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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 755/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa TI RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa TI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 755 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Riace (RC), alla via Nazionale s.s. 106, presso lo studio dell'Avv.
OR RZ, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Pag. 1 di 7 RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Bovalino (RC), alla via Regina Elena, presso lo studio dell'Avv.
LE AV, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: prelazione agraria.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e s.s. c.p.c. Parte_1
ha adito in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle
[...] Controparte_1
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente coltivatrice diretta è confinante con il fondo di parte resistente con diritto di prelazione di cui all'art. 8 L. 26.05.1965, n. 590
e di riscatto del fondo dall'acquirente poiché il proprietario venditore del fondo non ha notificato con raccomandata a/r alla ricorrente, proprietaria confinante, la proposta di alienazione del fondo per l'esercizio della prelazione e ogni altro diritto e, per l'effetto, dichiarare il diritto al riscatto del fondo a favore della ricorrente al prezzo indicato nell'atto di vendita del fondo oggetto della compravendita nei confronti dell'acquirente per le ragioni indicate Controparte_1
in narrativa sollevando il sig. dalla proprietà del fondo per attribuirla Controparte_1
alla ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto che: - con contratto di compravendita del 15.07.2023, ha acquistato da Santo Controparte_1
Cosimo Quaranta un appezzamento di terreno agricolo censito nel N.C.T. del
Comune di Monasterace al foglio 5, mappale o particella 117, confinante con il terreno agricolo della ricorrente, foglio 5, mappale o particella 113, sul quale la stessa esercita l'attività di coltivatrice diretta;
- il proprietario venditore Santo Cosimo
Quaranta non ha messo in condizione di esercitare il diritto di Parte_1
Pag. 2 di 7 prelazione agraria ex art. 8 L. 590/1965; - è stata esperita con esito negativo la domanda di mediazione.
Il Tribunale ha fissato l'udienza del 02.12.2024 per la trattazione della causa, con successiva sostituzione della stessa con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2024, si è costituito in giudizio
, il quale ha dedotto l'insussistenza della qualifica di coltivatore Controparte_1
diretto in capo alla ricorrente, come certificato dall'Inps con attestazione del
24.10.2024, e la sussistenza, di contro, dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione in capo al resistente, coltivatore diretto, lamentando inoltre la temerarietà della lite. Il resistente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “Rigettare e respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
Condannare in ogni caso parte attrice per lite temeraria con conseguente risarcimento del danno poiché, per come descritto in premessa non ha potuto coltivare il terreno oggetto di causa;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari di causa da distrarsi”.
Con ordinanza del 31.12.2024, il Giudice, rigettando la richiesta di concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e le richieste di prova per testi, ritenuta la causa matura, ha rinviato la stessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 6 ottobre 2025.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
§ 2.1 Giova premettere che «Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e il conseguente diritto di riscatto, ai sensi degli articoli 7 della legge 14 agosto 1971 n . 817 e 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente» (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 12249 del 25.05.2007).
In particolare, spetta alla ricorrente provare i requisiti di cui al citato art. 8 legge
26 maggio 1965 n. 590, letto in combinato disposto con l'art 7 legge 14 agosto 1971
n . 817, e dunque: a) di essere coltivatore diretto;
b) di aver coltivato per almeno due
Pag. 3 di 7 anni il fondo confinante con quello oggetto di compravendita;
c) non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille;
d) che l'acquisizione del fondo, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Quanto al primo presupposto, va evidenziato che la qualifica di coltivatore diretto sussiste ove risultano realizzati i presupposti di cui all'art. 31 della L. n. 590 del 1965, il quale prevede che “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Quanto alla prova, poi, della qualifica di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (cfr. Cass. Sez. 3, 16.10.2007, n. 21621). Infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, «Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l'attività di agricoltore;
ciò in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Ai fini della prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati
(SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 27/01/2010).
Ciò posto, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad affermare di essere coltivatrice diretta, offrendo a sostegno dell'assunto il modello C.D. 1 del 16.07.2024
(con indicazione dell'inizio dell'attività in data 01.01.2024 sul terreno di terreno agricolo censito nel N.C.T. del Comune di Monasterace al foglio 5, mappale o particella 110 - terreno diverso da quello di proprietà della ricorrente confinante con
Pag. 4 di 7 il fondo oggetto di compravendita -) e la ricevuta della presentazione della dichiarazione di inizio attività di impresa alla Camera di Commercio datata
16.07.2024, nonché formulando prova per testi ritenuta inammissibile in quanto generica e non idonea ad assolvere all'onere probatorio (“Vero è che Parte_1
dal mese di giugno 2014 ad oggi coltiva il fondo sito in Monasterace in C.da Ischia
[...]
