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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 16 settembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2103/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] l'[...], n.q. di titolare e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della , rappresentato e difeso dall'avv. Mariatommasa Maio, CP_1 giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 Racc. Persona_1
7313. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2025 esponeva di aver Parte_1 spiegato ricorso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (proc. n. 1714/2024 R.G.) in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001912535 notificata in data CP_2
19.7.2024, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 1.478,54 a
1 titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 per spese di notifica, ed avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001631845 notificata in data 19.7.2024, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 3.904,50 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 per spese di notifica. Riferiva che entrambe le sanzioni erano state comminate per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Aveva eccepito la nullità delle ordinanze impugnate per difetto di motivazione, omessa notificazione degli atti prodromici e violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981, stante la tardività della contestazione della violazione, trattandosi di omesso versamento contributivo relativo agli anni 2017 e 2018.
Aveva affermato l'insussistenza della contestata violazione, avendo egli ricorrente ottemperato agli obblighi contributivi, e la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Aveva chiesto, previa sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti delle ordinanze – ingiunzioni opposte, di ritenerle e dichiararle nel merito nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o prive di efficacia e fondamento giuridico e, per l'effetto, revocarle con ogni correlativa statuizione;
di ritenere e dichiarare estinte le obbligazioni relative al pagamento della sanzione irrogata per intervenuta decadenza, con ogni conseguente statuizione di legge;
in subordine, di ritenere adempiuto l'onere contributivo asseritamente violato ovvero, in via gradata, limitare l'entità di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, nella misura accertata in giudizio e comunque entro il minimo edittale. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
Esponeva che, con ordinanza del 24.3.2025, il Tribunale di Barcellona P.G. aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina, con termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio.
Il ricorrente presentava pertanto ricorso in riassunzione, riproponendo le medesime domande e difese articolate nel precedente procedimento.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 21.7.2025. CP_2
2 Evidenziava che la notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento n. .4800.08/02/2019.0054687 e dell'atto di accertamento CP_2
n. .4800.17/10/2019.0460986, rispettivamente in data 20.2.2019 ed in data 4.11.2019. CP_2
Sottolineava che l'omissione contributiva riferita alle annualità 2017 e 2018 risultava provata dal raffronto tra le denunce mensili come inoltrate all' , e le somme a tal Pt_2 CP_2 titolo versate dal sig. , quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
Spiegava tuttavia che, avuto riguardo alla previsione normativa di cui all'art. 14 della legge
689/1981 ed ai tempi ivi previsti per la contestazione dell'illecito, tenuto conto del messaggio
. 06/12/2024.0004144 e delle indicazioni ivi contenute, melius res perpensa, CP_2 CP_3 aveva già disposto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e delle ivi comminate sanzioni amministrative.
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e rigettarsi la domanda formulata in via subordinata dal ricorrente. Con integrale compensazione delle spese del giudizio.
3. All'udienza del 16 settembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Le ordinanze ingiunzioni opposte recano ingiunzioni di pagamento di € 1.478,54 e di €
3.904,50 a titolo di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le ordinanze traggono origine dagli atti di accertamento espressamente menzionati negli atti opposti, con i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra: in particolare, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001912535, relativa all'anno 2018, si riferisce CP_2 all'atto di accertamento n. 4800.17/10/2019.0460986 del 17.10.2019, mentre l'ordinanza CP_2 ingiunzione n. OI-001631845, relativa all'anno 2017, si riferisce all'atto di accertamento CP_2
n. 4800.08/02/2019.0054687 del 8.2.2019. I due atti di accertamento sono stati notificati CP_2 rispettivamente in data 4.11.2019 e in data 20.2.2019.
5. Orbene, occorre dare atto di quanto dichiarato e documentato dall' circa l'avvenuto CP_2 annullamento in autotutela delle due ordinanze ingiunzioni opposte nel presente giudizio.
3 In particolare, con Disposizione n. 480000-25-0525 del 16.5.2025, l' ha annullato CP_2
l'ordinanza ingiunzione n. 1631845, relativa all'annualità 2017, per la seguente motivazione:
“Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro
i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio
n. 004144 del 06/12/2024”. CP_3
Analogamente, con separata Disposizione n. 480000-25-0527 del 16.5.2025, l' ha CP_2 annullato anche l'ordinanza ingiunzione n. 1912535, relativa all'annualità 2018, in ragione del
“Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro
i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio
n. 004144 del 06/12/2024”. CP_3
Le considerazioni che precedono precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione ad entrambe le ordinanze opposte.
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, deve tenersi conto, ai fini della soccombenza, che l' ha ammesso la violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981, come CP_2 eccepito da parte ricorrente.
L'art. 14 legge n. 689/1981, infatti, prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…” e precisa, all'ultimo comma, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Non è revocabile in dubbio l'applicabilità del termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, essendo prevista sia da una lettura coordinata degli artt. 3, c. 6, e 6 del d.lgs. n. 8/2016, sia dall'art. 23, comma 2, D.L. n. 48/2023, conv. in legge n. 85/2023, a norma
4 del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, desumendosi quindi che per le violazioni antecedenti al
2023 trova piena applicazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
Pur avendo l' documentato l'avvenuta notifica degli atti di accertamento CP_2 prodromici all'emissione delle ordinanze ingiunzioni, le contestazioni risultano comunque evidentemente tardive rispetto alla data delle violazioni e del loro accertamento: per violazioni relative alle mensilità dal 12/2016 al 11/2017, la contestazione è avvenuta con l'atto CP_2
.4800.08/02/2019.0054687 notificato il 20.2.2019; per violazioni relative alle mensilità
[...] dal 12/2017 all'11/2018 la contestazione è avvenuta con l'atto CP_2
.4800.17/10/2019.0460986 notificato il 4.11.2019.
[...]
Posto che l'Ente avrebbe potuto agevolmente e tempestivamente rilevare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sin dalla data di scadenza dei termini per il versamento dei contributi omessi, e, pertanto, dal mese successivo a quello a cui le denunce mensili si riferivano, e trattandosi di violazioni facilmente rilevabili dall' , Pt_2 CP_2 che non implicavano accertamenti istruttori di particolare complessità, comunque non dedotti né documentati dall' stesso, la contestazione delle superiori violazioni è avvenuta in CP_2 violazione del termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del
1981, come riconosciuto dallo stesso che ha difatti provveduto all'annullamento delle CP_2 ordinanze ingiunzioni opposte.
In ragione di tale circostanza e tenuto conto che l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni è intervenuto soltanto a seguito dell'introduzione del presente giudizio, le spese di lite, seguendo la soccombenza virtuale, si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.ti Mariatommasa Maio, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
5 Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso in Parte_1 riassunzione depositato in data 11.4.2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte, dichiarando per esse cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_2 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Mariatommasa MAIO.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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