Articolo 56 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 55Articolo 57
Versione
3 giugno 1985
Art. 56.
Il Fondo edifici di culto ha personalita' giuridica ed e' amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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