contraddistinto in catasto al foglio 5, particella 113 con il lavoro proprio e con quello dei suoi familiari e ”). Persona_1 Persona_2
In merito alla documentazione prodotta, si osserva che la stessa non è idonea a provare la qualifica di coltivatrice diretta della ricorrente, atteso che la produzione in atti dimostra al più l'inizio dell'attività di impresa (tra l'altro in epoca coeva - anche considerando la data del 01.01.2023 allegata dalla ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza - alla vendita avvenuta il
15.07.2023 e su un fondo diverso da quello di proprietà della ricorrente) ma non la concreta coltivazione del fondo finitimo per il periodo richiesto dalla normativa invocata. Del resto, tale prova non sarebbe stata raggiungibile nemmeno con l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, atteso il generico riferimento alla coltivazione, senza indicazione del tipo di colture e dell'attività agricola svolta, degli attrezzi utilizzati per l'esercizio di tale attività e di ogni elemento necessario per valutare la capacità lavorativa del nucleo familiare della ricorrente in relazione all'attività necessaria per la coltivazione del fondo.
Si deve dunque affermare che non è stata offerta la prova della qualità di coltivatrice diretta della ricorrente e dell'effettiva coltivazione dei terreni in rilievo nel presente giudizio. In aggiunta, si osserva che parte ricorrente non ha offerto la prova nemmeno degli ulteriori requisiti contemplati dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 ut supra indicati alle lettere c) e d), non avendo dedotto nulla in relazione alla mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille ed essendosi limitata a generiche e apodittiche affermazioni circa i limiti relativi alla capacità lavorativa della sua famiglia.
In definitiva va escluso il diritto di a riscattare il terreno Parte_1
acquistato da Controparte_1
Pag. 5 di 7 § 3. Per quanto riguarda la domanda di condanna avanzata dal resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza della ricorrente, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'attrice relative ai comportamenti dei convenuti non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. n. 691/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni (in tali termini Trib. Napoli, 13 dicembre 2022, n. 11151; Trib. Milano, 16 ottobre 2023,
n. 108; Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass.
Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ.,
9 settembre 2004, n. 18169). La possibilità di liquidare il danno in via equitativa, del resto, costituendo un criterio di liquidazione del danno non prescinde dalla prova della sua esistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, così come liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, applicata la riduzione del 50 % dei valori medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1
contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso di parte ricorrente;
Pag. 6 di 7
2. rigetta la domanda avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. LE AV;
Così deciso in Locri, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa TI RI
Pag. 7 di 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa TI RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa TI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 755 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Riace (RC), alla via Nazionale s.s. 106, presso lo studio dell'Avv.
OR RZ, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Pag. 1 di 7 RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Bovalino (RC), alla via Regina Elena, presso lo studio dell'Avv.
LE AV, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: prelazione agraria.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e s.s. c.p.c. Parte_1
ha adito in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle
[...] Controparte_1
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente coltivatrice diretta è confinante con il fondo di parte resistente con diritto di prelazione di cui all'art. 8 L. 26.05.1965, n. 590
e di riscatto del fondo dall'acquirente poiché il proprietario venditore del fondo non ha notificato con raccomandata a/r alla ricorrente, proprietaria confinante, la proposta di alienazione del fondo per l'esercizio della prelazione e ogni altro diritto e, per l'effetto, dichiarare il diritto al riscatto del fondo a favore della ricorrente al prezzo indicato nell'atto di vendita del fondo oggetto della compravendita nei confronti dell'acquirente per le ragioni indicate Controparte_1
in narrativa sollevando il sig. dalla proprietà del fondo per attribuirla Controparte_1
alla ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto che: - con contratto di compravendita del 15.07.2023, ha acquistato da Santo Controparte_1
Cosimo Quaranta un appezzamento di terreno agricolo censito nel N.C.T. del
Comune di Monasterace al foglio 5, mappale o particella 117, confinante con il terreno agricolo della ricorrente, foglio 5, mappale o particella 113, sul quale la stessa esercita l'attività di coltivatrice diretta;
- il proprietario venditore Santo Cosimo
Quaranta non ha messo in condizione di esercitare il diritto di Parte_1
Pag. 2 di 7 prelazione agraria ex art. 8 L. 590/1965; - è stata esperita con esito negativo la domanda di mediazione.
Il Tribunale ha fissato l'udienza del 02.12.2024 per la trattazione della causa, con successiva sostituzione della stessa con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2024, si è costituito in giudizio
, il quale ha dedotto l'insussistenza della qualifica di coltivatore Controparte_1
diretto in capo alla ricorrente, come certificato dall'Inps con attestazione del
24.10.2024, e la sussistenza, di contro, dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione in capo al resistente, coltivatore diretto, lamentando inoltre la temerarietà della lite. Il resistente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “Rigettare e respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
Condannare in ogni caso parte attrice per lite temeraria con conseguente risarcimento del danno poiché, per come descritto in premessa non ha potuto coltivare il terreno oggetto di causa;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari di causa da distrarsi”.
