Decreto cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
a) del provvedimento di annullamento del visto emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, in data 19.05.2024 e notificato in pari data,
nonché b) del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, in data 19.05.2024 e notificato in pari data, nonché del provvedimento di affidamento del lavoratore al vettore GNV e di riconduzione in altro Stato di Straniero non ammesso in Territorio nazionale del 19.05.2024; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il Decreto cautelare n. 236/2024 di rigetto della domanda di misure cautelari interinali;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Palermo;
Vista l’ordinanza n. 295/2024 di rigetto della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. OB VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente parte ricorrente premette:
-di aver ottenuto, in data 14/03/2024, dal Consolato d’Italia a Tunisi il rilascio del visto per lavoro subordinato per l’ingresso in territorio nazionale;
-di essersi quindi imbarcato regolarmente per giungere in Italia sulla nave GNV in data 18/05/2024;
-di essere stato fermato all’arrivo in Palermo, in data 19/05//2024, con notifica di annullamento di visto di ingresso con motivazione in tesi graficamente inesistente e con notifica di provvedimento di respingimento alla frontiera con la seguente motivazione:
“ Proveniente da Tunisi, a mezzo di M/N SPIRIT è reso edotto che nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di respingimento, a norma dell’art. 10, comma 1 d.lgs 25 luglio 1998, nr 286, per i seguenti motivi: C) sprovvisto di visto valido o di permesso di soggiorno valido - … … … … Commenti IL VISTO IN SUO POSSESSO RISULTA ANNULLATO IN BANCA DATA I-VIS ”.
In punto di giurisdizione richiama l’art. 10, comma 1 bis, del D.Lgs. 286/1998 come introdotto dal D.L. 13/6/2023 n. 69.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1- Violazione dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98; assenza dei presupposti per l’adozione dell’impugnato provvedimento di respingimento; violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990;
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 810/2009; inesistenza della motivazione dei provvedimenti impugnati;
3- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- ter del D. Lgs. n.286/1998 e dell’art. 10 Cost.; violazione del diritto a essere informato tempestivamente sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4 D. Lgs. n. 286/98.
Con decreto 236/2024 è stata rigettata la domanda di provvedimenti cautelari interinali.
Con ordinanza n. 295/2024 la domanda cautelare è stata rigettata in sede collegiale.
Alla pubblica udienza del 4 novembre luglio 2025, presente l’Avvocatura erariale, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è da respingere in quanto manifestamente infondato.
Il Collegio ritiene di dover dare continuazione ai precedenti resi da questa Sezione su fattispecie del tutto analoghe alla presente, di cui alle sentenze definitiva n. 3573 del 23 dicembre 2024 e alla più recente sentenza 5 agosto 2025, n. 1986, alle quali si rinvia.
In relazione alla prima doglianza si osserva che l’applicazione dell’art. 5, comma 8 bis D. Lgs. 286/1998 in tema di documentazione contraffatta – con la disposizione combinata dell’art. 6 bis D.P.R. 394/1999 –ha comportato l’annullamento automatico del titolo; sicché, oltre alla sussistenza di una motivazione sintetica ed esauriente, il provvedimento adottato risulta vincolato e nessun utile elemento avrebbe potuto portare l’interessato in applicazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990.
Quanto precede comporta l’infondatezza anche delle ulteriori censure adesso in scrutinio: la motivazione del provvedimento de quo integra in ogni caso – per relationem – la portata della revoca del visto, giacché da esso si ricava il pregresso annullamento ex art. 34 Reg. CE/810/2009 del titolo d’ingresso, emerso dalla consultazione della banca dati I-VIS.
In relazione alla censura sub 4), con cui parte ricorrente deduce la violazione di legge per non essere stato informato sulla possibilità di richiedere protezione internazionale, si osserva: né parte ricorrente deduce di appartenere ad una categoria di persone perseguitate nel proprio paese; né le questioni di protezione internazionale possono essere vagliate innanzi il giudice amministrativo tenuto anche conto di quanto eccepito dall’Avvocatura sotto il profilo della giurisdizione articolate nella memoria del 15/06/2024 per la fase cautelare.
In conclusione, il ricorso è infondato e va quindi respinto. Il compendio documentale risulta sufficiente e non necessita di ulteriori integrazioni, dovendosi quindi rigettare l’istanza istruttoria formulata dall’interessato.
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e va quindi respinto.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB VA, Presidente, Estensore
AE SA SS, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.