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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
EO AO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 527/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60507 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale impugna la sentenza n.8221/25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma data 12.06.2023 e depositata il 19.06.2023.
Oggetto del giudizio di primo grado è il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n.60507 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2016 per due degli immobili di sua proprietà, siti in Roma, Indirizzo_1 e Indirizzo_2/ A e 19, deducendone la parziale illegittimità.
Con l'avviso impugnato, l'Ente aveva rideterminato l'entità del tributo, non riconoscendo il diritto all'aliquota agevolata IMU per le abitazioni sopra indicate.
In particolare la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939 esistente sui due immobili e chiedendo la riduzione dell'imposta.
Si costituiva il Comune di Roma precisando di aver provveduto a riesaminare la posizione della contribuente, emanando provvedimento di annullamento parziale dell'avviso IMU in relazione all'immobile di Via della
Muratte. Quanto al bene di Indirizzo_3, rilevava la resistente che solo gli immobili per i quali è stato riconosciuto il "vincolo diretto", ora disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 42/2004, hanno diritto all'agevolazione IMU.
Deduceva quindi l'Ente che la contribuente non aveva dimostrato l'esistenza del vincolo e, pertanto, l'avviso impugnato sarebbe per questa parte legittimo.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso compensando le spese di lite.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità in quanto la documentazione depositata nel giudizio di prime cure dalla contribuente sarebbe inidonea a dimostrare l'esistenza del vincolo artistico diretto.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 01 febbraio 2024.
La sig.ra Resistente_1 Resistente_1 non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile. Evidenzia la Corte che l'appellante ha prodotto in giudizio la notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 11.01.2024 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero l'appello. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ". eml " o “.msg”.
A tal riguardo questa Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "... " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259 e più di recente, Cass. n.27351/2025 e da ultimo, Cass.
n.32316 del 11 dicembre 2025). Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con recente pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
EO AO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 527/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60507 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale impugna la sentenza n.8221/25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma data 12.06.2023 e depositata il 19.06.2023.
Oggetto del giudizio di primo grado è il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n.60507 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2016 per due degli immobili di sua proprietà, siti in Roma, Indirizzo_1 e Indirizzo_2/ A e 19, deducendone la parziale illegittimità.
Con l'avviso impugnato, l'Ente aveva rideterminato l'entità del tributo, non riconoscendo il diritto all'aliquota agevolata IMU per le abitazioni sopra indicate.
In particolare la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939 esistente sui due immobili e chiedendo la riduzione dell'imposta.
Si costituiva il Comune di Roma precisando di aver provveduto a riesaminare la posizione della contribuente, emanando provvedimento di annullamento parziale dell'avviso IMU in relazione all'immobile di Via della
Muratte. Quanto al bene di Indirizzo_3, rilevava la resistente che solo gli immobili per i quali è stato riconosciuto il "vincolo diretto", ora disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 42/2004, hanno diritto all'agevolazione IMU.
Deduceva quindi l'Ente che la contribuente non aveva dimostrato l'esistenza del vincolo e, pertanto, l'avviso impugnato sarebbe per questa parte legittimo.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso compensando le spese di lite.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità in quanto la documentazione depositata nel giudizio di prime cure dalla contribuente sarebbe inidonea a dimostrare l'esistenza del vincolo artistico diretto.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 01 febbraio 2024.
La sig.ra Resistente_1 Resistente_1 non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile. Evidenzia la Corte che l'appellante ha prodotto in giudizio la notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 11.01.2024 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero l'appello. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ". eml " o “.msg”.
A tal riguardo questa Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "... " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259 e più di recente, Cass. n.27351/2025 e da ultimo, Cass.
n.32316 del 11 dicembre 2025). Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con recente pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.