Con ordinanza del 31.12.2024, il Giudice, rigettando la richiesta di concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e le richieste di prova per testi, ritenuta la causa matura, ha rinviato la stessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 6 ottobre 2025.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
§ 2.1 Giova premettere che «Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e il conseguente diritto di riscatto, ai sensi degli articoli 7 della legge 14 agosto 1971 n . 817 e 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente» (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 12249 del 25.05.2007).
In particolare, spetta alla ricorrente provare i requisiti di cui al citato art. 8 legge
26 maggio 1965 n. 590, letto in combinato disposto con l'art 7 legge 14 agosto 1971
n . 817, e dunque: a) di essere coltivatore diretto;
b) di aver coltivato per almeno due
Pag. 3 di 7 anni il fondo confinante con quello oggetto di compravendita;
c) non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille;
d) che l'acquisizione del fondo, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Quanto al primo presupposto, va evidenziato che la qualifica di coltivatore diretto sussiste ove risultano realizzati i presupposti di cui all'art. 31 della L. n. 590 del 1965, il quale prevede che “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Quanto alla prova, poi, della qualifica di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (cfr. Cass. Sez. 3, 16.10.2007, n. 21621). Infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, «Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l'attività di agricoltore;
ciò in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Ai fini della prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati
(SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 27/01/2010).
Ciò posto, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad affermare di essere coltivatrice diretta, offrendo a sostegno dell'assunto il modello C.D. 1 del 16.07.2024
(con indicazione dell'inizio dell'attività in data 01.01.2024 sul terreno di terreno agricolo censito nel N.C.T. del Comune di Monasterace al foglio 5, mappale o particella 110 - terreno diverso da quello di proprietà della ricorrente confinante con
Pag. 4 di 7 il fondo oggetto di compravendita -) e la ricevuta della presentazione della dichiarazione di inizio attività di impresa alla Camera di Commercio datata
16.07.2024, nonché formulando prova per testi ritenuta inammissibile in quanto generica e non idonea ad assolvere all'onere probatorio (“Vero è che Parte_1
dal mese di giugno 2014 ad oggi coltiva il fondo sito in Monasterace in C.da Ischia
[...]
contraddistinto in catasto al foglio 5, particella 113 con il lavoro proprio e con quello dei suoi familiari e ”). Persona_1 Persona_2
In merito alla documentazione prodotta, si osserva che la stessa non è idonea a provare la qualifica di coltivatrice diretta della ricorrente, atteso che la produzione in atti dimostra al più l'inizio dell'attività di impresa (tra l'altro in epoca coeva - anche considerando la data del 01.01.2023 allegata dalla ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza - alla vendita avvenuta il
15.07.2023 e su un fondo diverso da quello di proprietà della ricorrente) ma non la concreta coltivazione del fondo finitimo per il periodo richiesto dalla normativa invocata. Del resto, tale prova non sarebbe stata raggiungibile nemmeno con l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, atteso il generico riferimento alla coltivazione, senza indicazione del tipo di colture e dell'attività agricola svolta, degli attrezzi utilizzati per l'esercizio di tale attività e di ogni elemento necessario per valutare la capacità lavorativa del nucleo familiare della ricorrente in relazione all'attività necessaria per la coltivazione del fondo.
Si deve dunque affermare che non è stata offerta la prova della qualità di coltivatrice diretta della ricorrente e dell'effettiva coltivazione dei terreni in rilievo nel presente giudizio. In aggiunta, si osserva che parte ricorrente non ha offerto la prova nemmeno degli ulteriori requisiti contemplati dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 ut supra indicati alle lettere c) e d), non avendo dedotto nulla in relazione alla mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille ed essendosi limitata a generiche e apodittiche affermazioni circa i limiti relativi alla capacità lavorativa della sua famiglia.
In definitiva va escluso il diritto di a riscattare il terreno Parte_1
acquistato da Controparte_1
Pag. 5 di 7 § 3. Per quanto riguarda la domanda di condanna avanzata dal resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza della ricorrente, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'attrice relative ai comportamenti dei convenuti non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. n. 691/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni (in tali termini Trib. Napoli, 13 dicembre 2022, n. 11151; Trib. Milano, 16 ottobre 2023,
n. 108; Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass.
Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ.,
9 settembre 2004, n. 18169). La possibilità di liquidare il danno in via equitativa, del resto, costituendo un criterio di liquidazione del danno non prescinde dalla prova della sua esistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, così come liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, applicata la riduzione del 50 % dei valori medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1
contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso di parte ricorrente;
Pag. 6 di 7
2. rigetta la domanda avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. LE AV;
Così deciso in Locri, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa TI RI
Pag. 7 di 7