TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa LI ZI ha pronunciato ha pronunciato in data 29.10.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6674/2025 (cui è riunita quella n. 1189/2023) ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fuschino.
OPPONENTE
E persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.03.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere inoltrato, in data 11/04/2022, domanda all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata poi sottoposta a visita dalla Commissione
Medica, in data 12/12/2022, ove le veniva riconosciuta un un'invalidità grave pari al 67%/69%; di avere depositato ricorso di Atp all'esito del quale il CTU dott. dott. ha negato il Persona_1 requisito sanitario;
di avere presentato tempestivo dissenso (24/02/2025).
L'istante, enunciate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “1) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le note tecniche elaborate e delle argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc;
l'inammissibilità del ricorso, in quanto non risultano in alcun modo evidenziati con sufficiente grado di specificità ex comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine,
l'infondatezza della domanda. ha concluso chiedendo di “dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento), avendo accertato il dott. che “la perizianda è pertanto in grado di eseguire in Persona_1 autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. la periziando è “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex lege 509/88
e 124/98 gravi, 100% in definitiva la periziando e' in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80”.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole della “grave insufficienza, assenza e/o carenza di motivazione nonché inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni cui il perito è pervenuto rispetto al reale quadro patologico in cui versa l'istante”; sostiene che “il Ctu, dott.
non dettaglia in alcun modo (nella discussione medico-legale) quali delle attività della Persona_1 vita quotidiana (A.D.L.) il ricorrente è o non è in condizioni di svolgere, come pure, per quanto sia evidente che non sia capace di svolgere molte delle attività strumentali (I.A.D.L.), in particolare quelle che comportano il recarsi fuori della propria abitazione, neanche queste sono esaminate, né in dettaglio, né complessivamente. La ricorrente è affetta da “DETERIORAMENTO COGNITIVO GRAVE (MMSE 14/30). Inoltre, vi è una storia clinica (certificazione del 17.2.2020 e del 5.3.2020), nonché tac encefalo del 26.2.2020. Il test MMSE (Mini
Mental State Examination) è un test più complesso che valuta i disturbi intellettivi e il grado di deterioramento cognitivo. Viene utilizzato per capire se l'anziano ha perso la memoria, il senso dell'orientamento e la capacità di linguaggio. Il punteggio va da 0 a 30, anche in tale caso minore è il punteggio, maggiore è il bisogno di assistenza della persona:
0 -13 deterioramento grave;
13-17 deterioramento evidente;
18-24 deterioramento da moderato a lieve;
25 borderline;
26-30 normalità cognitiva”.
Avuto riguardo a quanto rappresentato, la ricorrente si limita a controbattere alle conclusioni del CTU, offrendo una diversa valutazione in termini di gravità delle patologie sofferte.
A tale riguardo, il CTU in sede di esame obiettivo ha riscontrato, per quanto di interesse
“App.Locomotore:ROT normoelicitabili,Lasegue + a 25° dal letto, manovra di MA +,rachide in lieve ipercifosi cervico-dorsale dolente alla digitopressione limitato ai gradi medi.Passaggi posturali ,Stazione eretta e deambulazione autonoma con appoggio cautellato a bastone.Assenza di alterazioni a carico delle altre articolazioni esaminate.Masse muscolari toniche,trofiche per l'età; Sistema Nervoso e Psiche: accede facilmente al colloquio, è lucido ben orientato nel tempo e nello spazio, buona la memoria di fissazione, deficitaria quella di rievocazione con transitorie lacune mnesiche, il corso ed il contenuto del pensiero è coerente normostrutturato, ideazione, sensopercezioni , critica ed affettività nella norma, Tono dell'umore marcatamente depresso negativo negativo assente. Flapping tremor assente” Per_2 Per_3 Per_4
e in sede di discussione medicolegale ha riferito che “l'unico Certificato Geriatrico del 5.12.22 versato in atti non trova nostro riscontro clinico…non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi”. La DO è in grado di deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito del quartiere per le esigenze quotidiane;
La
Perizianda è pertanto in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. La periziando è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex lege 509/88 e 124/98 gravi, 100% in definitiva la periziando e' in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80.”.
Si versa dunque nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico per cui non sussistono i presupposti per la formulazione di chiarimenti da parte dell'ausiliario né per la rinnovazione della consulenza tecnica. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020) Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta co n tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, non si ravvisano le condizioni per disporre un rinnovo o un'integrazione della CTU.
All'esito, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. cpc comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 1189/23.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa LI ZI ha pronunciato ha pronunciato in data 29.10.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6674/2025 (cui è riunita quella n. 1189/2023) ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fuschino.
OPPONENTE
E persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.03.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere inoltrato, in data 11/04/2022, domanda all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata poi sottoposta a visita dalla Commissione
Medica, in data 12/12/2022, ove le veniva riconosciuta un un'invalidità grave pari al 67%/69%; di avere depositato ricorso di Atp all'esito del quale il CTU dott. dott. ha negato il Persona_1 requisito sanitario;
di avere presentato tempestivo dissenso (24/02/2025).
L'istante, enunciate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “1) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le note tecniche elaborate e delle argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc;
l'inammissibilità del ricorso, in quanto non risultano in alcun modo evidenziati con sufficiente grado di specificità ex comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine,
l'infondatezza della domanda. ha concluso chiedendo di “dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento), avendo accertato il dott. che “la perizianda è pertanto in grado di eseguire in Persona_1 autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. la periziando è “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex lege 509/88
e 124/98 gravi, 100% in definitiva la periziando e' in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80”.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole della “grave insufficienza, assenza e/o carenza di motivazione nonché inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni cui il perito è pervenuto rispetto al reale quadro patologico in cui versa l'istante”; sostiene che “il Ctu, dott.
non dettaglia in alcun modo (nella discussione medico-legale) quali delle attività della Persona_1 vita quotidiana (A.D.L.) il ricorrente è o non è in condizioni di svolgere, come pure, per quanto sia evidente che non sia capace di svolgere molte delle attività strumentali (I.A.D.L.), in particolare quelle che comportano il recarsi fuori della propria abitazione, neanche queste sono esaminate, né in dettaglio, né complessivamente. La ricorrente è affetta da “DETERIORAMENTO COGNITIVO GRAVE (MMSE 14/30). Inoltre, vi è una storia clinica (certificazione del 17.2.2020 e del 5.3.2020), nonché tac encefalo del 26.2.2020. Il test MMSE (Mini
Mental State Examination) è un test più complesso che valuta i disturbi intellettivi e il grado di deterioramento cognitivo. Viene utilizzato per capire se l'anziano ha perso la memoria, il senso dell'orientamento e la capacità di linguaggio. Il punteggio va da 0 a 30, anche in tale caso minore è il punteggio, maggiore è il bisogno di assistenza della persona:
0 -13 deterioramento grave;
13-17 deterioramento evidente;
18-24 deterioramento da moderato a lieve;
25 borderline;
26-30 normalità cognitiva”.
Avuto riguardo a quanto rappresentato, la ricorrente si limita a controbattere alle conclusioni del CTU, offrendo una diversa valutazione in termini di gravità delle patologie sofferte.
A tale riguardo, il CTU in sede di esame obiettivo ha riscontrato, per quanto di interesse
“App.Locomotore:ROT normoelicitabili,Lasegue + a 25° dal letto, manovra di MA +,rachide in lieve ipercifosi cervico-dorsale dolente alla digitopressione limitato ai gradi medi.Passaggi posturali ,Stazione eretta e deambulazione autonoma con appoggio cautellato a bastone.Assenza di alterazioni a carico delle altre articolazioni esaminate.Masse muscolari toniche,trofiche per l'età; Sistema Nervoso e Psiche: accede facilmente al colloquio, è lucido ben orientato nel tempo e nello spazio, buona la memoria di fissazione, deficitaria quella di rievocazione con transitorie lacune mnesiche, il corso ed il contenuto del pensiero è coerente normostrutturato, ideazione, sensopercezioni , critica ed affettività nella norma, Tono dell'umore marcatamente depresso negativo negativo assente. Flapping tremor assente” Per_2 Per_3 Per_4
e in sede di discussione medicolegale ha riferito che “l'unico Certificato Geriatrico del 5.12.22 versato in atti non trova nostro riscontro clinico…non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi”. La DO è in grado di deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito del quartiere per le esigenze quotidiane;
La
Perizianda è pertanto in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. La periziando è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex lege 509/88 e 124/98 gravi, 100% in definitiva la periziando e' in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80.”.
Si versa dunque nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico per cui non sussistono i presupposti per la formulazione di chiarimenti da parte dell'ausiliario né per la rinnovazione della consulenza tecnica. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020) Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta co n tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, non si ravvisano le condizioni per disporre un rinnovo o un'integrazione della CTU.
All'esito, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. cpc comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 1189/23.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI ZI