Ordinanza cautelare 8 maggio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Rosa, presso il cui studio è domiciliato in Genova, via Assarotti 13/17 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. -OMISSIS-;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Genova, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici è domiciliata in Genova, viale Brigate partigiane 2;
per l’annullamento
del decreto rep. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022, comunicato il 31 gennaio 2023, con il quale il Questore di Genova ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 aprile 2026 il cons. VA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
AT e IT
1. – In data 22 giugno 2020, -OMISSIS- ha domandato l’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77, di -OMISSIS-, allo scopo di assumerlo in qualità di collaboratore familiare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario part-time .
Nel quadro dell’istruttoria svolta, la Prefettura di Genova ha acquisito il parere dell’autorità locale di pubblica sicurezza e dell’ispettorato territoriale del lavoro territorialmente competenti, i quali hanno rispettivamente rivelato che a carico dei -OMISSIS- è stata pronunciata una sentenza penale di condanna ostativa all’emersione e che -OMISSIS- non possiede un reddito sufficiente a termini dell’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020.
All’esito della fase partecipativa in contraddittorio con il promittente datore di lavoro ed il promissario lavoratore, non avendo gli interessati apportato al procedimento elementi utili a rimuovere le suddette criticità, con decreto rep. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022, comunicato il 31 gennaio 2023, il Questore di Genova ha definitivamente rigettato l’istanza di cui è causa per la duplice ragione dell’esistenza di una condanna ostativa a carico -OMISSIS-. e dell’incapienza del reddito di -OMISSIS-.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 13 marzo 2023 e depositato il 12 aprile 2023, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la motivazione addotta a sostegno della decisione assunta sarebbe carente e generica, non essendo specificamente indicati gli estremi della sentenza di condanna né il reddito accertato in capo al datore di lavoro e ritenuto insufficiente.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’amministrazione dell’interno, la quale ha precisato che, da un lato, il reddito imponibile IRPEF di -OMISSIS-. per l’anno 2018 è pari ad euro 7.530,00 – dunque inferiore alla soglia minima di euro 27.000,00 prevista dall’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 e dichiarata nell’istanza di emersione – e, dall’altro, che -OMISSIS- stato condannato con sentenza non definitiva del Tribunale ordinario di Genova del 27 ottobre 2020 per il reato di furto con strappo, ex art. 624- bis cod. pen.
Con ordinanza cautelare -OMISSIS- è stata, quindi, respinta la domanda di tutela interinale per carenza di fumus boni iuris nella prospettazione del ricorrente, che è smentita dalla documentazione versata in atti dalla controparte pubblica.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
Si premette che il provvedimento di diniego di cui è causa è un atto amministrativo c.d. plurimotivato, fondato cioè su diverse ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, che dunque è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ex multis : TAR Lazio, Latina, sez. I, 23 dicembre 2025 n. 1136; sez. I, 26 novembre 2025 n. 1012; sez. I, 17 settembre 2025 n. 732; sez. I, 4 giugno 2024 n. 415; sez. I, 22 gennaio 2024 n. 53; sez. I, 13 luglio 2023 nn. 538 e 540; sez. I, 10 marzo 2023 n. 145). Infatti, la decisione contestata è stata determinata, essenzialmente, dall’incapienza reddituale della datrice di lavoro e dall’assenza dei requisiti di moralità in capo al lavoratore.
Ebbene, dall’esame del fascicolo processuale si evince che, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, il reddito imponibile IRPEF di -OMISSIS- per l’anno 2018 ammonta a euro 7.530,00 e, quindi, è ampiamente inferiore alla soglia minima stabilita dall’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020 e dalla stessa dichiarata nell’istanza di emersione, senza che nel corso della fase partecipativa del procedimento l’interessata abbia fornito elementi utili ad una diversa quantificazione dei propri mezzi economici. Tale circostanza è già da sola sufficiente a supportare la legittimità del provvedimento.
In aggiunta a ciò, sempre dall’esame degli atti depositati dalla difesa erariale si apprende che a carico del ricorrente è stata pronunciata il 27 ottobre 2020 sentenza di condanna alla pena della reclusione per il reato di furto aggravato ex artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 2, commesso ed accertato in Genova il 29 luglio 2020, che è ostativo ai sensi degli artt. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34 del 2020, conv. nella l. n. 77 del 2020 e 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. Anche detta circostanza, incontroversa ed incontrovertibile, è di per sé sufficiente a supportare la legittimità della decisione assunta.
In definitiva, il provvedimento impugnato, oltre a riflettere puntuali risultanze istruttorie, reca un corredo motivazionale dettagliato, che consente di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche sottese alla determinazione adottata, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
3. – Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
VA RA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| VA RA | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.