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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto
dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 364-1/2024 anno r.g. p.u.
promosso da
Parte_1 Parte_2
[...]
nei confronti di
Controparte_1
1 Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
verificato che all'udienza 26/9/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e i procuratori della resistente hanno rappresentato che è stato depositato in data
25/9/2025 ricorso per concordato ex art 40-84 CCII con richiesta di misure protettive e cautelari, di cui hanno chiesto l'esame prioritario da parte del Tribunale;
letto l'art. 40 comma 10 CCII, a mente del quale “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito
2 della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”;
verificato che il ricorso per concordato preventivo è stato depositato quando si era già tenuta la prima udienza fissata ai sensi dell'art 41 CCII;
considerato infatti che nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale si è tenuta una prima udienza in data
21/2/2025, nel corso della quale le parti avevano concordemente richiesto un rinvio pendenti trattative che era stato concesso dal giudice delegato all'audizione, e una seconda udienza in data 21/3/2025, nel corso della quale il procuratore della resistente dava atto del deposito di ricorso ex art 40-44 CCII per la concessione di termine per il deposito di accordi di ristrutturazione con richiesta di applicazione di misure cautelari e protettive e chiedeva venisse esaminata in via prioritaria tale istanza, laddove i procuratori dei creditori insistevano invece per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Seguiva poi la trattazione da parte del Collegio del ricorso ex art 40-44 CCII depositato dalla resistente, che veniva dichiarato inammissibile, con fissazione per il prosieguo della trattazione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale dell'udienza 26.9.2025;
ritenuto che deve quindi esaminarsi l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, non potendosi accogliere, alla luce di quanto disposto dall'art 40 comma 10 cit, la richiesta della resistenza di esame prioritario del nuovo ricorso per concordato, in quanto depositato dopo la prima udienza ex art 41 CCII già regolarmente tenutasi e da ritenersi pertanto inammissibile;
3 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che versi effettivamente in stato Controparte_1 di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: il ricorrente sig. vanta crediti di lavoro Pt_2 portati da decreto ingiuntivo per quasi euro 90.000, di cui non
è riuscito a trovare soddisfazione essendo risultate negative le tre esecuzioni presso terzi tentate;
anche il ricorrente
[...] vanta un credito portato da decreto ingiuntivo di Parte_1 cui non è riuscito a trovare soddisfazione nonostante il pignoramento mobiliare tentato, risultato negativo;
il creditore vanta a sua volta Controparte_2 un credito di oltre 100.000 euro, riconosciuto dalla debitrice, di cui pure non è riuscita a trovare soddisfazione nonostante il piano di rientro concordato e non rispettato dal debitore;
lo stato di insolvenza è confermato dalla documentazione acquisita d'ufficio, da cui risultano 8 esecuzioni mobiliari incardinate nei confronti della debitrice con 14 creditori intervenuti, l'emissione nei suoi confronti di12 decreti ingiuntivi, un debito nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per euro
62.000 circa ed un ulteriore debito nei confronti di INPS per euro 20.000;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
4 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
con sede legale Torreglia (PD) Via Mirabello n. CP_1
90 cod. fisc. avente ad oggetto l'attività di P.IVA_1 acquisto, costruzione, vendita e ristrutturazione di immobili, legalmente rappresentata dall'amministratore unico CP_3 ato a OL (VE) il 26/02/1985, residente a [...]
[...] via Sardegna 22;
nomina
la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. Fabio Incastrini Curatore, cod. fisc. C.F._1 con studio in VIA SARMEOLA, 14 - 35030 SELVAZZANO DENTRO
(PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 27.02.2026 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la
6 documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
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