra ricordata (l'ultima parte dell'art. 1, comma 646, lett. a), della L. 23.12.2014, n. 190). Tale norma, invero, non può sospettarsi di incostituzionalità, essendo possibile per il contribuente dare la prova di un minor numero di giorni di effettiva operatività dell'apparecchio. Il comma 647 del medesimo art. 1 L. 190/2014 precisa, infatti, che: “In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.” Tuttavia, nel caso di specie, è doveroso notare che la contribuente, né durante le operazioni di verifica, né nell'atto introduttivo del processo, ha mai prospettato (né tantomeno comprovato documentalmente) il fatto di avere avuto la disponibilità di quegli apparecchi per un lasso temporale inferiore rispetto ai giorni effettivamente considerati nell'atto impositivo impugnato. Tantomeno, può rilevarsi una non manifesta incostituzionalità delle sanzioni comminate, poiché le stesse vengono quantificate in modo proporzionale all'entità dell'imponibile come sopra calcolato. Né può dirsi ingiustificata la scelta normativa di individuare quale parametro utile alla quantificazione del dovuto, una somma forfettariamente individuata (in € 3.000,00 giornalieri, a prescindere dai concreti ricavi del macchinario), stante l'estrema difficoltà di ricostruire a posteriori gli effettivi incassi, già realizzati con l'impiego di quel macchinario, ma mai contabilizzati dall'esercente. Giova precisare che, nel caso specie, anche le sanzioni sono state determinate in aderenza al dettato normativo e, pertanto, non può ravvisarsi alcun vizio dell'atto impositivo neppure sotto tale profilo.
6. La sentenza appellata deve, pertanto, essere interamente confermata. La totale soccombenza della contribuente impone, infine, la sua condanna a rimborsare le spese sostenute in giudizio dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si liquidano, anche con riferimento alla fase cautelare (ove la contribuente era risultata soccombente), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna la contribuente a rimborsare le spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dall'Ufficio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00. Torino, 28.1.2026. Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu